CARABINIERI - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-10-2010, n. 7485
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- In primo grado l'odierno appellante -carabiniere scelto- ha impugnato l'atto
di sua esclusione dal concorso (prot. n. ############### datato 19.12.2006) ai
fini dell'ammissione al 3° corso annuale allievi marescialli del ruolo ispettori
dell'Arma dei Carabinieri, per mancanza del requisito di cui all'art. 2 del
relativo bando, in quanto alla data d'incorporamento (070906) risultava
"imputato" avendo la Procura della Repubblica di ---- in data 18/05/2005 emesso
a suo carico richiesta di rinvio a giudizio per il reato di "concorso in abuso
d'ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici"
con udienza preliminare fissata per il 15/12/2005 e successivamente rinviata al
22/03/2007 (la vicenda penale concerne una concessione edilizia ed investe
l'appellante nella sua qualità di consigliere comunale del Comune di ----).
Nell'impugnazione originaria, oltre agli atti conseguenti di comunicazione, sono
stati coinvolti anche gli artt. 2 e 7 del citato bando di concorso nella parte
in cui essi prevedono rispettivamente che (art. 2) possono partecipare al
concorso gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri che non siano
rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo e che
non si trovino imputati per delitti non colposi fino alla data di inizio del
corso, e che (art. 7) "i concorrenti che risultino, ad una verifica anche
postuma, in difetto di uno o più requisiti prescritti, sono esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, esclusi dalla relativa graduatoria o dichiarati decaduti
dalla nomina, con provvedimento motivato del Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Militare o di autorità da questi delegata".
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza gravata, ha
respinto i tre mezzi di ricorso proposti dall'interessato, rilevando come i
termini previsti per la conclusione di un concorso siano ordinatori, non già
perentori, e, comunque, non tali da comportare le conseguenze impeditive che se
ne vorrebbero trarre; il principio di presunzione di innocenza fino alla
sentenza di condanna definitiva, affermato dalla Costituzione, non essere
conferente, dato che, sia nel provvedimento di esclusione impugnato, sia nella
normativa richiamata dal bando di concorso e che prevede i requisiti per la
partecipazione al concorso, e cioè l'art. 16 del D Lvo 12 maggio 1995 n. 198,
non si fa questione di colpevolezza dell'interessato, bensì soltanto (in
relazione alla fattispecie) di imputazione per delitto non colposo; l'esclusione
disposta, attenendo alla carenza di una condizione per la partecipazione al
concorso, non può essere qualificata come atto discrezionale, dato che, in
esito alla riscontrata carenza di un requisito del genere, l'Amministrazione non
può che adottare il provvedimento prescritto e, ad ogni modo, l'affidamento
sulla ormai intervenuta ammissione al corso non ha assunto, nella specie, alcun
carattere di stabilità.
2.- Con l'appello in esame, il ricorrente, in riforma della sentenza censurata,
ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, deducendo che il Tribunale
di ----- lo ha assolto da tutti i reati ascritti per non aver commesso il fatto
e perché il fatto non sussiste (sentenza n. 2201/2007), facendo così venir meno
la causa impeditiva che aveva determinato la sua esclusione dal concorso e dal
corso di formazione, ad ulteriore conferma della fondatezza delle ragioni di
esso ricorrente; inoltre, solo con l'emissione del decreto di rinvio a giudizio,
secondo l'art. 429 c.p.p., un soggetto può dirsi imputato e l'art. 2 del bando
prevederebbe l'esclusione soltanto di chi sia "imputato" di taluni reati al
momento della domanda di partecipazione al concorso; le controdeduzioni
presentate avverso l'avviso di esclusione non sarebbero state prese in
considerazione con riguardo alla discrezionalità valutativa propria
dell'amministrazione ed alla luce della
insussistenza di alcun interesse pubblico attuale alla rimozione
dell'ammissione.
Il Ministero appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito depositando
documenti e note.
In vista dell'odierna udienza nella quale la causa è stata posta in decisione,
l'appellante ha ulteriormente illustrato le proprie difese come da memoria
depositata il 4 giugno 2010.
3.- L'appello è infondato e la sentenza merita conferma.
Infatti, il pregiudizio lamentato dall'appellante non discende dal bando di
concorso impugnato in primo grado, bensì direttamente dall'art. 16 del D.Lvo 12
maggio 1995, a tenore del quale possono partecipare al concorso di specie coloro
che "non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non
colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado,
o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non
inferiore a 60 giorni".
Inoltre, contrariamente a quanto prospettato dall'appellante, l'esercizio
dell'azione penale con la relativa assunzione della qualità di imputato, da
parte del soggetto al quale è attribuito il reato, ai sensi degli art. 60 e 405
c.p.p., si realizza con la richiesta, avanzata dal p.m., di rinvio a giudizio a
norma dell'art. 416 stesso codice, o in altri atti con i quali ugualmente si
investe il giudice di decidere sulla pretesa punitiva (Consiglio Stato, Ad.Plen.,
29 gennaio 2009 n. 1; sez. VI, 11 ottobre 2007 n. 5340 e 14 dicembre 2005 n.
7095).
Consegue da ciò, infine, la doverosità nella specie dell'esclusione, non essendo
rimessa dalla norma innanzi riportata alcuna valutazione discrezionale da parte
dell'amministrazione in ordine alla possibilità o meno di sua applicazione nei
confront dei soggetti che si trovino nelle condizioni normativamente previste,
come nella specie.
4.- Conclusivamente, l'appello va respinto e la sentenza confermata perché,
nella fattispecie, ciò che rileva in base alla norma suddetta, non è il momento
della domanda di partecipazione al concorso, bensì la condizione di rinviato a
giudizio, a prescindere dall'evoluzione che la vicenda penale possa poi sortire
come esito.
Le spese di lite relative all'odierno grado possono essere tuttavia
integralmente compensate tra le parti, in considerazione della particolarità
della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge
l'appello in epigrafe e, per l'effetto, conferma la sentenza del TAR lazio n.
1475 del 2007.
Compensa le spese di lite relative all'odierno grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.