REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 40805/PM R.G. presentato da @@@@@@@. , nato il OMISSIS, domiciliato a OMISSIS in via OMISSIS, contro il Ministero della Difesa e il Comando Regione Carabinieri Sardegna avverso la mancata equiparazione economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della Polizia di Stato;

Nessuno presente per le parti alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010;

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente @@@@@@@. , già Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda dal 1° febbraio 1988.

Con due istanze, di cui la prima in data 28 maggio 2004 rivolta al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e la seconda del 6 marzo 2006 indirizzata al Comando Regione Carabinieri Sardegna, il sunnominato ha chiesto l’emissione, a suo favore, di un ulteriore decreto di pensione ordinaria “con l’equiparazione economica retributiva prevista per gli appartenenti alle qualifiche corrispondenti del personale della Polizia di Stato prima del 1 gennaio 1992”, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Non avendo ottenuto riscontro, l’interessato ha adito questa Corte.

Nel ricorso in esame – proposto con il patrocinio dell’avv. - e poi proseguito dal sig. B. personalmente, essendo l’originario difensore deceduto – si evidenzia che l’Amministrazione, con il decreto di pensione n. 76 del 17 ottobre 1995, ha liquidato il trattamento di quiescenza del ricorrente con l’applicazione parziale della sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991, in quanto tale liquidazione è stata calcolata con riferimento al livello VI cui il ricorrente medesimo era inquadrato amministrativamente alla data del 31 dicembre 1986.

Si richiama, quindi, la suddetta pronuncia costituzionale, con la quale il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 43, comma 17 della legge 1° aprile 1981, n. 121, istitutiva del “Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza”, nonché della tabella (allegata alla stessa legge, come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982 n. 569) nella parte in cui non includevano il ruolo degli Ispettori di Polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma dei Carabinieri, così omettendo l'individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma stessa.

Si soggiunge che il Consiglio di Stato – Sezione IV, con sentenza n. 96 del 1991, ha considerato la ripetuta sentenza n. 277 del 1991 immediatamente applicabile e dunque dante diritto all’allineamento delle carriere per tutti i sottufficiali dei Carabinieri in servizio all’entrata in vigore della legge n. 121 del 1981.

Si osserva, inoltre, che la legge n. 216 del 1992 ha stabilito la decorrenza del diritto alla perequazione de qua a far data dal 1° gennaio 1992, e la legge n. 121 del 1981, come successivamente modificata, all’art. 43 Bis attribuisce al grado di Maresciallo Ordinario il livello VI-bis.

Da ultimo, si cita giurisprudenza favorevole di questa Corte che ha riconosciuto il diritto all’allineamento delle carriere ai sottufficiali dei Carabinieri che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121 del 1981.

Si chiede, pertanto, che questa Corte voglia dichiarare in favore del ricorrente: il diritto all’allineamento della carriera a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, con attribuzione del livello VI-bis riconosciuto agli Ispettori della Polizia di Stato, in ragione degli analoghi compiti istituzionali ed in applicazione del principio generale della parità di trattamento a parità di mansioni e, conseguentemente, il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico a far data dal 2 febbraio 1988, in osservanza della legge n. 216 del 1992; il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali per il ritardo nell’erogazione delle somme dovute e non corrisposte. Con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 2 agosto 2007 il Comando Regione Carabinieri Sardegna ha fatto presente che al ricorrente è stato attribuito il trattamento pensionistico con il decreto n. 76 del 17 ottobre 1995, regolarmente registrato dalla Delegazione Regionale della Corte dei Conti di Cagliari, con l’applicazione dei benefici economici previsti dalle leggi nn. 231 – 232/1990, 216/1992 ed in conformità alle delibere nn. 103/91, 44/92 e 23/93 della stessa Corte dei Conti; ha poi conclusivamente affermato di non avere altre disposizioni di legge che possano modificare il decreto di pensione ordinaria sopra indicato.

All’udienza odierna, nessuno presente per le parti, la causa è passata in decisione, con conseguente lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

La dedotta controversia concerne l’invocato diritto del ricorrente, già Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, a conseguire la riliquidazione della pensione in godimento previa equiparazione  al trattamento economico previsto per gli Ispettori della Polizia di Stato con riconoscimento del livello VI-bis.

Al riguardo, occorre premettere che a seguito delle sentenze n. 277/1991 della Corte Costituzionale e n. 986/91 del Consiglio di Stato, nonché della sentenza del TAR-Lazio n. 1219/1991, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza agli Ispettori della Polizia di Stato, con la legge n. 216 del 1992 è stata espressamente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 1992, la corresponsione ai sottufficiali medesimi (in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1° aprile 1981 n. 121) del trattamento previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze dianzi citate.

Per il caso in esame, va rilevato che il trattamento economico del ricorrente è già stato equiparato a quello spettante all’Ispettore della Polizia di Stato, e del miglioramento retributivo derivato da tale equiparazione, costituito dall’attribuzione dello stipendio del livello VI, si è tenuto conto in sede di liquidazione della pensione ordinaria di cui al decreto n. 76 del 17 ottobre 1995.

Ed invero, la pretesa azionata nel presente giudizio è volta ad ottenere l’attribuzione del livello retributivo superiore, e precisamente del livello VI-bis, riconosciuto agli Ispettori della Polizia di Stato a decorrere dal 1° settembre 1995 in base alla Tabella di equiparazione allegata all’art. 43-bis delle legge n. 121 del 1981, aggiunto dall’art. 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), ove si dispone che “a decorrere dal 1° settembre 1995, al personale della Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l’indennità mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella…”.

Deve però osservarsi che tale beneficio riguarda il personale in servizio alla suddetta data del 1° settembre 1995, e non anche quello cessato anteriormente alla data stessa.

In tal senso, peraltro, dispone testualmente l’art. 54 (Trattamento economico ed entrata in vigore) del coevo decreto legislativo 12 maggio 1998, n. 198 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell’Arma dei carabinieri), che al primo comma prevede che “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data” soggiungendo, al secondo comma, che “con la medesima decorrenza di cui al comma 1, al personale dell’Arma dei carabinieri è attribuito lo stipendio del livello retributivo e l’indennità mensile pensionabile risultante dalla tabella F allegata al presente decreto…”.

Conseguentemente, nel caso di specie, poiché il ricorrente è stato collocato in congedo nel 1988, lo stesso non ha comunque diritto alla riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico del livello retributivo VI-bis - corrispondente al grado di Maresciallo Ordinario - di cui alla tabella F (“Trattamento economico del personale dell’Arma dei carabinieri non dirigente e non direttivo, in vigore dal 1° settembre 1995 come risultante dall’applicazione dell’art. 43-bis della legge 1° aprile 1981, n. 121) allegata al citato d.lg. n. 198/1995.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso de quo deve, pertanto, giudicarsi infondato; sussistono tuttavia giusti motivi, ratione materiae, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando

Respinge

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, addì 10 febbraio 2010.

Il giudice

(Francesco Maria Pagliara)

                                    f.to Francesco Maria Pagliara

.Depositata in Segreteria il  16/04/2010

                        Il Direttore di Segreteria

                        f.to dr.ssa Valeria Sama

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

                                                                        Il Giudice Unico

                                                            (Francesco Maria Pagliara)

                                                            f.to Francesco Maria Pagliara

Depositato in Segreteria il giorno  16/04/2010

                                                Il Direttore della Segreteria

                                                f.to dr.ssa Valeria Sama

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Data  16/04/2010

                                                Il Direttore della Segreteria

                                                f.to dr.ssa Valeria Sama

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 543 2010 Pensioni 16-04-2010