REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Luigi Di Murro, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 19 maggio 2010 e con l’assistenza del segretario dott. Lucia Caldarelli, la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 041453/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dal sig. M. L. , nato a OMISSIS il OMISSIS  e residente a OMISSIS, Via OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. ---- presso il cui studio ----- ha eletto domicilio, avverso l’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di OMISSIS .

            Uditi, nella pubblica udienza, l’avv. ---- per la parte privata ricorrente e la dott. ----n rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P., Sede di OMISSIS .

F A T T O

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. M. L. , già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e collocato in quiescenza a decorrere dal 1° aprile 1995, chiede che venga dichiarata la irripetibilità del credito erariale di € 3.411,02 derivante dal conguaglio tra la pensione definitiva spettante al ricorrente e la pensione parimenti definitiva corrisposta al medesimo per il periodo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2004.

            Con nota-provvedimento n. 11493652 del 7 aprile 2004, l’I.N.P.D.A.P., Sede di OMISSIS , ha comunicato al ricorrente che si era formato il predetto debito di € 3.411,02 a seguito del conguaglio tra il trattamento pensionistico provvisorio e la pensione definitiva.

            Con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di recupero richiamando in proposito la giurisprudenza che fa ricadere sull’Amministrazione pubblica le conseguenze negative dell’esborso delle somme non dovute in presenza di particolari condizioni individuate, nel caso di specie, nella buona fede del percipiente e nelle imputabilità del debito ad errore commesso dalla Pubblica Amministrazione ed a tal proposito richiama la sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti n. 7/2007/QM del 7 agosto 2007.

            Il ricorrente conclude chiedendo che questa Corte dei conti annulli il provvedimento impugnato e, per l’effetto, dichiari irripetibile la somma di € 3.411,02 erroneamente corrisposta sulla pensione, con restituzione degli importi recuperati.

            L’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di OMISSIS , non si è costituito.

            Nella pubblica udienza l’avv. Stefano Cavazzuti, per la parte privata ricorrente, insiste per l’accoglimento del ricorso; la dott. Lucia Mauceri, nella spiegata qualifica, si costituisce banco iudicis ed insiste per il rigetto del gravame chiedendo, in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che la restituzione delle somme trattenute in via cautelare sia disposta senza gli accessori di legge, trattandosi comunque di un indebito.

            Si dà atto che il tentativo di conciliazione è stato inutilmente esperito.

Al termine dell’odierna udienza è stato letto il dispositivo della presente sentenza con la precisazione che, ai sensi dell’ultima parte del primo comma dell’art. 429 c.p.c. come novellato dall’art. 53 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008, per il deposito della sentenza, resta fissato il termine ordinatorio di sessanta giorni decorrente dalla data odierna.

D I R I T T O

            Osserva il giudicante che - nella fattispecie – il ricorrente è stato collocato a riposo dal 1° aprile 1995 e con decreto del Prefetto della Provincia di OMISSIS  n. 405 del 21 maggio 2002 è stata liquidata la pensione definitiva  con concessione dell’indennità integrativa speciale quale assegno a sé stante e tale trattamento è  stato corrisposto fino alla comunicazione del 7 aprile 2004 con la quale l’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di OMISSIS , con un ritardo quindi di quasi due anni nel corso dei quali si è accumulato il preteso indebito pensionistico, ha comunicato che la predetta indennità non doveva esser corrisposta quale assegno a sé stante bensì doveva essere decurtata del conglobamento, così come previsto dal D.P.R. n. 494 del 1987.

In disparte ogni considerazione in merito alla definitività del trattamento pensionistico modificato in peius ed alla irrecuperabilità ex se delle maggiori somme percepite dal pensionato senza colpa alcuna, ritiene questo giudice che alla fattispecie vada comunque applicato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 7/QM del 7 agosto 2007 ai sensi del quale il disposto contenuto nell’art. 162 del D.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito formatosi sul trattamento provvisorio, deve interpretarsi nell’ambito della disciplina sopravvenuta di cui alla l. n. 241 del 1990 e pertanto, decorso il termine posto da detta legge per l’emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, e ricorrendo l’ulteriore presupposto dell’assenza di dolo del pensionato, non può più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi della situazione esistente a seguito dell’affidamento riposto nell’Amministrazione.

            Da tale principio, della cui giuridica fondatezza peraltro non soccorrono motivi per dubitare, questo giudicante non avrebbe potuto neppure discostarsi in quanto, ai sensi del secondo comma dell’art. 42 della l. 18 giugno 2009 n. 69 contenente disposizioni in materia di processo civile e disposizioni concernenti la Corte dei conti, qualora ritenesse di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni riunite, potrebbe solamente rimettere a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio.

            Per quanto sopra detto, il ricorso merita quindi di essere accolto, con declaratoria della irrecuperabilità delle maggiori somme indebitamente percepite dal ricorrente e del diritto dello stesso alla restituzione di quanto coattivamente trattenuto.

            Sulle somme che risulteranno dovute non spettano peraltro gli accessori come per legge, attesa l’omessa dimostrazione, a cura della parte privata ricorrente, dell’esattezza nella fattispecie del trattamento pensionistico provvisorio.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P. Q. M.

            La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto l’art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe, iscritto al n. 041453/Pensioni Civili del registro di segreteria, proposto dal sig. M. L.  e, per l’effetto, dichiara la irrecuperabilità delle maggiori somme percepite dal ricorrente nonché il diritto dello stesso alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, sulle quali non competono accessori trattandosi comunque di indebito.

            Spese compensate.

            Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 19 maggio 2010.

DECRETO

            Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nei confronti della parte ricorrente.

Il Giudice

                                                                          Consigliere Luigi Di Murro

                                                                        f.to Luigi Di Murro

Depositata in Segreteria il 07/07/2010

                                                                                    IL DIRIGENTE

                                                                                    f.to dott.ssa Valeria Sama

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di parte ricorrente.

                                                                                    IL DIRIGENTE

                                                                        f.to dott.ssa Valeria Sama

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 1242 2010 Pensioni 07-07-2010