REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4543/2008

Reg.Dec.

N. 10904 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da -

contro

il Ministero dell’ Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I^ ter, n. 10508/2001;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ Interno;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Nominato relatore per la pubblica udienza del 24 giugno 2008 il Consigliere -

     Uditi per le parti l’ avv.to -

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

     1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio gli odierni appellanti, tutti appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione civile del Ministero dell’ interno ed in servizio presso uffici dipendenti dall’ autorità provinciale di pubblica sicurezza (Questura di Roma), insorgevano avverso la mancata corresponsione, a partire dall’ entrata in vigore del C.C.N.L. del comparto dei Ministeri del 16.05.1995 stipulato in applicazione del d.lgs. n. 29/1993, dell’ indennità speciale non pensionabile prevista dall’art. 43, comma 24, della legge 01.04.1981, n. 121, e successive integrazioni, di importo pari al 50 % di quella spettante al personale della Polizia di Stato.

     Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per il Lazio, Sez. I^ ter, respingeva il ricorso rilevando:

     - che, in base al disposto di cui all’art. 72, terzo comma, del d.lgs. n. 29/1993, la sottoscrizione del primo contratto collettivo ha determinato al cessazione di ogni trattamento accessorio comunque denominato in favore dei dipendenti interessati e non espressamente recepito nello strumento di contrattazione collettiva, ciò indipendentemente dalla specifica menzione nell’art. 43 del C.C.N.L. del trattamento indennitario di cui si invoca il diritto al pagamento;

     - che l’effetto abrogativo non può intendersi differito al successivo “contratto di raccordo” di cui all’art. 1, comma terzo, del C.C.N.L. 1995, come chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. I^, con parere n. 19/96 del 27.11.1996;

     - che lo stesso “contratto di raccordo” sottoscritto il 26.02.1998 nulla innova sul trattamento accessorio del personale ricorrente.

     Avverso detta decisione hanno proposto appello di dipendenti interessati e ha confutazione delle conclusioni del T.A.R. hanno dedotto:

     - che il secondo periodo dell’ art. 73, comma terzo, del d.lgs. n. 29/1993, cui ha fatto richiamo il giudice di primo grado reca espressa salvezza dei “trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura ordinaria e corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente”;

     - che al momento della stipula del C.C.N.L. 1995 le disposizioni di cui all’art. 43, comma 24, erano in vigore e, quindi, applicabili al personale interessato;

     - che l’ art. 29, comma primo, lett. h) del d.lgs. n. 29/1993 prende in considerazione nella struttura retributiva le altre indennità previste da disposizioni di legge;

     - che il trattamento indennitario, nell’ importo previsto dall’art. 43, comma 24, della legge n. 121/1981, deve ritenersi recepito e confermato dall’ art. 34, commi primo e secondo, e dall’ allagato B/tabella I del C.C.N.L. 1995.

     Il Ministero dell’ Interno si è costituito in giudizio ed ha contraddetto ai motivi dedotti chiedendo il rigetto dell’appello.

     All’udienza del 24 giugno 2007 il difensore dei ricorrenti ha insistito per l’ accoglimento del gravame.

     2). Gli appellanti dipendenti dell’ Amministrazione civile dell’Interno insistono sulla permanenza, anche dopo la sottoscrizione del C.C.N.L. 1995 relativo al comparto dei ministeri, del trattamento indennitario previsto dall’art. 43, comma 24, della legge 01.04.1981, n. 121 - commisurato al 50% dell’indennità prevista per il personale che espleta funzioni di polizia – estrapolando dal C.C.N.L. 1995 talune disposizioni che a loro dire manterrebbero fermo il diritto alla percezione dell’ emolumento.

     In contrario alla tesi dei ricorrenti il Consiglio di Stato si è già espressa con decisione, VI sez., n. 1793 del 06.04.2006 e dalle conclusioni ivi rassegnate non ravvisa ragioni di doversi discostare anche alla luce dei motivi articolati nella presente impugnativa.

     Con detta decisione è stato, invero, ribadito che l’effetto abrogativo della regolamentazione del trattamento indennitario discende in via immediata dall’art. 72, comma terzo, del d.lgs. 03.02.1993, n. 29, indipendentemente da ogni ulteriore esemplificazione nello strumento di contrattazione collettiva.

     La menzionata disposizione stabilisce infatti che, contestualmente alla stipula dei primi contratti collettivi, “sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore dei dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria e corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente”.

     Si versa a fronte di una norma di portata generale che esprime l’intento di ricondurre, con disciplina unitaria, alla contrattazione collettiva tutti gli istituti retributivi dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato privatizzato, secondo il principio di carattere generale sancito dall’art. 2, comma terzo, del d.lgs. n. 29/1993, in base al quale “i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente”, e ribadito dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. citato con riferimento al “trattamento economico fondamentale ed accessorio” che resta “definito dai contratti collettivi”. La struttura del trattamento retributivo del personale del comparto dei ministeri è, quindi, quella stabilita dall’art. 29 del C.C.N.L. 1995, ed articolata sul trattamento fondamentale e su quello accessorio, distinto quest’ultimo per ministeri come da allegato B al C.C.N.L. medesimo e ragguagliato a quello in godimento in base al regime previgente da parte della generalità del personale del singolo comparto di impiego. Discende dal su riferito ed esaustivo quadro di disciplina l’esclusione di ogni ultrattività di previsioni di legge inerenti a trattamenti indennitari ed accessori caratterizzati da specialità ed in precedenza goduti dal personale interessato. Detta preclusione opera anche con riguardo all’indennità prevista dall’art. 43, comma 24, della legge n. 121/1981 di cui gli odierni appellanti invocano il pagamento anche in vigenza del C.C.N.L. 1995, e ciò indipendentemente dal fatto che l’ emolumento non sia nominativamente compreso fra quelli elencati all’art. 43 del predetto C.C.N.L., che indica il dettaglio le disposizioni sul trattamento economico del personale interessato oggetto di disapplicazione per effetto della nuova regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro.

     2.1). Non soccorrono alle ragioni dei ricorrenti il richiamo all’art. 72, primo comma, ultimo periodo del d.lgs. n. 29/1993 ed all’art. 29, primo comma, del C.C.N.L. 1995 sulla struttura della retribuzione dei dipendenti del comparto dei ministeri.

     La prima delle disposizioni rubricate fa richiamo al “secondo contratto collettivo” per la cessazione “in ogni caso” di ogni altra disposizione vigente sul rapporto di pubblico impiego oggetto di privatizzazione, ma non esclude il venir meno degli istituti normativi e retributivi oggetto di nuova e diversa normazione in base alla prima tornata di contrattazione collettiva.

     L’ art, 29, primo comma, lett. h), del C.C.N.L. 1995, nel prevedere il concorso nella struttura retributiva di “altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge” è disposizione di carattere generale che va riferita a quei trattamenti non incisi dalla nuova regolamentazione introdotta, evenienza che, per quanto in precedenza esposto, non ricorre per il compenso indennitario di cui è causa.

     2.2). Non sostiene la tesi dei ricorrenti il richiamo alla nota del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato,. I.G.O.P., del 04.12.1995, che si limita a fornire chiarimenti sul trattamento economico spettante al personale dei Ministeri distaccato o comune assegnato ad altra amministrazione, ma nulla dispone in merito al diritto al pagamento dell’indennità già prevista dall’art. 43, comma 24, della legge 121/1981. Peraltro sulla questione lo stesso Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale presso la Ragioneria generale dello Stato con successivo parere del 16.07.1996 si è espresso nel senso che “il C.C.N.L. dei dipendenti del comparto dei ministeri abbia sostituito l’ indennità di cui all’art. 43 della legge n. 121/1991 con l’ indennità di amministrazione appositamente prevista dalla tabella allegata al contratto stesso per il personale dell’amministrazione civile (del Ministero dell’ interno) a nulla rilevando che la predetta disposizione non sia stata espressamente dichiarata disapplicata”.

     2.3). Quanto al richiamo al contenuto prescrittivo dell’art. 34 del C.C.N.L. sulla retribuzione qualificata “accessoria” rispetto all’ ordinario trattamento di attività, la disposizione rinvia alle tabelle di cui all’ allegato B al C.C.N.L. che distintamente per ciascun Ministero, compreso quello dell’interno, hanno regolamentato l’ indennità c.d. di “amministrazione” e la sua entità differenziata per qualifica di inquadramento.

     Nella quantificazione del compenso indennitario concorrono le quote di retribuzione accessoria “aventi carattere di generalità e continuità” in base a specifica disposizione legislativa per tutti i dipendenti del comparto di amministrazione preso in considerazione. Tale non è l’ indennità di cui è causa. Questa, in base alla disciplina dettata dall’ art. 43, comma 24, della legge n. 121/1981, si caratterizza per specialità poiché, nell’ ambito del personale civile dell’ Amministrazione dell’ interno, erano ammessi al godimento della stessa i soli dipendenti assegnati al dipartimento della pubblica sicurezza o agli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.

     2.4.) Né, infine, può prospettarsi la pretesa a che l’indennità di amministrazione, riconosciuta in sostituzione al trattamento accessorio in precedenza in godimento, debba essere ragguagliata nel “quantum” alla dinamica economica dell’analogo compenso mantenuto fermo in favore del personale della Polizia di Stato. L’ espunzione con riguardo al personale civile dell’ Amministrazione dell’ interno dell’ istituto retributivo previsto dall’art. 43, comma 24, della legge n. 121/1981 si riflette anche sulle modalità di quantificazione dello stesso, che non possono essere applicate in via estensiva alla nuova indennità di amministrazione introdotta dall’allegato B al C.C.N.L. 1995.

     Per le considerazioni di cui innanzi l’appello va respinto.

     Le questioni di diritto introdotte dalla presente controversia in presenza di successione di norme sul trattamento economico del personale interessato determinano la compensazione delle spese anche per questo grado di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in epigrafe.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2008, con l'intervento dei Signori:

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