REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3227/08

Reg. Dec.

N. 1975 Reg. Ric.

ANNO 2006 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1975/2006 proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli Avv.ti -

contro

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio,

Prefetto della provincia di Firenze non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, n. 4589/2005 in data 3 ottobre 2005, resa tra le parti;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Alla pubblica udienza del 8 aprile 2008 relatore il Consigliere -

      Udito l’-

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

    Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Toscana il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@ impugnava il decreto n. @@@@@@@/Lic. Investig. in data 20/4/2004 con il quale il Prefetto di Firenze aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza per lo svolgimento di attività investigativa ex art. 327 bis c.p.p.

    Lamentava la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, sosteneva che una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non costituisce condanna e non può costituire un precedente, neanche se non sia intervenuta la riabilitazione e che non sono stati dimostrati gli ulteriori dati (rapporti di polizia giudiziaria e comunicazioni di notizie di reato) in base ai quali è stato ritenuto insussistente il requisito della buona condotta..

    Chiedeva quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

    Con la sentenza in epigrafe il TAR Toscana, Sezione I, respingeva il ricorso.

    Avverso detta sentenza propone appello il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, criticando gli argomenti del decisum e chiedendo la sua riforma.

    All’udienza dell’8 aprile 2008 la causa è stata trattenuta in decisione

     MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. L’appello non è condivisibile.

    A). Secondo la prevalente giurisprudenza la comunicazione dell’avvio del procedimento non è necessaria laddove questo inizi ad istanza di parte; il principio deve forse essere temperato, affermando la necessità dell’adempimento laddove sia particolarmente complesso, per l’interessato, seguire le diverse fasi della procedura, ad esempio quando questa interessi amministrazioni diverse, ma nel caso di specie non è dato comprendere quali particolari difficoltà abbia incontrato l’appellante nell’interloquire con l’amministrazione, alla quale, per sua stessa ammissione, si è rivolto nel corso dell’esame della sua istanza.

    B. Non inficia la legittimità dell’impugnato provvedimento di diniego il fatto che quest’ultimo sia stato reso oltre il termine massimo di durata del relativo procedimento, stabilita dal D.M. 142/2000, in quanto la legge non individua, nella specie, un’ipotesi di silenzio assenso; la violazione del suddetto termine potrebbe, al più rilevare in relazione a pretese risarcitorie.

    C. Gli elementi addotti dall’amministrazione quali presupposti per il diniego dell’autorizzazione allo svolgimento di attività investigativa, ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p. giustificano il provvedimento negativo.

    Deve essere condivisa la sentenza di primo grado, nella parte in cui osserva che le disposizioni di cui agli artt. 8-13 del t.u. 18 giugno 1931, n. 773, configurano un sistema nel quale si deve riconoscere all’autorità di pubblica sicurezza una sfera di discrezionalità in ordine al diniego ed alla revoca delle autorizzazioni ivi contemplate e che la buona condotta richiesta dalla legge comprende anche l’esistenza di atipiche circostanze idonee ad assurgere a causa ostativa al rilascio del provvedimento favorevole, secondo una valutazione di affidabilità operata dall’amministrazione stessa.

    L’assunto è conforme all’orientamento espresso da questa Sezione con decisione 11 maggio 2007, n. 2290, nella quale è stata affrontata la problematica relativa all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di guardia giurata, che implica la soluzione di questioni analoghe a quelle della fattispecie in esame, affermando che l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la tranquilla convivenza della collettività, impongono al titolare dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia particolare giurata di avere una condotta irreprensibile ed immune da censure, perché, pur dopo la dichiarazione di incostituzionalità in parte qua dell'art. 138 comma 1 n. 5, t.u. p.s. di cui alla sentenza della Corte Costituzionale 25 luglio 1996, n. 311, si richiede una buona condotta per aspetti incidenti sull'attitudine e sull'affidabilità dell'aspirante ad esercitare le funzioni connesse alla licenza; nella valutazione di tale requisito, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un ampio potere di apprezzamento discrezionale, in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, apprezzamento discrezionale che può essere censurato solamente ove risulti affetta da vizi di irrazionalità ed incoerenza.

    Soggiunge inoltre il collegio che l’incaricato di attività investigative ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p. opera nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI bis del libro quinto del codice di procedura penale.

    Egli, quindi, ha facoltà di conferire con persone in grado di riferire circostanze utili, attraverso colloquio non documentato, chiedere alle stesse persone dichiarazioni scritte, provocare, in caso di loro rifiuto, l’audizione da parte del pubblico ministero ai sensi dell’art. 391 bis, decimo comma, c.p.p., accedere, previa autorizzazione, a luoghi e documentazione, anche privati o non aperti al pubblico.

    Non è contestabile si tratti di attività di estrema delicatezza, vuoi per la loro incidenza sull’esercizio dell’azione penale, vuoi per l’incidenza sulla sfera di riservatezza delle persone oggetto di indagine.

    E’ logico, quindi, che la buona condotta dell’autorizzando debba in questi casi essere accertata secondo un criterio particolarmente rigoroso, che risulterebbe eccessivo in relazione a provvedimenti autorizzatori di professioni di minore impatto sociale.

    Giustamente, di conseguenza, l’amministrazione nega l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività in parola anche sulla base di seri indizi di scarsa affidabilità, pur in difetto di condanne, rese in esito a dibattimento.

    In tale quadro, non appare affatto illogico il suo operato nel caso di specie, nel quale l’amministrazione ha tenuto conto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comminata all’appellante per furto ed uso continuato di carte di credito, in quanto egli ben avrebbe potuto chiarire definitivamente la sua estraneità ai fatti, accettando il dibattimento.

    Inoltre, egli è risultato sottoposto (al momento della decisione in primo grado) ad indagine per associazione a delinquere per professione abusiva e reati contro l’ordine pubblico; sono risultate denunce penali per esercizio abusivo della professione d’investigatore privato; congedo dall’Arma dei Carabinieri per perdita di grado, deferimento all’autorità giudiziaria per truffa.

    In base alle argomentazioni appena esposte deve essere condivisa l’opinione dell’amministrazione, secondo la quale gli elementi sopra elencati impediscono allo stato di considerare accertato il possesso, da parte dell’appellante, del requisito della buona condotta.

    Le sue argomentazioni risultano, quindi, infondate.

    3. L’appello in epigrafe deve, in conclusione, essere respinto.

    In difetto di costituzione della parte appellata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

     Nulla per le spese.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, il giorno 8 aprile 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone  Presidente

Luciano Barra Caracciolo Consigliere

Domenico Cafini  Consigliere

Bruno Polito   Consigliere

Manfredo Atzeni  Consigliere Est. 
 

Presidente 
 

CLAUDIO VARRONE 
 

Consigliere       Segretario

MANFREDO ATZENI    MARIA RITA OLIVA 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25.06.2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA 
 
 
 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 1975/2006


 

FP