REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

IL  GIUDICE UNICO

Nella persona della dr.ssa - alla pubblica udienza del 27 gennaio 2010, con l’assistenza del segretario, dr.ssa -, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio introdotto con ricorso iscritto al n. 55582/PM del registro di Segreteria, proposto da M. N., come in atti generalizzato e domiciliato

CONTRO

COMANDO REGIONE CARABINIERI TOSCANA

per

il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico commisurato all’equiparazione retributiva tra personale di Polizia di Stato e quello dell’Arma dei Carabinieri (sottufficiali), così come previsto dall’art.43, comma 17, della legge 1.4.1981 n.121;

VISTO il ricorso e la memoria di costituzione dell’Amministrazione.

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa.

Non comparse le parti.

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso odierno M. N., già sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio a decorrere dal 19.7.1981, instava per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico commisurato all’equiparazione retributiva tra personale di Polizia di Stato e quello dell’Arma dei Carabinieri (sottufficiali), così come previsto dall’art.43, comma 17, della legge 1.4.1981 n.121.

Richiamava, al riguardo, la giurisprudenza favorevole di questa Corte, che si era formata a seguito della pronuncia della Consulta, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 dal 1981, nonché della tabella allegata alla stessa come sostituita dall'art. 9 della legge 12.8.1982, n. 569 e della nota in calce, nella parte in cui non sono inclusi, ai fini dell’equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato, così omettendo l’individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Successivamente a tale sentenza, con il dl 7.01.1992 n.5, convertito, con modificazioni, con la legge 6.03.1992 n.216, era stata fissata al primo gennaio 1992 la decorrenza degli effetti economici dell’equiparazione in parola.

2. All’udienza del 27 gennaio 2010 la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

L'oggetto del presente gravame concerne l'estensione del trattamento economico riconosciuto agli ispettori di polizia di cui alla legge n.121/1981, in ragione delle analogie e delle identità con i compiti istituzionali attribuiti, ai sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in applicazione del principio generale secondo cui a mansioni uguali deve conseguire uguale retribuzione.

In vero, la questione sottoposta all'esame di questo giudice concerne la concreta applicabilità del d.l. 7 gennaio 1992 n.5, convertito con legge 6 marzo 1992 n. 216, al fine di statuire sul diritto del ricorrente, collocato a riposo prima del 20 giugno 1986, di vedersi riconoscere, sotto il profilo economico-retributivo, l'equiparazione in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 43, co. 17° e tabella C dalla l. n. 121 del 1981.

In particolare, proprio a seguito della pronuncia di incostituzionalità, il legislatore è intervenuto in materia con il d.l. 7 gennaio 1992 n. 5, recante la disciplina della perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991 e alla esecuzione dei giudicati, che si erano formati sul contenzioso sorto all’epoca, fissando la decorrenza dei nuovi trattamenti dal 1° gennaio 1992 per tutti i sottufficiali non ricorrenti, mentre per i ricorrenti che fossero stati parte nei giudizi conclusisi con le sentenze menzionate nell'art. 1 del D.L. n. 5 del 1992 dalle date delle sentenze che li riguardavano. Detta legge ha avuto il vaglio di legittimità costituzionale con sentenza n. 455 del 23 dicembre 1993.

Si rammenta che l’intervento della Consulta, per espresso riconoscimento dello stesso Giudice delle Leggi, non ha carattere additivo, non avendo stabilito a quali qualifiche della polizia di Stato dovessero essere equiparate le funzioni dei sottufficiali dell'Arma di carabinieri e, conseguentemente, quale livello retributivo dovesse ai medesimi spettare. Peraltro, la stessa opera, trattandosi di una sentenza di accoglimento, con effetto retroattivo sui rapporti ancora pendenti cui si riferisce la norma dichiarata contra Constitutionem, che dal giorno successivo alla pubblicazione non può più trovare applicazione, se non nel testo depurato dal vizio di incostituzionalità (Corte cost. n. 139 del 1984 Corte cost. n. 49 del 1970; n. 127 del 1966; n. 58 del 1967).

E' ben vero che a tale pronuncia è seguita la richiamata  L. 6 marzo 1992 n. 216, di conversione in legge del D.L. 7 gennaio 1991  n.5.

Ed è questione circa la reale portata della surrichiamata normativa, sulla quale vi è copiosa giurisprudenza della Corte dei conti.

Non sfugge a questo giudice, che le SSRR della Corte dei conti, investite della relativa questione di massima, con decisione n. 11\2003\QM al quesito "se ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, in servizio alla data di entrata in vigore della L. n. 121/81, ma cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, debba riconoscersi il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere da tale ultima data, previa equiparazione al trattamento economico previsto per gli ispettori della polizia di Stato", hanno dato risposta negativa, qualora non abbiano beneficiato di arretrati retributivi. Questo giudice, peraltro, ritiene di disattendere tale orientamento alla luce dell’ormai prevalente giurisprudenza contabile di segno opposto, secondo la quale la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della l. n. 121 del 1981 (sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 1991) - nella parte in cui non includeva il ruolo degli ispettori di polizia nella tabella di equiparazione del trattamento economico spettante ai militari dell'Arma dei carabinieri - ha determinato l'automatica riespansione del principio di equiparazione, secondo la omogeneità delle funzioni, tra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dei carabinieri e della guardia di finanza, senza che l'intervenuta l. n. 216 del 1992 possa esplicare al riguardo alcuna efficacia esclusiva.

Discende, infatti, dalle norme che disciplinano l'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale che una volta che la Corte abbia dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni, queste siano cassate dall'ordinamento con il conseguente automatico riespandersi delle norme di carattere generale nei cui confronti quelle cassate si ponevano come specifiche.

Di conseguenza, l’odierno ricorso deve essere accolto ed al ricorrente, sottufficiale dell’Arma cessato dal servizio nella vigenza della l. n. 121 del 1981, ma anteriormente al 12 gennaio 1992, non avendo proposto ricorso (prima di tale data) per ottenere l'auspicata equiparazione, deve essere riconosciuto il diritto alla equiparazione economico-retributiva con gli appartenenti alle qualifiche corrispondenti della polizia di Stato: agli effetti giuridici, sin dalla entrata in vigore della l. n. 121 del 1981, e agli effetti economici dal 12 gennaio 1992 (da tale data il trattamento pensionistico spettante agli interessati deve essere riliquidato con l'applicazione della equiparazione retributiva disposta dalla l. n. 121 del 1981; C.Conti reg. Piemonte, sez. giurisd., 16 settembre 2003, n. 1609; Sezione giurisdizionale Regione Marche, 4 aprile 2003, n. 292 Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo, 19 aprile 2004, n. 328).

Inoltre, deve essere riconosciuto sui ratei pensionistici dovuti il diritto agli accessori di legge in ragione della sentenza delle SS.RR. della Corte dei conti n. 10/2002 del 26 giugno 2002, costituiti dalla maggior somma tra interessi e rivalutazione, quest'ultima calcolata anno per anno con gli indici di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.

Considerata la specificità della questione trattata, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie, per le ragioni di cui in parte motiva, il ricorso n. 55582PM del Registro di Segreteria, proposto da M. N..

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Firenze il 27 gennaio 2010.

                                                              IL GIUDICE UNICO

                                                     F.TO  Dr.ssa Paola Briguori

 

Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2010

                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                    F.TO F. PERLO

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 45 2010 Pensioni 17-02-2010