CARABINIERI   -   FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-10-2010, n. 7553
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I - Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri impugnano la sentenza di T.A.R. indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dagli odierni appellati, appartenenti all'Arma dei carabinieri ed in servizio presso la Sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di ###############, per l'accertamento del diritto al compenso giornaliero per servizi esterni ex art. 42, comma 1, D.P.R. 31.7.1995 n. 395 e 50 D.P.R. 16.3.1999 n. 254.

In punto di fatto, esponevano gli interessati di essere effettivi dell'Arma dei carabinieri al Comando Regione Carabinieri ############### - Stazione di ############### e di essere stati distaccati con formale provvedimento di assegnazione presso la detta Procura della Repubblica, dove hanno svolto e svolgono servizio in via continuativa da data anteriore al 1999; esponevano altresì di aver svolto servizi esterni al Comando di appartenenza per assolvere alle funzioni di polizia giudiziaria con obbligo di presenza organizzata in turni funzionali alle esigenze dei magistrati inquirenti ed in posizione di subordinazione ai sensi degli artt. 58 e 59 Ord. Giud..

Il T.A.R. adito, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha ritenuto che nella specie sussistessero i presupposti di legge per la concessione del beneficio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale 16 marzo 1999 n. 254: ciò in presenza di un servizio svolto all'esterno presso enti terzi, organizzato in turni, e con disciplina dell'attività mediante formali ordini di servizio.

Contestano la prospettazione del giudice di primo grado le appellanti Amministrazioni, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per genericità ed opponendo, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'attribuzione della indennità richiesta.

Resistono gli appellati con articolata memoria difensiva.

II - Presenta carattere assorbente il rilievo concernente la mancanza, nella specie, dei presupposti per l'erogazione dell'indennità.

Il rilievo appare fondato.

La ratio della normativa di settore (in particolare, art. 12, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147; art. 50 D.P.R. 16 marzo 1999 n. 254) è stata concordemente individuata dalla giurisprudenza nel senso che l'indennità vada a compensare il personale che si trova ad operare in particolari situazioni di disagio (consistenti nell'assunzione di rischi connessi all'espletamento del servizio in ambienti "esterni"), fermo restando il limite che non ogni servizio svolto fisicamente al di fuori del proprio ufficio o della unità di appartenenza assume carattere "esterno" (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 5.7.2007 n. 3829 e 19.12.2008 n. 6383; C.G.A.R.S. 27 dicembre 2006 n. 827).

Con specifico riguardo alla fattispecie che ne occupa, va osservato che, ai fini del riconoscimento per cui è causa, non presenta dirimente rilievo l'organizzazione amministrativa delle varie articolazioni nelle quali viene svolto il servizio bensì la concreta situazione logistica del servizio stesso; la stessa nozione di servizio presso "enti e strutture di terzi" ex art. 50 D.P.R. cit. va correttamente intesa con riguardo ad organismi del tutto "estranei" alla organizzazione burocratica lato sensu delle Forze dell'ordine.

Nel caso all'odierno esame, in cui i dipendenti interessati prestano stabilmente e continuativamente la propria quotidiana attività lavorativa all'interno degli uffici della Procura della Repubblica (come si desume dall'o.d.s. Proc. Rep. 25.2.2000), seppure diverso da quello da cui gerarchicamente dipendono, non appare configurabile una obiettiva situazione di particolare disagio, quale presupposto per la remunerabilità del servizio, trattandosi comunque sempre di uffici pubblici strutturati (in tal senso, condivisibilmente, per analoga fattispecie, C.G.A.R.S. n. 827 del 2006 cit.).

III - Per le esposte considerazioni, il ricorso in appello deve essere in conclusione accolto e, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 555 del 2008 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.