REPUBBLICA ITALIANA sent.1/2010

In nome del Popolo Italiano

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella persona del Consigliere dott. -

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

visto l’art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l’art. 26 del Reg. di proc. per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 ago­sto 1933, n. 1038;

visto l’atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

udito all’udienza del 22 settembre 2009, con l’assistenza del segretario - e in assenza di rappresentanti del Ministero dell’Interno, l’Avv. -  per il ricorrente;

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico promosso con il ricorso iscritto al n. 2517 del registro di Se­greteria, depositato in data 21 luglio 2008 dal Signor @@@@@@@, nato il @@@@@@@ a @@@@@@@, ed ivi residente a @@@@@@@, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell’atto introduttivo, dall’Avv. -, e con questi elettivamente domiciliato in -

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore,

avverso e per l’annullamento

del decreto ministeriale n. 8999/99 del 14 aprile 1999, notificato in data 29 maggio 1999, con il quale sono state respinte le istanze di pensione privilegiata dallo stesso presentate in data 25 marzo 1994 e 12 gennaio 1996 per le infermità “1) Periartrite spalla dx; 2) Spondilosi lombare con TD L5-S1; 3) Discoartrosi C5-C6-C7; 4) Sinusite fronto mascellare dx” (cfr. verbale di visita collegiale presso la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Chieti Mod. ML/AB n. 6061 del 13 novembre 1995), in adesione al parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie n. 35566/96 del 16 settembre 1998, essendo stato ritenuto idoneo al servizio di appartenenza, e quindi, non inabile al servizio ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,

e per il conseguente riconoscimento e la declaratoria

del suo diritto all’attribuzione del beneficio della pensione privilegiata di cui all’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio, e ciò sul presupposto del diritto del ricorrente, in quanto ex dipendente della Polizia di Stato, ad ottenere la pensione privilegiata non già ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (che presuppone la inidoneità al servizio), ma a prescindere dalla sussistenza del requisito della “inidoneità al servizio” ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per le predette infermità “1) Periartrite spalla dx; 2) Spondilosi lombare con TD L5-S1; 3) Discoartrosi C5-C6-C7; 4) Sinusite fronto mascellare dx” (cfr. verbale di visita collegiale presso la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Chieti Mod. ML/AB n. 6061 del 13 novembre 1995), da ritenere ascrivibili, nel complesso, – secondo la richiesta attorea - alla 7^ (settima) categoria di pensione, e il diritto ad ottenere le differenze dovute sui ratei arretrati sin dalla data della domanda, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute fino all’integrale soddisfo.

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso in esame, ritualmente depositato nella Segreteria della Sezione in data 21 luglio 2008, il Signor @@@@@@@, come in epigrafe generalizzato, già Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura de L’Aquila, si è gravato contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, chiedendo a questo giudice adito l’annullamento del decreto ministeriale n. 8999/99 del 14 aprile 1999, notificato in data 29 maggio 1999, con il quale sono state respinte le istanze di pensione privilegiata dallo stesso presentate in data 25 marzo 1994 e 12 gennaio 1996 per le infermità “1) Periartrite spalla dx; 2) Spondilosi lombare con TD L5-S1; 3) Discoartrosi C5-C6-C7; 4) Sinusite fronto mascellare dx” (cfr. verbale di visita collegiale presso la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Chieti Mod. ML/AB n. 6061 del 13 novembre 1995), in adesione al parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie n. 35566/96 del 16 settembre 1998, essendo stato ritenuto idoneo al servizio di appartenenza, e quindi, non inabile al servizio ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e il conseguente riconoscimento e la declaratoria del suo diritto all’attribuzione del beneficio della pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio, e ciò sul presupposto del diritto del ricorrente, in quanto ex dipendente della Polizia di Stato, ad ottenere la pensione privilegiata non già ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (che presuppone la inidoneità al servizio), ma a prescindere dalla sussistenza del predetto requisito della “inidoneità al servizio” ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per le predette infermità “1) Periartrite spalla dx; 2) Spondilosi lombare con TD L5-S1; 3) Discoartrosi C5-C6-C7; 4) Sinusite fronto mascellare dx” (cfr. verbale di visita collegiale presso la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Chieti Mod. ML/AB n. 6061 del 13 novembre 1995), da ritenere ascrivibili, nel complesso, – secondo la richiesta attorea - alla 7^ (settima) categoria di pensione, e il diritto ad ottenere le differenze dovute sui ratei arretrati sin dalla data della domanda, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute fino all’integrale soddisfo.

2. Dagli atti di causa risulta che il Signor @@@@@@@, classe @@@@@@@, già Assistente  Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Provinciale della Polizia Stradale de L’Aquila – Distaccamento di Castel di Sangro (AQ), è stato collocato in congedo a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Con istanze presentate in data 25 marzo 1994 e 12 gennaio 1996 il Di Croce avanzò domanda intesa ad ottenere la pensione privilegiata, allegando, a sostegno della sua pretesa pensionistica, le infermità “1) Periartrite spalla dx; 2) Spondilosi lombare con TD L5-S1; 3) Discoartrosi C5-C6-C7; 4) Sinusite fronto mascellare dx”.

Il Di Croce fu quindi sottoposto a visita collegiale in data 13 novembre 1995 dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Chieti, che, previa diagnosi di “1) Periartrite spalla dx; 2) Spondilosi lombare con TD L5-S1; 3) Discoartrosi C5-C6-C7; 4) Sinusite fronto mascellare dx”, giudicò le infermità di cui al riferito giudizio diagnostico dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili la “Periartrite spalla dx” alla 8^ (ottava) categoria, Tab. A, nella misura massima, la “Spondilosi lombare con TD L5-S1” non classificabile in quanto l’istanza era stata ritenuta presentata oltre i termini di legge, la “Discoartrosi C5-C6-C7” alla 8^ (ottava) categoria, Tab. A, nella misura massima, e la “Sinusite fronto mascellare dx” alla 8^ (ottava) categoria, Tab. A, nella misura minima, con giudizio di ascrivibilità, nel complesso, per cumulo, alla 7^ (settima) categoria della tabella A, per anni 4 (quattro), a decorrere dalla data del congedo, e giudicò, tuttavia, l’interessato SI idoneo al servizio di istituto nella Polizia di Stato, ritenendo che le suddette infermità non determinavano comunque lo stato di inabilità lavorativa dell’interessato (cfr. verbale di visita collegiale della Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Chieti Mod. ML/AB n. 6061 del 13 novembre 1995). Anche il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, con parere n. 35566/96 del 16 settembre 1998 confermò il parere favorevole sulla dipendenza da causa di servizio, e il relativo giudizio sulla ascrivibilità, delle infermità allegate dal Di Croce a fini pensionistici ed allo stesso riscontrate dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Chieti in occasione della visita collegiale del 13 novembre 1995.

3. Espletata la prescritta istruttoria amministrativa, in esito alla predetta istanza è stato emesso il decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza – Divisione III n. 8999/99 del 14 aprile 1999, con il quale – come si è detto – sono state rigettate le domande di pensione privilegiata ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 per difetto del requisito della “inabilità al servizio”, in quanto l’interessato, pur essendo stato riconosciuto dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Chieti affetto da infermità dipendenti da causa di servizio, era stato giudicato SI idoneo al servizio di istituto nella Polizia di Stato.

4. Ritenendo di avere diritto alla pensione privilegiata a prescindere dalla sussistenza del requisito della “inabilità al servizio” ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, il D. C. ha proposto il ricorso in esame, chiedendo a questo giudice adito il riconoscimento e la declaratoria del suo diritto all’attribuzione del beneficio della pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio, e ciò sul presupposto del diritto del ricorrente, in quanto ex dipendente della Polizia di Stato, ad ottenere la pensione privilegiata non già ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (che presuppone la inabilità, o la inidoneità al servizio), ma a prescindere dalla sussistenza del predetto requisito della “inabilità al servizio” ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute fino all’integrale soddisfo. A sostegno del gravame il ricorrente ha depositato in atti diverse sentenze nelle quali il giudice delle pensioni ha avuto modo di affermare che “(..) nei confronti del personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora ad ordinamento civile in virtù della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica l’art. 67 e non l’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e quindi, il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 citati” (cfr., ex multiis, Corte dei conti – Sez. giur. Regione Friuli Venezia Giulia, 11 maggio 1999, n. 85, in Riv. Corte dei conti, 1999, 5, 133).

5. Il Ministero dell’Interno ha depositato in atti, in data 4 marzo 2009, la documentazione del fascicolo amministrativo relativo al ricorrente, nonché una articolata memoria, recante la data del 27 febbraio 2009, sulla questione di cui è causa.

6. Il Ministero dell’Interno si è poi formalmente costituito in giudizio con l’assistenza e il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, la quale ha depositato in atti, in data 13 marzo 2009, una memoria difensiva recante la data del 10 marzo 2009 nella quale l’Avvocatura erariale, nel costituirsi formalmente in giudizio, e nel prendere atto del riferito orientamento giurisprudenziale, ha chiesto che la domanda del ricorrente venga accolta solo per quanto di eventuale ragione, e che venga comunque dichiarata la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici ultraquinquennali rispetto alla data del ricorso, con relativa rivalutazione monetaria ed interessi legali (cfr. memoria difensiva dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso del 10 marzo 2009, depositata in atti in data 13 marzo 2009).

7. All’udienza pubblica odierna, in assenza di rappresentanti dell’amministrazione dell’Interno, l’Avv. Simone Frabotta, intervenuto in difesa del ricorrente, ha illustrato le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda attrice, insistendo conclusivamente per l’accoglimento del ricorso e per la conseguente concessione a favore del ricorrente del richiesto beneficio della pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, ed è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.

Motivi della decisione

1. Come si è detto in narrativa, con il ricorso in esame il Signor @@@@@@@, già Assistente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura de L’Aquila, si è gravato contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, chiedendo a questo giudice adito il riconoscimento e la declaratoria del suo diritto all’attribuzione del beneficio della pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio, e ciò sul presupposto del diritto del ricorrente, in quanto ex dipendente della Polizia di Stato, ad ottenere la pensione privilegiata non già ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (che presuppone la inidoneità al servizio), ma a prescindere dalla sussistenza del predetto requisito della “inidoneità al servizio” ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per le predette infermità “1) Periartrite spalla dx; 2) Spondilosi lombare con TD L%-S1; 3) Cervicoartrosi C5-C6-C7; 4) Sinusite fronto mascellare” (cfr. verbale di visita collegiale presso la C.M.O. dell’Ospedale Militare di Chieti Mod. ML/AB n. 6061 del 13 novembre 1995), da ritenere ascrivibili, nel complesso, – secondo la richiesta attorea - alla 7^ (settima) categoria di pensione, e il diritto ad ottenere le differenze dovute sui ratei arretrati sin dalla data della domanda, il tutto con gli interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute fino all’integrale soddisfo. A sostegno del gravame il ricorrente ha depositato in atti diverse sentenze nelle quali il giudice delle pensioni ha avuto modo di affermare che “(..) nei confronti del personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora ad ordinamento civile in virtù della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica l’art. 67 e non l’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e quindi, il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 citati” (cfr., ex multiis, Corte dei conti – Sez. giur. Regione Friuli Venezia Giulia, 11 maggio 1999, n. 85, in Riv. Corte dei conti, 1999, 5, 133).

1.2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con l’assistenza e il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, la quale ha depositato in atti, in data 13 marzo 2009, una memoria difensiva recante la data del 10 marzo 2009 nella quale l’Avvocatura erariale, nel costituirsi formalmente in giudizio, e nel prendere atto del riferito orientamento giurisprudenziale, ha chiesto che la domanda del ricorrente venga accolta solo per quanto di eventuale ragione, e che venga comunque dichiarata la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici ultraquinquennali rispetto alla data del ricorso, con relativa rivalutazione monetaria ed interessi legali (cfr. memoria difensiva dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso del 10 marzo 2009, depositata in atti in data 13 marzo 2009).

2. Così definita la pretesa di parte attrice e la posizione delle parti, questo giudice unico ritiene che il ricorso è fondato e che merita di essere accolto per le considerazioni qui di seguito esposte.

3. Al riguardo va rilevato che il “thema decidendum” del presente giudizio riguarda la necessaria sussistenza del requisito della “inidoneità al servizio”, in capo al personale della Polizia di Stato, al fine di ottenere la concessione della pensione privilegiata per infermità dipendenti da causa di servizio. In altre parole si tratta di accertare se al personale della Polizia di Stato cessato dal servizio debba essere applicato, al fine della concessione della pensione privilegiata, l’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e spetti quindi la pensione privilegiata solo in caso di sussistenza del requisito della “inabilità al servizio” per infermità dipendenti da causa di servizio, così come previsto dal summenzionato art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, o se nei confronti dello stesso possa trovare applicazione l’art. 67 dello stesso d.P.R. n. 1092/1973, e successive modificazioni ed integrazioni, e possa quindi essere ad esso riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata per infermità dipendenti da causa di servizio a prescindere dalla sussistenza del predetto requisito della “inabilità al servizio”, e cioè, anche se le stesse infermità non ne abbiano determinato l’inabilità al servizio di istituto.

4. In proposito giova ricordare che l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere i requisiti del diritto a pensione, stabilisce che “il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio (..)” (art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973), prevedendo espressamente, con riferimento al personale civile dello Stato, il requisito della “inabilità al servizio”.

Per contro, l’art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, nel prevedere i criteri per la misura della pensione privilegiata dei militari, stabilisce che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione” (art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973). “La pensione – stabilisce poi il comma 2 dello stesso art. 67 - è pari alla base pensionabile di cui all’art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54 (..)” (art. 67, comma 2 e 3, del d.P.R. n. 1092/1973).

Alla luce di tali disposizioni, quindi, al personale militare spetta il diritto alla pensione privilegiata anche se le infermità da cui lo stesso sia affetto, purché dipendenti da causa di servizio, non ne abbiano determinato l’inabilità al servizio, sempreché – dice la norma – le stesse “non siano suscettibili di miglioramento”.

5. Ciò premesso, preme rilevare che l’art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, stabilisce che “al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare” (art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472).

Alla luce di tale disposizione non assume rilievo alcuno la circostanza secondo cui la legge 1° aprile 1981, n. 121 (riguardante il nuovo ordinamento della Polizia di Stato), nel qualificare come “civile” il nuovo ordinamento della Amministrazione della Pubblica Sicurezza, abbia stabilito che “al personale appartenente ai ruoli della Amministrazione della Pubblica Sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato”. Non v’è dubbio, infatti, che l’impianto normativo della legge n. 121/1981, nella predetta dimensione di omogeneizzazione della disciplina complessiva dell’impiego civile pur perseguita, non comporta l’applicazione automatica di un regime legislativo unico se non in via indicativa e tendenziale, fatta salva, quindi (come avviene in materia di riconoscimento del trattamento di pensione privilegiata) una regolamentazione peculiare a sé stante per il personale appartenente alla Polizia di Stato.

Ed infatti, alla luce della chiara disposizione di cui all’art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, deve ritenersi che, pur alla luce della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei confronti del personale della Polizia di Stato, ai fini della attribuzione della pensione privilegiata, trovano applicazione non già le disposizioni di cui all’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che – come si è detto – prevedono, al suddetto fine, la necessaria sussistenza del requisito della “inabilità al servizio”, bensì le disposizioni di cui all’art. 67, che – come si è detto – prevedono il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per infermità dipendenti da causa di servizio a prescindere dalla sussistenza del predetto requisito della “inabilità al servizio”, e cioè, anche se le stesse infermità non ne abbiano determinato l’inabilità al servizio di istituto, sempreché – dice la norma – le stesse “non siano suscettibili di miglioramento”.

6. In tal senso si è orientata anche la giurisprudenza della Corte dei conti, la quale, con orientamento ormai consolidato, ha avuto modo di affermare che “la disposizione di cui all’art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui “al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare”, deve considerarsi a regime, con la conseguenza che al personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora ad ordinamento civile in virtù della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano le disposizioni di cui all’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e non già le disposizioni di cui all’art. 64 dello stesso d.P.R. n. 1092/1973” (cfr. Corte dei conti – Sez. III Centr. App. 27.9.2002, nonché, Corte dei conti – Sez. giur. Regione Lazio, n. 573 del 13 aprile 2000; Corte dei conti – Sez. giur. Regione Friuli Venezia Giulia, 11 maggio 1999, n. 85, in Riv. Corte dei conti, 1999, 5, 133). In particolare, la Corte dei conti – Sez. giur. Regione Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 85 dell’11 maggio 1999 (in Riv. Corte dei conti, 1999, 5, 133), molto opportunamente richiamata anche dal ricorrente, ha affermato esplicitamente che “(..) nei confronti del personale della Polizia di Stato, già ad ordinamento militare ed ora ad ordinamento civile in virtù della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applica l’art. 67 e non l’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e quindi, il diritto alla pensione privilegiata va riconosciuto a prescindere dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 citati” (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Regione Friuli Venezia Giulia, 11 maggio 1999, n. 85, in Riv. Corte dei conti, 1999, 5, 133).

7. In tal senso, peraltro, può dirsi ormai consolidata la giurisprudenza del giudice delle pensioni presso diverse Sezioni giurisdizionali regionali e presso questa stessa Sezione giurisdizionale per il Molise chiamata a pronunciarsi su casi analoghi a quello in esame, giurisprudenza dalla quale questo giudice non ritiene di doversi discostare, e alle cui argomentazioni ritiene di doversi riportare (cfr., in terminiis, fra le tante, Corte dei conti – Sez. giur. Reg. Molise – Giud. un. pens. n. 125/2006 del 23 ottobre 2006).

8. Ciò premesso in punto di diritto, non può non rilevarsi che il Ministero dell’Interno, ha rigettato le istanze di pensione privilegiata presentate dal ricorrente in data 25 marzo 1994 e 12 gennaio 1996, sull’erroneo presupposto della applicabilità, al caso di specie, dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, il quale prevede, come si è detto, che le infermità dipendenti da causa di servizio riscontrate al dipendente statale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A della legge 18 marzo 1968, n. 313, danno diritto alla pensione privilegiata solo allorquando dette infermità abbiano reso il dipendente inabile al servizio.

Alla luce di tale considerazione si ritiene che il Ministero dell’Interno abbia illegittimamente rigettato l’istanza di pensione privilegiata presentata dall’ex appartenente alla Polizia di Stato @@@@@@@, dovendo nei suoi confronti essere applicato l’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e non già l’art. 64 dello stesso d.P.R. n. 1092/1973.

9. Alla stregua delle suesposte considerazioni deve ritenersi che al ricorrente, riconosciuto affetto da “1) Periartrite spalla dx; 2) Spondilosi lombare con TD L5-S1; 3) Cervicoartrosi C5-C6-C7; 4) Sinusite fronto mascellare” dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Chieti in occasione della visita collegiale del 13 novembre 1995, benché giudicato non inabile al servizio, debba essere comunque riconosciuta la pensione privilegiata per le suddette infermità del riferito giudizio diagnostico, ritenute dalla stessa Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Chieti dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili, singolarmente considerate, ciascuna alla 8^ (ottava) categoria, con giudizio di ascrivibilità complessivo, per cumulo, alla 7^ (settima) categoria della tabella A, per anni 4 (quattro), a decorrere dalla data della domanda, e cioè, dal 25 marzo 1994 (cfr. verbale di visita collegiale della Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Chieti Mod. ML/AB n. 6061 del 13 novembre 1995).

10. Alla stregua delle suesposte considerazioni questo giudice unico delle pensioni ritiene che il ricorso in esame debba essere accolto ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e per l’effetto dichiara il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, per le infermità da “1) Periartrite spalla dx; 2) Cervicoartrosi C5-C6-C7; 3) Sinusite fronto mascellare”, allo stesso riconosciute dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Chieti in occasione della visita collegiale del 13 novembre 1995, e dalla stessa Commissione Medica Ospedaliera di Caserta ritenute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili ciascuna, con riferimento alla data della predetta visita collegiale del 13 novembre 1995, alla 8^ (ottava) categoria di pensione, con giudizio di ascrivibilità complessivo, per cumulo, alla 7^ (settima) categoria della tabella A, per anni 4 (quattro), e quindi a vita, a decorrere dalla data della domanda, e cioè, dal 25 marzo 1994, e la corresponsione delle somme relative ai ratei arretrati, oltre ai benefici accessori (interessi legali o rivalutazione monetaria) sulle somme ad esso spettanti, secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

11. Ed infatti, sulle somme spettanti all’interessato per effetto dell’accoglimento della sua pretesa competono gli interessi legali o, in alternativa, ove più favorevole, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino alla data dell’effettivo pagamento, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia (cfr. art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 361 del 17-24 ottobre 1996, e così come autenticamente interpretato dall’art. 45, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

12. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio poiché, al riguardo, vige il principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, principio al quale la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sezione 4^ pensioni militari, 9 febbraio 1989, n. 73062; Id., 21 novembre 1990, n. 76190; Id., 27 dicembre 1991, n. 77639), in contrasto con quella del Giudice ordinario (cfr. Corte di cassazione, 17 novembre 1979, n. 5996), ma in coerenza con la rubrica della predetta disposizione, attribuisce carattere di generalità, atteso, peraltro, che innanzi a questo giudice unico delle pensioni non trovano applicazione le regole sul “contributo unificato”.

PER QUESTI MOTIVI

Il giudice unico delle pensioni

presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Molise

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contra­ria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso in epigrafe, iscritto al n. 2517 del registro di Se­greteria, depositato in data 21 luglio 2008 dal Signor @@@@@@@, come in epigrafe generalizzato, contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, avverso e per l’annullamento del decreto ministeriale n. 8999/99 del 14 aprile 1999, notificato in data 29 maggio 1999, e per il conseguente riconoscimento e la declaratoria del suo diritto all’attribuzione del beneficio della pensione privilegiata di cui all’art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, per infermità dipendenti da causa di servizio, e per l’effetto dichiara il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell’art. 5, comma 6, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472, per le infermità “1) Periartrite spalla dx; 2) Cervicoartrosi C5-C6-C7; 3) Sinusite fronto mascellare”, allo stesso riconosciute dalla Commissione Medica Ospedaliera presso l’Ospedale Militare di Chieti in occasione della visita collegiale del 13 novembre 1995, e dalla stessa Commissione Medica Ospedaliera di Chieti ritenute dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili ciascuna, con riferimento alla data della predetta visita collegiale del 13 novembre 1995, alla 8^ (ottava) categoria di pensione, con giudizio di ascrivibilità complessivo, per cumulo, alla 7^ (settima) categoria della tabella A, per anni 4 (quattro), e quindi a vita, a decorrere dalla data della domanda, e cioè, dal 25 marzo 1994, e la corresponsione delle somme relative ai ratei arretrati, oltre ai benefici accessori (interessi legali o rivalutazione monetaria) sulle somme ad esso spettanti, secondo le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Dispone la comunicazione della presente sentenza e il rinvio degli atti all’amministrazione interessata (Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza – Divisione II) per i conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresa la corresponsione, in favore del ricorrente, degli interessi legali o della rivalutazione monetaria nel senso precisato in motiva­zione.

Nulla per le spese.

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Con­siglio del 22 settembre 2009.

Il giudice unico delle pensioni

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Depositata nella Segreteria della Sezione il giorno 12 gennaio 2010

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
MOLISE Sentenza 1 2010 Pensioni 12-01-2010