SENTENZA

T.A.R. Sent. n. 3459 del 25-11-2009

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 8.10.2008 la signora @@@@@@@., vedova dell'ispettore superiore della Polizia di Stato @@@@@@@, ha impugnato il provvedimento n. @@@@@@@/N (doc. 1 delle produzioni 21.11.2008 di parte resistente), con il quale il Ministero dell'Interno ha negato il riconoscimento dell'interdipendenza della morte del coniuge (avvenuta per diffusione neoplastica di carcinoma gastrico) con l'infermità sofferta in vita (segni di gastroduodenite) e già riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché il riconoscimento dell'equo indennizzo.

Il diniego impugnato è stato disposto a motivo dell'intempestività della domanda, presentata in data 31.5.2005, cioè oltre sei mesi dal decesso del marito, avvenuto in data 9.7.2004, in violazione del termine di cui all'art. 2 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461.

A sostegno del gravame deduce due motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione di legge art. 2 D.P.R. 461/01; violazione degli artt. 38 Cost., 3 R.D. 1024/28, 36 D.P.R. 686/57, 4 D.P.R. 349/94, nonché eccesso di potere per illogicità e carenza di motivazione.

2. Eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

La ricorrente evidenzia che l'art. 2 del D.P.R. n. 461/01 andrebbe interpretato nel senso che il termine semestrale di decadenza decorre dalla data della conoscenza della dipendenza da causa di servizio della patologia che ha condotto al decesso.

E poiché ella è venuta a conoscenza della interdipendenza della patologia tumorale con la gastrite cronica contratta a causa di servizio soltanto a seguito del rilascio di un'apposta perizia medico legale (asseritamente consegnatale in data 16.3.2005, doc. 12 delle produzioni 24.9.2008 di parte ricorrente), l'istanza di riconoscimento della dipendenza del decesso da causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo sarebbe tempestiva.

In tal senso si sarebbe espressa, su un caso analogo a quello per cui è causa, anche la giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Liguria, II, 11.5.2005, n. 605).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 30.10.2008, n. 384 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

All'udienza pubblica del 5.11.2009 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Giova riportare integralmente la disposizione di cui ha fatto applicazione il provvedimento impugnato.

L'art. 2 del D.P.R. 29.10.2001, n. 461 (regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) dispone che "1. Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. 3. La presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui agli articoli 7, comma 2, e 8, comma 2; in quest'ultimo caso il procedimento si estende anche alla definizione della richiesta di equo indennizzo. 4. La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica. 5. La richiesta di equo indennizzo può essere proposta dagli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato, entro sei mesi dal decesso. 6. La richiesta di equo indennizzo, fatto salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall'articolo 14, comma 4, deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle di cui al comma 7, ovvero da quando si è verificata la menomazione in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio (...)".

Dunque, la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, delle lesioni e finanche della morte del dipendente deve essere presentata, dal dipendente o dall'avente diritto in caso di morte, "entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso" (comma 1): e non vi è dubbio che, in caso di morte, il termine semestrale decorre dalla data del decesso, che costituisce - per l'appunto - l'evento dannoso (Cons. di St., IV, 22.9.2005, n. 4994).

Si tratta, per costante giurisprudenza, di un termine che riveste carattere perentorio, stabilito a pena di decadenza (cfr. Cons. di St., V, 19.5.2009, n. 3075; id., n. 4994/2005 cit., id., IV, 4.2.2003, n. 545).

Ciò posto, dal tenore della disposizione sopra citata si ricava agevolmente che la domanda per il riconoscimento della causa di servizio (o, come nel caso di specie, della interdipendenza del decesso con l'infermità sofferta in vita e già riconosciuta come dipendente da causa di servizio) e quella per la concessione dell'equo indennizzo possono essere proposte separatamente o congiuntamente (comma 3).

Qualora siano presentate congiuntamente (il che costituisce, per gli eredi del dipendente deceduto, una mera facoltà, cfr. l'art. 2 comma 5 D. Lgs. 461/2001), nulla questio: poiché la domanda di equo indennizzo presuppone ed implica anche quella di riconoscimento della causa di servizio, esse vanno proposte, a pena di decadenza, entro sei mesi dal decesso (comma 5).

Qualora invece - come nel caso di specie - esse siano presentate separatamente, quella anteriore (e pregiudiziale) di riconoscimento della causa di servizio deve essere proposta, secondo la regola generale, entro sei mesi dal decesso, salva la possibilità di presentare istanza di concessione dell'equo indennizzo non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, della lesione o del decesso denunciati.

In tal senso deve intendersi quella giurisprudenza secondo la quale il termine perentorio semestrale per proporre la domanda di concessione dell'equo indennizzo decorre dalla data di presa visione del verbale della commissione medicoospedaliera contenente il riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio (Cons. di St., IV, 26.9.2008, n. 4636; id., 19.6.2006, n. 3664).

Orbene, nel caso di specie la domanda di riconoscimento della interdipendenza con le infermità sofferte in vita (segni di gastroduodenite) del decesso dell'Ispettore superiore Albavera è stata presentata in data 31.5.2005 (doc. 3 delle produzioni 21.11.2008 di parte resistente), cioè ben oltre sei mesi dal decesso, avvenuto in data 9.7.2004 (doc. 4 delle produzioni 21.11.2008 di parte resistente).

Essa deve ritenersi pertanto tardiva.

Né soccorrono i principi richiamati dal precedente invocato (T.A.R. Liguria, II, 11.5.2005, n. 605).

Difatti, da quanto si evince dalla relativa esposizione in fatto, in quel caso - e a differenza della fattispecie per cui è causa - era pacifico che la domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che aveva determinato il decesso fosse stata tempestiva rispetto alla data dello stesso: sennonché, il Ministero aveva rigettato la successiva e separata istanza di liquidazione dell'equo indennizzo adducendo la sua tardività rispetto alla data della morte.

Dunque, in qual caso questo Tribunale ha avuto agio di osservare che la tempestività o meno della separata domanda di equo indennizzo (formulata in data 16.6.1996) andava stimata - secondo i principi generali sopra richiamati - non già rispetto alla data del decesso (20.7.1994), bensì rispetto a quella (8.2.1996), successiva, del parere positivo espresso dalla Commissione medica ospedaliera circa la dipendenza da causa di servizio.

Il punto è che era onere della ricorrente, piuttosto che indagare in proprio sulle cause del decesso incaricando un medico legale di fiducia, promuovere, entro sei mesi dalla morte del marito, l'apposito subprocedimento per il riconoscimento della causa di servizio rimesso alla competenza di una commissione medica ad hoc (art. 6 D.P.R. n. 461/2001), a conclusione del quale ben avrebbe potuto domandare, entro ulteriori sei mesi, la concessione dell'equo indennizzo, senza incorrere in decadenza alcuna.

Il termine semestrale di decadenza di cui all'art. 2 D.P.R. n. 461/01 è posto infatti a presidio dell'interesse pubblico alla verificabilità, entro termini congrui e ragionevoli, della dipendenza da causa di servizio ad opera dell'apposita commissione: opinare diversamente, nel senso che sia sufficiente a salvare dalla decadenza l'esito di una perizia privata promossa in qualsiasi tempo dall'interessato, significherebbe svuotare di utilità il termine di legge, rimettendolo sostanzialmente nella completa disponibilità del richiedente.

Sussistono eccezionali ragioni, in considerazione della natura previdenziale della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 05/11/2009 con l'intervento dei Magistrati:

--