REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

Composta da

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ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.62/A/2010

sul ricorso in appello in materia di pensioni civili iscritto al n. 3185 del registro di segreteria presentato dall’I.N.P.D.A.P.(Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica) in persona del dirigente la sede provinciale di Palermo ed ivi domiciliato presso i suoi uffici in via Resuttana Colli n. 360, per la riforma della sentenza n. @@@@@@@ del 25 maggio 2009, emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, e contro la signora @@@@@@@, elettivamente domiciliata, in --che la rappresenta e difende.

Uditi all’udienza del 26 gennaio 2010 il relatore, consigliere Mariano Grillo, il dott. Onofrio Antonio Marino per l’amministrazione, e l’avvocato Guerra per la parte appellata.

Visti gli atti della causa.

FATTO

Con la sentenza n. @@@@@@@ del 25 maggio 2009 il Giudice unico delle pensioni ha accolto il ricorso proposto dalla signora @@@@@@@ riconoscendole il diritto alla fruizione per intero della indennità integrativa speciale sulla pensione privilegiata di riversibilità con rivalutazione monetaria ove essa risultasse superiore agli interessi legali, con esclusione del loro cumulo dal giorno della ritenzione di ogni singolo rateo fino al soddisfo. Ha dichiarato prescritti i ratei maturati anteriormente al quinquennio alla data del 12.7.2006, compensando le spese del giudizio.

L’I.N.P.D.A.P. ha interposto appello chiedendo l’annullamento della predetta sentenza argomentando con riferimento a questioni intepretative e a decisioni delle Sezioni riunite  e della seconda sezione d’appello della Corte dei conti, secondo le quali le sentenze della Corte costituzionale, che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, 2° comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, e, quindi, del divieto di cumulo di indennità integrative speciali nell’ipotesi di plurimi trattamenti pensionistici a favore di un medesimo soggetto, nell’affermare che pur restando vietato il  cumulo debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al minimo I.N.P.S., hanno in sostanza stabilito che al percettore di due pensioni l’indennità integrativa speciale sulla seconda pensione compete solo entro i limiti necessari ad integrare il c.d. “minimo Inps”.

Resiste parte appellata con la difesa dell’avvocato Paolo Guerra che precisa che con la domanda orginaria l’interessata faceva presente che era in godimento di trattamento pensionistico di riversibilità, prima corrispostogli al 100% della pensione in godimento del dante causa e poi ridotto al 50% e non le era stata corrisposta l’indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità in misura intera, nonostante la signora non prestasse opera retribuita alle dipendenze di terzi e non fosse titolare di altra pensione pubblica, ma di sola pensione I.N.P.S. d’invalidità dal 1976, pensione che comunque non rientra nel divieto di cumulo di cui all’art. 99, 2° comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973. Ritiene giusta la sentenza del primo Giudice e afferma che l’appello interposto è inammissibile, infondato e temerario perchè in fattispecie non si verte in materia di cumulo dell’indennità integrativa speciale su due pensioni pubbliche e chiede il rigetto dell’appello con ogni consequenziale statuizione.

All’udienza il rappresentante dell’Istituto appellante conferma la domanda proposta, mentre il difensore di parte appellata ne chiede il rigetto e la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio e onorari pari a euro 2.500,00 con IVA e CPA ed al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura che il collegio vorrà decidere.

Il dott. Marino  replica che l’appello è un dovere e non può essere addotta la condanna per lite temeraria, dichiarando di opporsi alla condanna alle spese.

DIRITTO

Risulta in atti che la signora S.è titolare di pensione di riversibilità privilegiata dal 28.4.1994  e che sulla stessa non le è stata corrisposta l’indennità integrativa speciale perché, secondo quanto afferma l’istituto appellante, permane il divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale in presenza della percezione di due pensioni, fermo restando il diritto alla percezione sulla seconda pensione dell’indennità integrativa speciale nei limiti necessari per l’integrazione fino al c.d. “minimo I.N.P.S.”.

Osserva il Collegio che l’Istituto previdenziale appellante si limita a prendere atto che il Giudice unico ha riconosciuto alla richiedente “il diritto  alla percezione in misura intera dell’indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti pensionistici erogati, e segnatamente sulla pensione 1016119/R, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria”. Sulla scorta di tale laconica affermazione ha riproposto motivazioni ormai rituali sulla problematica che ha investito la questione del divieto di cumulo dell’ indennità integrativa speciale come già sancito dall’art. 99 secondo comma del D.P.R. n. 1092 del 1973, senza tuttavia mai indicare a quali pensioni tali cumulo andasse riferito, anche perché analoga indicazione non risulta nella decisione assunta dal Giudice unico.

Dagli atti allegati al fascicolo di primo grado risulta che la signora S.è titolare di pensione privilegiata di riversibilità dalla morte del coniuge già appartenente all’ Arma dei Carabinieri; risulta anche, da quanto affermato nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria di costituzione in appello, che la stessa è titolare di pensione di invalidità erogata dall’ INPS. Pensione questa che nessuna relazione ha con i trattamenti pensionistici cui si riferisce l’art. 99, secondo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, oggetto della disanima della questione insorta in relazione a detta norma nelle ipotesi di cumulo di più pensioni pubbliche e, pertanto, ogni considerazione in merito è illogica non rientrando la situazione all’esame nelle fattispecie ricadenti sotto l’applicazione del contestato art. 92 secondo comma del D.P.R. citato.

Ne consegue la totale infondatezza dell’appello e la conseguente conferma di quanto statuito dal Giudice unico sulla spettanza dell’indennità integrativa speciale nella misura intera sulla pensione 1016119/R.

Parimenti destituita di fondamento è la pretesa di parte appellata che chiede la condanna per lite temeraria.

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, occorre ravvisarsi,  nel contegno preprocessuale e processuale della parte, gli estremi della malafede e della colpa grave, da ritenersi presupposti indispensabili della fattispecie illecita delineata dall’art. 96 c.p.c. e che incombe alla parte istante la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali, sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione.

Non concorrendo nella specie nessuno dei suddetti necessari presupposti, la domanda relativa va rigettata.

Per la reciproca soccombenza le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Compensate le spese.

Così deciso in Palermo il 26 gennaio 2010.

L’ESTENSORE                                                   IL PRESIDENTE

f.to (Mariano Grillo)                                       f.to (Antonino Sancetta)

 

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge

Palermo03/03/2010

Il direttore della segreteria

f.to (dott. Nicola Daidone)

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
APPELLI SICILIA Sentenza 62 2010 Pensioni 03-03-2010