CARABINIERI - FORZE ARMATE
T.A.R. Lombardia @@@@@@@ Sez. I, 12-07-2010, n. 2785
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo in servizio presso la
Stazione Carabinieri di @@@@@@@ @@@@@@@, dove rivestiva la funzione di
Comandante, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato
trasferito per servizio da tale Stazione al reparto Servizi Magistratura di
@@@@@@@, per motivi di incompatibilità ambientale.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente deduce eccesso di potere per
sviamento, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità,
ingiustizia manifesta.
Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del
ricorso per infondatezza nel merito.
Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria a sostegno delle proprie
conclusioni.
Alla pubblica udienza del 9.6.2010, il gravame è stato, quindi, trattenuto per
la decisione.
Motivi della decisione
Con il ricorso all'esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in
epigrafe, con il quale è stato trasferito dalla Stazione di @@@@@@@ @@@@@@@, ove
rivestiva la funzione di Comandante, al reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@,
per motivi di incompatibilità ambientale.
Il ricorrente deduce, in particolare, l'illegittimità del trasferimento per
sviamento, carenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta, lamentando la
mancata sussistenza dell'incompatibilità ambientale posta alla base del
provvedimento, avendo svolto il proprio servizio per oltre 36 anni - dei quali
quasi dieci al comando della stazione di @@@@@@@ @@@@@@@ - senza mai dar luogo a
rilievi e con eccellenti risultati. Inoltre, mentre nella premessa il
trasferimento sarebbe giustificato da ragioni di incompatibilità ambientale, nel
dispositivo il trasferimento sarebbe disposto per servizio, generando anche
perplessità sull'interesse pubblico che l'amministrazione avrebbe inteso
perseguire. Né rileverebbe in alcun modo la nota del 21 maggio 1997, atteso che
le ragioni di incompatibilità ambientale nella stessa evidenziate (preoccupante
calo di rendimento del Maresciallo, peggioramento della situazione di sicurezza
pubblica nel comune, assunzione dei due figli del ricorrente presso
due imprese locali) non sarebbero in alcun modo imputabili allo stesso e, in
ogni caso, non rileverebbero ai fini del trasferimento.
Con ordinanza n. 3932/97 del 19 novembre 1997, la sezione ha respinto con
articolata motivazione l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento
impugnato proposta dal ricorrente.
Il ricorso è infondato, ritenendo il collegio di aderire a quanto già
evidenziato dalla sezione in sede cautelare.
Il provvedimento di trasferimento in questione si basa, essenzialmente, sulla
proposta di trasferimento del 21 maggio 1997 effettuata dal comandante
provinciale su conforme parere del comandante della Compagnia di @@@@@@@
condiviso dal comandante del Guppo di @@@@@@@.
Tale proposta poneva in evidenza, in particolare, l'incompatibilità per motivi
ambientali, funzionalmente correlati al servizio, dell'ulteriore permanenza del
Maresciallo al comando della Stazione di @@@@@@@ @@@@@@@ per i seguenti motivi,
documentati in atti:
a) Insoddisfacente operatività complessiva del Reparto, per l'esiguo numero di
arresti (solo 3) rispetto a quelli effettuati dall'inizio dell'anno dalla
Polizia di Stato, fra i quali ultimi quattordici persone tra i quali un
pregiudicato legato alle cosche calabresi e facente parte di un'organizzazione
criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti radicata sul territorio,
persona sulla quale il ricorrente non avrebbe avuto alcun sospetto;
b) Progressivo peggioramento della situazione della sicurezza pubblica nel
comune di @@@@@@@ @@@@@@@ evidenziata dal Sindaco e da altre autorità cittadine,
tale da rendere nocumento all'immagine dell'Arma ed a far venir meno il rapporto
di fiducia tra i rappresentanti delle Istituzioni;
c) Assunzione presso due imprese locali dei due figli conviventi del
Maresciallo.
La proposta veniva accolta con l'emissione del provvedimento di trasferimento
impugnato in questa sede, in cui, richiamando in premessa la proposta succitata,
si statuiva l'incompatibilità, per la situazione rappresentata, dell'ulteriore
permanenza dell'interessato nella sede per motivi ambientali funzionalmente
correlati al servizio, evidenziando l'assoluta preminenza delle esigenze del
servizio, nonché della tutela e del prestigio dell'Arma dei Carabinieri e
dell'interesse della pubblica amministrazione, disponendo, infine, il
trasferimento per servizio del Maresciallo al Reparto Servizi Magistratura di
@@@@@@@, quale comandante dell'ottava squadra.
Risulta, inoltre, versata in atti una nota del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di @@@@@@@ in cui si manifesta perplessità sull'operato del
Maresciallo in considerazione delle frequentazioni dello stesso con persone
facenti parte di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché si
rappresentano difficoltà incontrate da parte della Polizia di Stato
nell'espletamento dell'attività di servizio a causa del comportamento del
ricorrente.
Tanto premesso, risulta inconferente la censura afferente l'assunta carenza dei
presupposti del provvedimento impugnato, atteso che dalla proposta di
trasferimento richiamata nel medesimo ben si evincono i motivi di
incompatibilità ambientale ritenuti dall'amministrazione idonei a giustificare
le determinazioni assunte nei confronti dell'interessato, determinazioni che il
collegio non ritiene, peraltro, affette da illogicità od incongruità, perché
fondate sui suddetti specifici presupposti.
Poiché, infatti, il provvedimento di ufficio che dispone il trasferimento per
incompatibilità ambientale esprime una valutazione spiccatamente discrezionale
dell'amministrazione, il giudice di legittimità può sindacarne solo la
rispondenza a criteri di logicità rispetto a fatti idonei a nuocere in astratto
al prestigio ed alla funzionalità dell'Istituzione.
Il trasferimento dell'impiegato per nocumento al prestigio dell'ufficio (c.d.
incompatibilita" ambientale) e" subordinato ad una valutazione ampiamente
discrezionale dei fatti che possono sconsigliare l'ulteriore permanenza del
dipendente in una determinata sede; pertanto, in sede di giudizio di
legittimità, e" esclusa ogni indagine sulla valutazione operata
dall'amministrazione, dovendosi solo accertare se il provvedimento adottato si
appalesa corrispondente a criteri di logicita" e se i fatti sui quali il
provvedimento si fonda siano, in astratto, idonei a nuocere al prestigio e al
buon andamento dell'ufficio (Cons. di Stato, sez. IV, 29 gennaio 1996, n. 74; 13
febbraio 1991 n. 91).
In ordine alla censura afferente l'assunta insufficienza delle circostanze
fattuali accertate dall'amministrazione al fine di giustificare il trasferimento
del ricorrente per incompatibilità ambientale, è sufficiente osservare che,
secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, il trasferimento del
pubblico dipendente per incompatibilità ambientale, mirando solo a garantire il
corretto funzionamento dell'ufficio e la sua immagine esterna, può essere
determinato da qualsiasi comportamento, non necessariamente sanzionabile in sede
penale o disciplinare, tenuto sia in servizio che nella vita privata, che violi
la legge dell'onore e del lavoro e che, per la sua notorietà, si ripercuota con
effetti negativi sull'immagine dell'ufficio al quale l'impiegato appartiene
(cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 4 marzo 1992, n. 241).
Anche tale censura risulta, dunque, infondata.
Con riferimento, infine, alle doglianze relative all'assunto sviamento, si
osserva che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale,
oltre che essere, come evidenziato in precedenza, subordinato ad una valutazione
ampiamente discrezionale dei fatti da parte dell'amministrazione che possa far
ritenere nociva per il prestigio dell'Istituzione l'ulteriore permanenza del
dipendente in una determinata sede, è strettamente connesso con ragioni di
incompatibilità in relazione alla funzionalità ed al normale andamento
dell'ufficio, ragioni che si collocano, pertanto, certamente nell'ambito dei
motivi di servizio.
Non rileva, infine, in alcun modo, ai fini del vaglio di legittimità del
provvedimento all'esame del collegio, l'assoluzione in appello del ricorrente
nel procedimento penale nel frattempo instaurato nei suoi confronti e che lo ha
visto imputato e condannato in primo grado per concorso esterno nel reato di
associazione per delinquere di stampo mafioso, in considerazione dei succitati
specifici presupposti dell'atto impugnato, nel medesimo ben evidenziati.
Per le suesposte considerazioni il ricorso risulta infondato e deve essere
respinto.
Per le peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - prima sezione -
respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in @@@@@@@ nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF, Estensore
Hadrian Simonetti, Referendario
Mauro Gatti, Referendario