COMUNITA' EUROPEA   -   DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE
Cass. civ. Sez. I, 10-02-2010, n. 3039

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con decreto 19 marzo 2007, la Corte d'appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dai signori ----., tutti ex appartenenti alla polizia di Stato, condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell'equa riparazione dovuta per l'irragionevole durata di un processo avente ad oggetto l'accertamento del diritto a qualifiche nelle quali sarebbero stati inquadrati se fossero stati ancora in servizio alla data d'entrata in vigore del D.Lgs. n. 197 del 1995, con il relativo trattamento economico. La corte, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del fatto che nella sentenza di rigetto della domanda si precisava che gli interessati pretendevano il riconoscimento di un diritto che essi stessi avevano riconosciuto privo di base normativa, liquidò il danno non patrimoniale per i cinque anni e quattro mesi eccedenti la durata ragionevole in Euro 3.200,00 ciascuno, con gli interessi dal decreto, e per spese di giudizio, poste a carico dell'amministrazione e distratte a favore dell'avvocato @@@@@@@ @@@@@@@, Euro 450,00 per diritti e Euro 1.100,00 per onorari.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorrono gli istanti sopra indicati con atto notificato in data 3 maggio 2008, con tre mezzi d'impugnazione.

L'amministrazione resiste con controricorso notificato il 12 giugno 2008.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si censura per vizio di motivazione il criterio seguito nella determinazione dell'ammontare dell'equa riparazione, per essersi la corte territoriale irragionevolmente discostata dai criteri della Corte europea dei diritti dell'uomo, dimezzando il minimo applicato in questi casi. Il motivo è fondato. Sebbene debba ritenersi esente da censure il giudizio di esiguità della posta in gioco, nonostante la natura "assistenziale" della causa invocata dalla parte ricorrente, trattandosi dei soli accessori di una somma estremamente modesta, la riduzione operata dalla corte territoriale eccede i limiti della discrezionalità utilizzabile in questi casi.

Con il secondo motivo si censura la statuizione della corte territoriale, di far decorrere gli interessi legali dovuti sull'equa riparazione liquidata, dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.

Anche questo mezzo è fondato, in conformità della consolidata giurisprudenza di questa corte (Cass. 12 settembre 2005 n. 18105), e comporta la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, in base al principio di diritto che segue:

gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d'appello, e non già a decorrere dal decreto.

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione ai motivi esaminati, rimanendo in tal modo assorbito quello relativo alla pronuncia accessoria sulle spese del giudizio, e la causa può essere decisa anche nel merito, con la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'equa riparazione determinata in Euro 4.600 per ciascuno dei ricorrenti (Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni, Euro 1.000,00 per ciascuno del anni successivi), con gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio sono a carico dell'amministrazione soccombente, e sono liquidate per ciascuno degli otto ricorrenti, per il grado svoltosi davanti alla corte territoriale, in complessivi Euro 961,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 500,00 per onorari ed Euro 411,00 (espunte le voci non documentate o non ripetibili "esame testo integrale decreto", "Consultazione cliente", "Corrispondenza informativa cliente", "Accesso agli uffici", "Diritto di vacazione") per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Sono inoltre a carico dell'amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità, liquidate in complessivi Euro 825,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, e Euro 725,00 per onorari complessivi di causa, somma da aumentare ad Euro 1.740,00 per la pluralità dei ricorrenti, oltre alle spese generali ed agli accessori, e da distrarre a favore dell'avvocato @@@@@@@ @@@@@@@, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l'amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 4.600,00, con gli interessi dalla domanda al saldo, e le spese del giudizio, che determina:

per il giudizio davanti alla corte d'appello, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 411,00 per diritti, e Euro 500,00 per onorari per ciascuna delle parti, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell'avvocato @@@@@@@ @@@@@@@;

per il giudizio di legittimità, in Euro 725,00, aumentati ad Euro 1.740,00 per la pluralità dei ricorrenti, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, e oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell'avvocato @@@@@@@ @@@@@@@.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010