CARABINIERI   -   FORZE ARMATE
T.A.R. Lombardia @@@@@@@ Sez. I, 12-07-2010, n. 2785
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di @@@@@@@ @@@@@@@, dove rivestiva la funzione di Comandante, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato trasferito per servizio da tale Stazione al reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@, per motivi di incompatibilità ambientale.

A sostegno del proprio gravame il ricorrente deduce eccesso di potere per sviamento, mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, ingiustizia manifesta.

Si è costituita l'amministrazione intimata, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.

Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria a sostegno delle proprie conclusioni.

Alla pubblica udienza del 9.6.2010, il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

Con il ricorso all'esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato trasferito dalla Stazione di @@@@@@@ @@@@@@@, ove rivestiva la funzione di Comandante, al reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@, per motivi di incompatibilità ambientale.

Il ricorrente deduce, in particolare, l'illegittimità del trasferimento per sviamento, carenza dei presupposti ed ingiustizia manifesta, lamentando la mancata sussistenza dell'incompatibilità ambientale posta alla base del provvedimento, avendo svolto il proprio servizio per oltre 36 anni - dei quali quasi dieci al comando della stazione di @@@@@@@ @@@@@@@ - senza mai dar luogo a rilievi e con eccellenti risultati. Inoltre, mentre nella premessa il trasferimento sarebbe giustificato da ragioni di incompatibilità ambientale, nel dispositivo il trasferimento sarebbe disposto per servizio, generando anche perplessità sull'interesse pubblico che l'amministrazione avrebbe inteso perseguire. Né rileverebbe in alcun modo la nota del 21 maggio 1997, atteso che le ragioni di incompatibilità ambientale nella stessa evidenziate (preoccupante calo di rendimento del Maresciallo, peggioramento della situazione di sicurezza pubblica nel comune, assunzione dei due figli del ricorrente presso
due imprese locali) non sarebbero in alcun modo imputabili allo stesso e, in ogni caso, non rileverebbero ai fini del trasferimento.

Con ordinanza n. 3932/97 del 19 novembre 1997, la sezione ha respinto con articolata motivazione l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato proposta dal ricorrente.

Il ricorso è infondato, ritenendo il collegio di aderire a quanto già evidenziato dalla sezione in sede cautelare.

Il provvedimento di trasferimento in questione si basa, essenzialmente, sulla proposta di trasferimento del 21 maggio 1997 effettuata dal comandante provinciale su conforme parere del comandante della Compagnia di @@@@@@@ condiviso dal comandante del Guppo di @@@@@@@.

Tale proposta poneva in evidenza, in particolare, l'incompatibilità per motivi ambientali, funzionalmente correlati al servizio, dell'ulteriore permanenza del Maresciallo al comando della Stazione di @@@@@@@ @@@@@@@ per i seguenti motivi, documentati in atti:

a) Insoddisfacente operatività complessiva del Reparto, per l'esiguo numero di arresti (solo 3) rispetto a quelli effettuati dall'inizio dell'anno dalla Polizia di Stato, fra i quali ultimi quattordici persone tra i quali un pregiudicato legato alle cosche calabresi e facente parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti radicata sul territorio, persona sulla quale il ricorrente non avrebbe avuto alcun sospetto;

b) Progressivo peggioramento della situazione della sicurezza pubblica nel comune di @@@@@@@ @@@@@@@ evidenziata dal Sindaco e da altre autorità cittadine, tale da rendere nocumento all'immagine dell'Arma ed a far venir meno il rapporto di fiducia tra i rappresentanti delle Istituzioni;

c) Assunzione presso due imprese locali dei due figli conviventi del Maresciallo.

La proposta veniva accolta con l'emissione del provvedimento di trasferimento impugnato in questa sede, in cui, richiamando in premessa la proposta succitata, si statuiva l'incompatibilità, per la situazione rappresentata, dell'ulteriore permanenza dell'interessato nella sede per motivi ambientali funzionalmente correlati al servizio, evidenziando l'assoluta preminenza delle esigenze del servizio, nonché della tutela e del prestigio dell'Arma dei Carabinieri e dell'interesse della pubblica amministrazione, disponendo, infine, il trasferimento per servizio del Maresciallo al Reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@, quale comandante dell'ottava squadra.

Risulta, inoltre, versata in atti una nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di @@@@@@@ in cui si manifesta perplessità sull'operato del Maresciallo in considerazione delle frequentazioni dello stesso con persone facenti parte di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché si rappresentano difficoltà incontrate da parte della Polizia di Stato nell'espletamento dell'attività di servizio a causa del comportamento del ricorrente.

Tanto premesso, risulta inconferente la censura afferente l'assunta carenza dei presupposti del provvedimento impugnato, atteso che dalla proposta di trasferimento richiamata nel medesimo ben si evincono i motivi di incompatibilità ambientale ritenuti dall'amministrazione idonei a giustificare le determinazioni assunte nei confronti dell'interessato, determinazioni che il collegio non ritiene, peraltro, affette da illogicità od incongruità, perché fondate sui suddetti specifici presupposti.

Poiché, infatti, il provvedimento di ufficio che dispone il trasferimento per incompatibilità ambientale esprime una valutazione spiccatamente discrezionale dell'amministrazione, il giudice di legittimità può sindacarne solo la rispondenza a criteri di logicità rispetto a fatti idonei a nuocere in astratto al prestigio ed alla funzionalità dell'Istituzione.

Il trasferimento dell'impiegato per nocumento al prestigio dell'ufficio (c.d. incompatibilita" ambientale) e" subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede; pertanto, in sede di giudizio di legittimità, e" esclusa ogni indagine sulla valutazione operata dall'amministrazione, dovendosi solo accertare se il provvedimento adottato si appalesa corrispondente a criteri di logicita" e se i fatti sui quali il provvedimento si fonda siano, in astratto, idonei a nuocere al prestigio e al buon andamento dell'ufficio (Cons. di Stato, sez. IV, 29 gennaio 1996, n. 74; 13 febbraio 1991 n. 91).

In ordine alla censura afferente l'assunta insufficienza delle circostanze fattuali accertate dall'amministrazione al fine di giustificare il trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale, è sufficiente osservare che, secondo l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, il trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale, mirando solo a garantire il corretto funzionamento dell'ufficio e la sua immagine esterna, può essere determinato da qualsiasi comportamento, non necessariamente sanzionabile in sede penale o disciplinare, tenuto sia in servizio che nella vita privata, che violi la legge dell'onore e del lavoro e che, per la sua notorietà, si ripercuota con effetti negativi sull'immagine dell'ufficio al quale l'impiegato appartiene (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 4 marzo 1992, n. 241).

Anche tale censura risulta, dunque, infondata.

Con riferimento, infine, alle doglianze relative all'assunto sviamento, si osserva che il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale, oltre che essere, come evidenziato in precedenza, subordinato ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti da parte dell'amministrazione che possa far ritenere nociva per il prestigio dell'Istituzione l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede, è strettamente connesso con ragioni di incompatibilità in relazione alla funzionalità ed al normale andamento dell'ufficio, ragioni che si collocano, pertanto, certamente nell'ambito dei motivi di servizio.

Non rileva, infine, in alcun modo, ai fini del vaglio di legittimità del provvedimento all'esame del collegio, l'assoluzione in appello del ricorrente nel procedimento penale nel frattempo instaurato nei suoi confronti e che lo ha visto imputato e condannato in primo grado per concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in considerazione dei succitati specifici presupposti dell'atto impugnato, nel medesimo ben evidenziati.

Per le suesposte considerazioni il ricorso risulta infondato e deve essere respinto.

Per le peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - prima sezione - respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in @@@@@@@ nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF, Estensore

Hadrian Simonetti, Referendario

Mauro Gatti, Referendario