FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 01-12-2010, n. 8374
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto gli attuali appellati,
elencati in epigrafe, in servizio presso l'Amministrazione della Pubblica
sicurezza, ovvero sono cessati dal servizio presso di essa, che svolgevano o
avevano svolto compiti vari in uffici e reparti della Polizia di Stato della
Regione Veneto chiedevano il riconoscimento del loro diritto a che le due ore
lavorative, poi divenute una, definite usualmente di "straordinario fisso", in
quanto obbligatorie e retribuite come lavoro straordinario, partecipino del
normale orario di lavoro e che il relativo compenso sia incluso fra gli
emolumenti formanti la base di calcolo della tredicesima mensilità e
dell'indennità di buonuscita, limitatamente al periodo antecedente all'entrata
in vigore dell'accordo recepito con il DPR n. 395/95, che ha espressamente
inserito l'indennità per lo straordinario fisso nell'indennità pensionabile.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Veneto, Sezione
Terza, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, riconosceva il diritto dei
ricorrenti al computo dello "straordinario fisso" ai fini della tredicesima
mensilità e della buonuscita, con conseguente condanna delle Amministrazioni
resistenti, Ministero dell'Interno ed INPDAP, per quanto di rispettiva
competenza, al pagamento attuale o futuro di quanto dovuto ai singoli ricorrenti
nei limiti dell'eccepita prescrizione formatasi relativamente ai crediti
risalenti al periodo temporale pregresso al quinquennio antecedente alla
notificazione del ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero dell'interno in persona del
Ministro in carica, contestando gli argomenti che ne costituiscono il
presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'INPDAP in persona del legale rappresentante
chiedendo l'accoglimento dell'appello ed il rigetto del ricorso di primo grado,
eccependo inoltre la prescrizione del credito.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 26 ottobre 2010.
Motivi della decisione
Gli odierni appellati hanno azionato la loro pretesa, relativa all'inclusione
delle ore lavorative definite usualmente di "straordinario fisso", fra gli
emolumenti formanti la base di calcolo della tredicesima mensilità e
dell'indennità di buonuscita, limitatamente al periodo antecedente all'entrata
in vigore dell'accordo recepito con il d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, nei
confronti del Ministero dell'interno, dal quale dipendevano o dipendono, e nei
confronti dell'INPDAP; entrambe le Amministrazioni sono quindi risultate
soccombenti in primo grado.
La sentenza di primo grado è stata quindi appellata da entrambe le
Amministrazioni.
E' giunto per primo a decisione l'appello dell'INPDAP.
Quest'ultimo è stato accolto da questo Consiglio di Stato, Sezione VI, con la
decisione 18 maggio 2009, n. 3055.
In quella occasione la Sezione ha affermato che il compenso delle ore aggiuntive
per il detto lavoro straordinario deve essere escluso dal computo della
tredicesima mensilità e della indennità di buonuscita dovute ai militari in
servizio, non ostando a tale conclusione la obbligatorietà (propria di ogni
prestazione straordinaria richiesta al personale militare), né la
predeterminazione per legge dell'entità del compenso, atteso che tali elementi
non hanno altro ruolo che quello di una preventiva autorizzazione alla
fruizione, da parte dell'Amministrazione militare, di due ore settimanali di
attività straordinaria per le categorie contemplate dalla norma.
Tale orientamento è conforme a quello della giurisprudenza più recente (Cons.
Stato, Sez. VI, 10 settembre 2007 n. 4745; Sez. IV, 6 marzo 2006, n. 1110; 28
ottobre 2003, n. 6671; Sez. VI, 17 febbraio 2003, n. 842).
Atteso che il suddetto orientamento è condiviso dal Collegio, e nel presente
giudizio d'appello, avviato dal Ministero dell'interno, non vengono addotti
argomenti nuovi in senso contrario, il gravame in epigrafe deve essere accolto
e, in riforma della sentenza che ne costituisce l'oggetto, il ricorso di primo
grado deve essere respinto anche nei confronti del suddetto Ministero.
Le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.