REPUBBLICA ITALIANA            Sent. n. 101/2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dei seguenti magistrati:

-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 19967 del registro di Segreteria, proposto ad istanza del Procuratore regionale nei confronti del signor @@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv. --

           Uditi, nella pubblica udienza del 24 febbraio 2010, il relatore Consigliere -

           Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

           Ritenuto in

FATTO

            Con atto di citazione del 19 dicembre 2007, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Sezione, il signor @@@@@@@ @@@@@@@, militare dell’Arma dei Carabinieri, per sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Erario, e segnatamente del Ministero della Difesa, della somma di euro 6.318,88 maggiorata della rivalutazione monetaria, degli interessi legali e delle spese di giustizia.

            Detta somma costituisce danno erariale, secondo l’assunto accusatorio, in quanto corrisponde al depauperamento patrimoniale subito dall’Amministrazione militare in conseguenza dell’incidente occorso ad un automezzo di proprietà della stessa per effetto della condotta di guida gravemente colposa tenuta nell’occasione dal convenuto.

            Secondo la ricostruzione dei fatti operata dall’organo requirente, l’incidente stradale di cui è causa si è verificato il giorno 11 febbraio 2003 alle ore 18,40 circa, allorché il carabiniere @@@@@@@ @@@@@@@ alla guida dell’autovettura dell’ Amministrazione Land Rover, targata CC @@@@@@@ @@@@@@@, con a bordo il carabiniere @@@@@@@ @@@@@@@, mentre percorreva la SS 389, direzione @@@@@@@-@@@@@@@, giunto al Km 56,600 nell’affrontare una curva sinistrorsa perdeva il controllo del mezzo che, ribaltandosi più volte, fuoriusciva dalla sede stradale precipitando in una scarpata.

            Nell’incidente il @@@@@@@ riportava un trauma distorsivo rachide cervicale e un trauma policontusivo mentre il carabiniere @@@@@@@, a seguito delle gravissime ferite riportate, perdeva la vita.

            Il fatto ha costituito oggetto di procedimento penale conclusosi in primo grado con la sentenza n. 383/2006, con la quale il Tribunale penale di Nuoro ha affermato la responsabilità del Carabiniere @@@@@@@ @@@@@@@ in ordine al reato di cui all’art. 589, comma 1 e 2, c.p. (omicidio colposo), con conseguente condanna alla pena di otto mesi di reclusione, al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili e sospensione della patente di guida per due mesi.

            Avverso la sentenza è stato proposto appello in data 16 febbraio 2007.

            In dipendenza del sinistro, in disparte la tragica conseguenza della morte del militare @@@@@@@ @@@@@@@, il mezzo su cui viaggiavano i due militari coinvolti ha subito danni di elevata entità, cosicché l’Amministrazione ha ritenuto non conveniente effettuare la riparazione e ha avviato la procedura di fuori uso a conclusione della quale il pregiudizio patrimoniale sofferto è stato definitivamente quantificato in € 6.318,88.

            Ritenendo inequivocabilmente comprovata, in ordine al suddetto danno erariale, la responsabilità del Carabiniere @@@@@@@ @@@@@@@, il Procuratore ha formulato nei suoi confronti, con atto ritualmente notificato, l’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (nel testo sostituito dall’art. 1, comma 3 bis, della legge n. 639/1996), rispetto al quale l’interessato non ha presentato controdeduzioni, né ha chiesto, di essere sentito personalmente.

            Il convenuto si è costituito in giudizio a ministero dell’Avv. Mario Pasquale Fortunato che, in data 8 maggio 2009, ha depositato una memoria difensiva con cui ha chiesto che il @@@@@@@ venga mandato assolto dalla domanda attrice deducendo testualmente al riguardo (oltre alle argomentazioni tese a dimostrare la non  fondatezza delle accuse mosse al medesimo in sede penale) quanto segue:

«Si può ragionevolmente ritenere, atteso che la velocità d'ingresso dell'impegno della traiettoria circolare della curva sinistrorsa da parte del @@@@@@@ era tale da consentirgli il controllo del veicolo ed essendo la fase di deriva laterale e ribaltamento posizionata alla fine della traiettoria stessa, che le cause che hanno prodotto l'evento siano da ascriversi alla comparsa sulla strada di un ostacolo improvviso ed a pochi metri davanti al veicolo stesso, che, anche in relazione all'ora notturna, ha creato una turbativa improvvisa e non ipotizzabile, che ha procurato l'istintiva sterzata verso sinistra del conducente.

Nella circostanza, il @@@@@@@ ha evitato l'ostacolo scartando a sinistra e, subito dopo, ha sterzato sulla destra, controllando il veicolo in "controsterzo": ciò ha generato un "trasferimento di carico" che ha messo in crisi la stabilità del mezzo.

È evidente come tale circostanza non costituisca motivo di colpa, specie quando essa sia dovuta - come nel caso de quo - al tentativo, quasi sempre istintivo, di evitare il peggio, cioè per salvare gli altri o se medesimi da un grave pericolo come l'impatto contro un ostacolo fisso.

Infine, non può essere neppure esclusa come causa dell'evento, non avendo né i militi intervenuti sul posto né le indagini successive verificato l'efficienza meccanica del Defender, la circostanza che lo stesso sia stato prodotto da un improvviso guasto degli organi che presidiano l’azione dello sterzo, rendendo, in tal ipotesi, la macchina ingovernabile».

            Nell’odierna udienza, il P.M. ha preliminarmente reso noto che la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha emesso la sentenza n. 396 del 22 settembre 2009 con cui ha confermato la ricostruzione dei fatti come accertati dal Tribunale di Nuoro.

            Ciò premesso, il Procuratore ha ribadito puntualmente l’assunto accusatorio ed ha insistito per la condanna del convenuto.

           Considerato in

DIRITTO

           Rileva la Sezione che la dinamica dell’incidente di cui è causa, secondo la ricostruzione emergente dell’esame degli atti processuali consente di affermare che, nella specie, sussiste la colpa grave del convenuto.

           Si rileva, infatti, dall’esame degli atti, che la responsabilità del sinistro è da addebitare esclusivamente al signor @@@@@@@ @@@@@@@ come esattamente sottolineato dal P.M.

           Va preliminarmente rilevato che dall’esame peritale dell’automezzo militare, il Consulente tecnico d’ufficio, incaricato dal Giudice penale, ha escluso categoricamente l’esistenza di danni al sistema sterzante e a quello frenante.

           Va inoltre rilevato chela strada in questione è dotata di due corsie, una per ogni senso di marcia, delimitate da una striscia bianca continua e che la curva sinistrorsa (ove si è verificato il sinistro) è preceduta da un lungo rettilineo.

           Orbene, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale, emerge che il conducente del mezzo militare, nell’affrontare la curva, per grave distrazione e superficialità, ha condotto gradualmente l’autovettura contromano, iniziando a invadere la corsia dell’opposto senso di marcia. Accortosi che rischiava di finire nella cunetta posta alla sua sinistra, ha sterzato decisamente a destra azionando, nel contempo, i freni.

           Tale manovra non ha evitato che la vettura fuoriuscisse dalla sede stradale e precipitasse nella scarpata sottostante.

           Va sottolineato, al riguardo, che non esiste in atti alcuna prova atta a dimostrare che la manovra errata sia stata determinata dalla comparsa di un ostacolo improvviso.

           Il signor @@@@@@@ ha tenuto nella circostanza una condotta di guida gravemente imprudente, in violazione dell’art. 143 del codice della strada che impone al conducente di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata anche quando la strada è libera.

           In conseguenza di detto incidente, l’Amministrazione della Difesa ha subito un pregiudizio patrimoniale di euro 6.318,88, corrispondente al valore del mezzo dichiarato fuori uso in ragione dei notevoli danni subiti, di cui dev’essere chiamato a rispondere il convenuto.

           La condotta del conducente risulta caratterizzata, nella specie, da un accentuato grado di leggerezza posto che era facilmente prevedibile che ciò avrebbe potuto provocare, oltre che un danno all’autovettura, anche un grave pericolo per la sicurezza della circolazione e per l’altrui incolumità.

           L’aver sottovalutato tali conseguenze, comunque prevedibili e, quindi, prevenibili, qualifica inevitabilmente come gravemente colposo il comportamento causativo di danno erariale tenuto, nella specie, dal convenuto.

           Il medesimo, pertanto, dev’essere condannato al pagamento in favore dell’Erario, e segnatamente dall’ Amministrazione della difesa, della somma di euro 6.318,88.

           Detto importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria che va calcolata dal momento dell’evento dannoso a quello della pubblicazione della presente sentenza.

           Da tale ultima data devono essere corrisposti gli interessi legali fino al momento dell’effettivo pagamento.

           Alla condanna consegue l’obbligo del pagamento delle spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna il signor @@@@@@@ @@@@@@@ al pagamento in favore dell’Erario della somma di € 6.318,88 (diconsi euro seimilatrecentodiciotto/88), incrementata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, da calcolarsi secondo quanto indicato nella parte motiva.

           Condanna, altresì, il medesimo convenuto al pagamento delle spese processuali che, fino all’originale della presente sentenza, vengono liquidate in € 239,12 (diconsi euro duecentotrentanove/12.)

           Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2010-                     

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA Sentenza 101 2010 Responsabilità 25-02-2010