REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella persona della Dott. -

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche;

Visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c.;

Visto l'art. 26 del Reg. proc. r.d. 1933, n. 1038;

Visto l'atto introduttivo del giudizio e esaminati gli atti e i documenti;

Chiamata la causa  alla pubblica udienza del 23.03.2010, con l'assistenza del segretario d'udienza - ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 37670 del registro di Segreteria, promosso con ricorso proposto da - nato  omissis domiciliato presso il legale, difeso dall’--, contro INPDAP Bologna per l’annullamento della determinazione non indicata di diniego dell’indennità speciale annua.

Ritenuto in FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la parte ricorrente - come sopra generalizzata - titolare di trattamento di pensione privilegiata ordinaria catg.1  tab.A a vita dal 01.03.1998 e di superinvalidità tab.E let.H n.4 dal 01.04.2000 a vita ai sensi del DPR.n.834/1981, rappresentava di aver invano chiesto, con domanda amministrativa al competente INPDAP Bologna, il riconoscimento dell’indennità speciale annua ai sensi della l.n.9/1980.

Con nota ritualmente depositata si costituiva in giudizio l’ INPDAP Bologna trasmettendo la documentazione relativa alla liquidazione della pensione oggetto dell’ odierno ricorso.

All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, pubblicamente letto ai sensi dell'art.5 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Considerato in DIRITTO

Il ricorrente lamenta contro l’INPDAP il diniego del riconoscimento dell’indennità speciale annua ai sensi della l.n.9/1980.

L’INPDAP non riconosceva tale indennità con fg.n.2426 in data 28.03.2003  poiché ai sensi dell’art.3 c.1 l.n.1092/1973 tale indennità è relativa alle pensioni di guerra.

Il ricorrente evidenzia che l’indennità speciale annua è prevista dagli artt.1 e 2 della L.n.13/1987 per l’adeguamento degli assegni accessori spettanti ad alcune categorie di destinatari, in specie grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze Armate. Ai sensi dell’art.2 della citata legge sono equiparati – ai fini della corresponsione degli assegni accessori – i grandi invalidi di servizio con i grandi invalidi di guerra. L’odierno ricorrente è titolare di PPO di 1^ctg. a vita con decreto n.335/1999 quale grande invalido per servizio militare. 

La tesi prospettata dalla difesa del ricorrente propugna il principio secondo il quale il legislatore, con il richiamato provvedimento normativo del 1987, avrebbe inteso estendere i benefici già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra anche ai grandi invalidi per servizio; ne discenderebbe, quale immediato corollario, che agli invalidi di servizio, quale il ricorrente, titolare di pensione privilegiata di 1° categoria, dovrebbe essere attribuita l'Indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra, cioè comprensiva degli assegni accessori e dell'Indennità integrativa speciale, secondo l'indirizzo interpretativo che emergerebbe da alcune pronunce di questa Corte allegate dal legale di parte attrice.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1987, n. 13 recante ”Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra” sono destinatari “delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli

allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.” Per l'art. 2 della stessa legge “A decorrere dal 1º luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”. Si deve inoltre ricordare che per l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Indennità speciale annua per i mutilati ed

invalidi di guerra) il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è stato sostituito dal seguente: «Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori».

L'art. 111 del DPR n. 1092/1973, invocato dall'Inpdap, prevede, invece, a favore dei mutilati ed invalidi per servizio la concessione di “un'indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità”. Il quadro normativo sopraricordato e l'interpretazione datane dalla

giurisprudenza prevalente (Sez. Veneto n. 917/2006, n. 696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Emilia Romagna n. 603/2006; Sez. Puglia n. 713/2003; Sez. Marche n. 21/2007; più recentemente, Sez. Emilia Romagna nn. 260/2008 e 35/2008; Sez. Veneto n. 696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008) fanno ritenere che le norme citate abbiano esteso i benefici - già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra - agli invalidi per servizio, cosicché anche al ricorrente deve essere riconosciuta l'indennità speciale annua di cui trattasi, nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra. La domanda è pertanto fondata e va accolta sia pure nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, ritualmente proposta dall'amministrazione convenuta.

Ritiene, infatti, questo giudice che debbano dichiararsi prescritti i ratei maturati nel quinquennio antecedente alla data di ricezione da parte dell’Amministrazione convenuta, della istanza avanzata dall'interessato per rivendicare il diritto in via amministrativa, cui va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione (salvezza dei ratei rientranti nel quinquennio precedente e prescrizione dei ratei anteriori). Nei limiti della prescrizione quinquennale, sui ratei arretrati spettano rivalutazione monetaria (secondo indici Istat, ex art. 150 Disp. Att. c.p.c.) ed interessi legali da liquidarsi ai sensi e nei limiti della sentenza 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, facendo comunque salva, per il periodo successivo al 31 dicembre 1991, l'applicazione del divieto di cumulo dei benefici de quibus, ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412, come interpretato dall'art. 45, comma 6, legge 23 dicembre 1998 n. 448.

PQM

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per l'Emilia Romagna

Giudice Unico delle Pensioni,

definitivamente pronunciando, alla luce delle argomentazioni sopraesposte, dichiara il ricorso accolto, compensa tra le parti le spese di lite. 

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza del 23.03.2010.

                                               I

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 530 2010 Pensioni 13-04-2010