Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-07-2010, n. 4929
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. #####################
##################### ha impugnato il provvedimento del Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri del 01
Agosto 2006 con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo agli
accertamenti sanitari e conseguentemente escluso dal concorso per l'arruolamento
per l'anno 2006 di n. 2557 (ex 959) Carabinieri effettivi in ferma quadriennale,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (vfp1) delle Forze Armate,
di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 21.03.2006 - 4ª s.s. - n. 22 con
la seguente motivazione: "alterazione acquisita della cute (tatuaggio)
superficie dorsale III inferiore avambraccio sinistro che per sede e dimensione
determina rilevante alterazione fisiognomica".
Con successivo atto di motivi aggiunti (depositati in data 30.01.2006), il
ricorrente ha altresì chiesto l'annullamento, previa sospensione, del
provvedimento n. 256256/111 del 29.11.2006 con il quale il predetto Centro ha
confermato l'esclusione del ricorrente dal concorso.
Con sentenza redatta in forma semplificata il TAR ha accolto il ricorso, dopo
aver rilevato che l'esclusione non chiariva le ragioni del giudizio di rilevante
alterazione fisiognomica e considerata la rimuovibilità del tatuaggio.
Il Ministero ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone
l'annullamento alla stregua di mezzi ed argomentazioni riassunti nella sede
della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2010 il ricorso è stato trattenuto in
decisione.
Motivi della decisione
1.- La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità
dell'esclusione dell'appellato da un concorso per arruolamento nell'Arma dei
carabinieri, in ragione della sua inidoneità fisica, dalla presenza di
tatuaggio, ai sensi del bando di concorso. L'esclusione è stata disposta, in
applicazione degli artt. 19 della Direttiva tecnica della sanità militare e
dell'art. 11 del bando predetto, avendo l'amministrazione ritenuto il tatuaggio
determinare una rilevante alterazione fisiognomica.
2.- A sostegno della decisione gravata, che ha annullato l'esclusione, il TAR ha
invece considerato che:
- la rilevata causa di non idoneità fisica "Alterazione acquisita della cute
(tatuaggio) superficie dorsale III inferiore avambraccio sinistro che per sede e
dimensioni determina rilevante alterazione fisiognomica" non può essere
ricondotta alle ipotesi di cui all'art. 19, Direttiva Tecnica 19.04.2000,
recante l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare, quanto alla "Dermatologia";
- il tatuaggio pure apposto permanentemente sulla cute, non può costituire
automaticamente una "alterazione acquisita e cronica" della stessa, non
derivando da un processo degenerativo nè atteggiandosi a patologia cronica,
stante la rimuovibilità dello stesso per via chirurgica.
3.- Avversa questo orientamento l'appellante Ministero sostenendo anzitutto che
la direttiva tecnica della Sanità militare 5.12.2005, prevede (punto 19
dell'allegato al D.M. n. 114 del 2000) quali cause di non idoneità le
imperfezioni/infermità dermatologiche consistenti in alterazioni congenite ed
acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede,
determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisionomiche; in tale quadro la
presenza del tatuaggio (che nella specie è visibile anche se solo con la divisa
estiva) costituisce motivo ostativo perchè determina una alterazione che stride
fortemente con l'immagine di sobrietà dell'arma, istituzione che il militare è
chiamato a rappresentare, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa.
3.1 -Il Collegio ritiene che tali censure, ricollegandosi a principi più volte
espressi dalla giurisprudenza della Sezione, rendono il gravame meritevole di
accoglimento, per le ragioni che seguono.
- Il TAR, dopo aver rilevato che l'esclusione non chiariva le ragioni del
giudizio di rilevante alterazione fisiognomica e considerata la rimuovibilità
del tatuaggio per via chirurgica, ha affermato che nonostante la sua visibilità
(in ragione della diversa divisa estiva) l'impianto non risulta sgradevole o
raccapricciante e pertanto è inidoneo a recare lesione o offesa al decoro della
divisa o al prestigio immagine dell'istituzione.
Sul punto va chiarito che l'accesso da parte del provvedimento a tale tipo di
valutazione è necessario allorchè l'esclusione dal concorso faccia applicazione
di una normativa che lasci tale spazio di apprezzamento, postulando una
valutazione in concreto dell'alterazione, e non una sorta di estromissione
automatica dalla procedura selettiva; in detti casi, questo orientamento è in
effetti concepibile, come accade (ed è sottolineato dalla difesa
dell'Amministrazione) per le procedure di reclutamento del personale della
Polizia di Stato, la cui normativa (regolata dal dpr n.904/1983, e peraltro
scevra delle connotazioni di un Corpo militare) richiede di verificare se il
tatuaggio determini una deturpazione della persona o possa risultare indice di
una personalità abnorme. A conferma di quest'ultimo aspetto, va ricordata la
giurisprudenza della Sezione sulla necessità che l'accertamento dei requisiti
fisici si spinga a valutare l'interezza del soggetto (Cons. Stato, sez. IV, n.
5746/2005), muovendosi correttamente gli stretti limiti della mera constatazione
dell'alterazione.
Ma nella fattispecie normativa in applicazione (l'art. 19 del d.m. 5.12.2005),
che assume valenza di disposizione speciale in quanto riferita ad un Corpo
militare, in presenza del mero riferimento alla rilevanza dell' alterazione
fisiognomica deve ritenersi sufficiente la verifica da parte del collegio medico
sulla effettiva entità dell'alterazione stessa, ricavata dalle dimensioni e/o
dalla sede. Poichè dagli atti risulta il compimento di tale accertamento da
parte del Collegio medico a ciò preposto, nella fattispecie la Sezione rileva il
realizzarsi del presupposto normativo, costituito dal necessario giudizio di
rilevanza, a sua volta teso a perseguire quelle esigenze, sottese alla norma, di
tutela del prestigio dell'istituzione e che permettono di sacrificare
l'esercizio del diritto di partecipazione ai pubblici concorsi.
In definitiva nella specie il Collegio non può concordare con l'orientamento
espresso dal primo giudice, per il quale la Commissione medica non poteva
fondare, così come ha fatto, il giudizio di inidoneità sulla semplice presenza
di un tatuaggio in una zona scoperta del corpo, ma doveva darsi carico di
accertare se a causa del rilevato tatuaggio la figura del ricorrente risultasse
deturpata, ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla
pelle potesse attribuirsi al candidato una personalità abnorme.
3.2- Esula invece dal tema controverso, a parere della Sezione, il profilo della
eventuale rimuovibilità del tatuaggio, non essendosi il Collegio medico espresso
sul punto.
In ogni caso, e in disparte la logicità di una norma di bando (peraltro non
contestata) che comporti esclusione per tatuaggio senza distinguere l'ipotesi
della sua rimuovibilità, è opportuno qui osservare che tale possibilità deve
comunque concretizzarsi entro la data prevista per gli accertamenti
medicolegali; a tale onere il candidato soggiace infatti come con riferimento ad
ogni altro requisito che deve essere posseduto entro il momento della verifica
prevista dal bando concursuale da parte dell'amministrazione.
4.- Conclusivamente l'appello deve essere accolto.
- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del
presente grado di giudizio, attesa la sufficiente complessità della questione
trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente
pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l'appello e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo
grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.