CARABINIERI - FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-10-2010, n. 7553
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I - Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
impugnano la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato
accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati, appartenenti all'Arma dei
carabinieri ed in servizio presso la Sezione di Polizia giudiziaria della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di ###############, per
l'accertamento del diritto al compenso giornaliero per servizi esterni ex art.
42, comma 1, D.P.R. 31.7.1995 n. 395 e 50 D.P.R. 16.3.1999 n. 254.
In punto di fatto, esponevano gli interessati di essere effettivi dell'Arma dei
carabinieri al Comando Regione Carabinieri ############### - Stazione di
############### e di essere stati distaccati con formale provvedimento di
assegnazione presso la detta Procura della Repubblica, dove hanno svolto e
svolgono servizio in via continuativa da data anteriore al 1999; esponevano
altresì di aver svolto servizi esterni al Comando di appartenenza per assolvere
alle funzioni di polizia giudiziaria con obbligo di presenza organizzata in
turni funzionali alle esigenze dei magistrati inquirenti ed in posizione di
subordinazione ai sensi degli artt. 58 e 59 Ord. Giud..
Il T.A.R. adito, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha ritenuto che
nella specie sussistessero i presupposti di legge per la concessione del
beneficio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale
16 marzo 1999 n. 254: ciò in presenza di un servizio svolto all'esterno presso
enti terzi, organizzato in turni, e con disciplina dell'attività mediante
formali ordini di servizio.
Contestano la prospettazione del giudice di primo grado le appellanti
Amministrazioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso
introduttivo del giudizio per genericità ed opponendo, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione della indennità richiesta.
Resistono gli appellati con articolata memoria difensiva.
II - Presenta carattere assorbente il rilievo concernente la mancanza, nella
specie, dei presupposti per l'erogazione dell'indennità.
Il rilievo appare fondato.
La ratio della normativa di settore (in particolare, art. 12, comma 1, del
D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147; art. 50 D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254) è stata
concordemente individuata dalla giurisprudenza nel senso che l'indennità vada a
compensare il personale che si trova ad operare in particolari situazioni di
disagio (consistenti nell'assunzione di rischi connessi all'espletamento del
servizio in ambienti "esterni"), fermo restando il limite che non ogni servizio
svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o della unità di appartenenza
assume carattere "esterno" (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 5.7.2007
n. 3829 e 19.12.2008 n. 6383; C.G.A.R.S. 27 dicembre 2006 n. 827).
Con specifico riguardo alla fattispecie che ne occupa, va osservato che, ai fini
del riconoscimento per cui è causa, non presenta dirimente rilievo
l'organizzazione amministrativa delle varie articolazioni nelle quali viene
svolto il servizio bensì la concreta situazione logistica del servizio stesso;
la stessa nozione di servizio presso "enti e strutture di terzi" ex art. 50
D.P.R. cit. va correttamente intesa con riguardo ad organismi del tutto
"estranei" alla organizzazione burocratica lato sensu delle Forze dell'ordine.
Nel caso all'odierno esame, in cui i dipendenti interessati prestano stabilmente
e continuativamente la propria quotidiana attività lavorativa all'interno degli
uffici della Procura della Repubblica (come si desume dall'o.d.s. Proc. Rep.
25.2.2000), seppure diverso da quello da cui gerarchicamente dipendono, non
appare configurabile una obiettiva situazione di particolare disagio, quale
presupposto per la remunerabilità del servizio, trattandosi comunque sempre di
uffici pubblici strutturati (in tal senso, condivisibilmente, per analoga
fattispecie, C.G.A.R.S. n. 827 del 2006 cit.).
III - Per le esposte considerazioni, il ricorso in appello deve essere in
conclusione accolto e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo
grado va respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese
del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente
pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 555 del
2008 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso
di primo grado.
Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.