Sent.  106/2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

 Visto il ricorso in materia di pensioni militari iscritto al nr. 18539/M del Registro di Segreteria, promosso da #####################, nato a omissis il omissis, rappresentato e difeso dall’Avvocato -------, ha eletto domicilio, avverso la determinazione dell’INPDAP di Torino nr. 1156/pe del 30.06.2009 ed il decreto del Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta nr. 3463/S.T. del 25.05.2005 ;

Uditi, nella pubblica Udienza del 06.07.2010, il relatore Dr. Tommaso Parisi, l’Avvocato ----per il suddetto Comando dei Carabinieri ed il Dr. Fiorenzo Prato per l’INPDAP;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214 ed il relativo Regolamento di procedura;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

ha pronunciato la seguente

                                                           SENTENZA

                                                          Fatto e Diritto

Il ricorrente ha impugnato la determinazione in epigrafe con la quale l’Istituto previdenziale ha accertato nei suoi confronti un debito complessivo pari ad Euro 32.001,31 a fronte delle maggiori somme percepite, rispetto a quelle effettivamente spettanti, a valere sul proprio trattamento pensionistico, iscrizione nr. 10203658, nel periodo dall’01.07.1996 al 31.05.2009.

Dagli atti risulta che parte attrice, già Sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, è cessato, a domanda, dal servizio permanente a decorrere dall’01.07.1996, con relativo trattamento provvisorio di quiescenza, comprensivo dell’indennità di ausiliaria; con il decreto impugnato il Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, alla luce del contenuto del decreto del Ministero della Difesa nr. 709 del 28.02.1997, ha attribuito al ricorrente la pensione definitiva, senza riconoscere, tuttavia, l’indennità di ausiliaria concessagli all’atto della corresponsione del trattamento di quiescenza provvisorio liquidato, da ultimo, con il provvedimento del menzionato Comando nr. 251/96 del 14.10.2003.

A seguito dell’applicazione della citato decreto nr. 3463/S.T. del 25.05.2005, è emerso a carico dell’interessato un debito di Euro 32.001,31 per il periodo sopra indicato, che l’Istituto previdenziale ha intimato di rifondere con il provvedimento impugnato, disponendo, nel contempo, il recupero della citata somma mediante una ritenuta cautelativa mensile sull’assegno di quiescenza di Euro 367,83, a partire dalla rata del mese di giugno 2009.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza nr. 25/2010 del 09.04.2010, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento dell’INPDAP impugnato, avanzata dal ricorrente nel gravame.

Nell’atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice deduce, da una parte, l’erroneità e l’illegittimità del decreto di pensione definitiva emesso dal prefato Comando dei Carabinieri, che non ha riconosciuto all’interessato l’indennità di ausiliaria sulla base dell’errato presupposto che il militare fosse stato collocato in congedo nella categoria della riserva, dall’altra, la prescrizione del diritto vantato dall’Istituto previdenziale, nonché la buona fede del proprio assistito ed il lunghissimo tempo trascorso prima della richiesta di recupero, con conseguente istanza di restituzione delle somme trattenute; al riguardo, invoca la Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte nr. 7/QM/2007.

L’INPDAP si è costituito in giudizio con articolata memoria depositata in data 31.03.2010, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso, nonché, in subordine, l’accertamento del diritto dell’Istituto previdenziale di ripetere quanto indebitamente percepito dal ricorrente nel decennio e/o quinquennio precedente la comunicazione di avvio del procedimento.

Il Comando Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 02.04.2010, nella quale, dopo aver illustrato analiticamente la cronologia degli avvenimenti, ha evidenziato di aver interessato sulla specifica questione attinente all’indennità di ausiliaria il Ministero della Difesa.

Nell’imminenza dell’Udienza la difesa del ricorrente ha depositato, in data 23.06.2010, ulteriore memoria difensiva, corredata della nota spese, nella quale, tra l’altro, vengono richiesti gli interessi sulle somme trattenute dall’Istituto previdenziale.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In primo luogo, occorre evidenziare, come già sottolineato da questo Giudice nella predetta Ordinanza nr. 25/2010 del 09.04.2010, che il Ministero della Difesa ha adottato il decreto nr. 115 del 16.03.2010 con cui è stato disposto il collocamento del ricorrente nella categoria dell’ausiliaria a decorrere dall’08.07.1996, con il corollario che viene a decadere la causa che ha generato l’indebito pensionistico sull’assegno di quiescenza del nominato R.; il suddetto decreto del Ministero della Difesa appare, peraltro, pienamente satisfattivo rispetto al capo della domanda avanzata da parte attrice in ordine al riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità in parola. Risulta, inoltre, che il Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione al decreto del prefato Dicastero, ha già emesso un nuovo provvedimento, nr. 4654 del 12.05.2010, successivamente sostituito con il decreto nr. 4663 del 17.06.2010, con cui è stato revocato il precedente decreto nr. 3463/S.T. del 25.05.2005.

Indipendentemente dalla futura riliquidazione del trattamento di quiescenza del ricorrente, conseguente all’applicazione, da parte dell’Istituto previdenziale, del citato decreto del Ministero della Difesa in data 16.03.2010, e del successivo provvedimento del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, questo Giudice, passando al capo della domanda concernente la determinazione di recupero emessa dall’INPDAP, tenendo conto della situazione allo stato, dichiara, in via preliminare, accogliendo la specifica deduzione prospettata dalla difesa di parte attrice, la prescrizione del diritto dell’Istituto previdenziale a recuperare le somme percepite dall’interessato a valere sui ratei dell’assegno di quiescenza corrisposti sino al 30.06.1999, sul rilievo che il diritto dell’Amministrazione creditrice di ripetere ciò che ha indebitamente pagato a titolo di pensione è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, ai sensi dell’articolo 2946 del Codice Civile, e che il primo atto interruttivo della stessa è identificabile nella suddetta determinazione di recupero; in tale prospettiva, merita sottolineare il principio di carattere generale secondo il quale, nel caso di indebito pagamento di ratei di pensione poi risultati non spettanti, il termine di prescrizione per il recupero delle somme non dovute inizia a decorrere dalle rate dei singoli pagamenti e non dal momento in cui l’ufficio pagatore è venuto a conoscenza del fatto ostativo alla corresponsione dell’emolumento, atteso che l’ignoranza del diritto alla restituzione, pur se eventualmente non imputabile all’Amministrazione, costituisce impedimento di mero fatto e come tale non può dalla medesima essere invocata, a mente dell’articolo 2935 C.C., per sottrarsi alle conseguenze del regime prescrizionale.

Sullo sfondo, infine, si staglia la circostanza, di rilievo assorbente, che il diritto pensionistico trae origine, anche per quanto concerne il profilo legato alla sua misura, direttamente dalla Legge, per cui l’Amministrazione deve porre in essere, allo scopo di assicurare il suo pieno soddisfacimento, un mero atto di natura paritetica, elemento, quest’ultimo, idoneo a suffragare ulteriormente il menzionato assunto, incentrato sull’esordio del termine prescrizionale coincidente con il pagamento di ogni singolo rateo dell’assegno.

Venendo al merito del capo della domanda prospettata dal ricorrente, questo Giudice non ignora l’autorevole arresto delle Sezioni Riunite di questa Corte dei Conti, esplicitato nella Sentenza nr. 1/QM/99, e la giurisprudenza del Giudice amministrativo invocata dall’Istituto previdenziale, ma non ritiene di potervi prestare assoluta ed incondizionata adesione laddove ricorra la circostanza, come nella presente fattispecie, di un trattamento provvisorio di quiescenza perpetuatosi ingiustificatamente per un periodo lunghissimo ed abnorme, a fronte dell’obbligo dell’Amministrazione, a partire dall’entrata in vigore della Legge nr. 241 del 1990, di concludere il procedimento volto alla liquidazione dell’assegno definitivo, nell’ipotesi di pensioni ordinarie, entro termini molto brevi e già prefissati dalla Legge e dai rispettivi Regolamenti; in tale ottica, cade opportuno enfatizzare un elemento ulteriore atto a suffragare il proprio contrario avviso, rispetto al principio affermato dalle Sezioni Riunite, identificato dalla constatazione che l’indebito deriva esclusivamente da un errore commesso dall’Amministrazione nella definizione del trattamento di pensione, che pertanto non può ricadere a distanza di moltissimi anni, in armonia con il precetto contenuto nell’articolo 38 della Costituzione coordinato con il principio di solidarietà ad esso sotteso, in danno delle ragioni del percettore, sorrette da incontestabile buona fede (ex multis III Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 236 del 2006, Sezione Giurisdizionale Trentino - Alto Adige - Bolzano, Sentenza nr. 48 del 2006, Sezione Giurisdizionale Basilicata, Sentenza nr. 111 del 2005, Sezione Giurisdizionale Umbria, Sentenza nr. 247 del 2002).

La Sezione, in linea con quest’ultimo assunto, evidenzia che una parte della giurisprudenza della Corte dei Conti, in contrapposizione con il suddetto orientamento esegetico più rigido, facendo leva su un’interpretazione estensiva dell’articolo 206 del D.P.R. nr. 1092/1973, attribuisce rilevanza, in tema di ripetizione dell’indebito correlato al pagamento di pensioni provvisorie, da parte dell’Istituto previdenziale o, in sede di rivalsa, dell’ex Amministrazione di appartenenza, alla buona fede del pensionato ed al lunghissimo intervallo temporale trascorso tra l’inizio dell’erogazione delle maggiori somme a valere sul trattamento di quiescenza, ordinariamente destinate al soddisfacimento dei bisogni primari del soggetto, attesa la loro modesta entità, e la notifica del provvedimento di recupero, idoneo a generare un legittimo affidamento nel percipiente, giuridicamente tutelabile, circa l’esattezza dell’importo dell’assegno in pagamento (ex multis Sezione I Centrale, Sentenze nnrr. 99 del 2006, 426 del 2007, 509 del 2007 e 311 del 2009, Sezione Giurisdizionale Campania, Sentenza nr. 406 del 2001, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nnrr. 640 del 2000, 1005 del 2003 e 1999 del 2003, Sezione Giurisdizionale Sicilia, Sentenza nr. 1 del 2004, Sezione Giurisdizionale Marche, Sentenza nr. 783 del 2006).

Del resto, occorre assumere come parametri di riferimento anche i cosiddetti principi di garanzia elaborati dal Diritto comunitario, in quanto tali non derogabili dal legislatore nazionale, tanto più in funzione della scelta compiuta dal novellato articolo 1, comma 1, della Legge nr. 241 del 1990: la sottoposizione, in termini generali, dell’attività amministrativa ai canoni di matrice comunitaria. Fino a questo momento, infatti, le norme di Legge nazionali che richiamavano tali postulati operavano un rinvio settoriale, limitato ai principi elaborati nella materia regolata; un rinvio, quindi, meramente ricognitivo, in considerazione della riconosciuta prevalenza della fonte comunitaria in ipotesi di contrasto con la fonte interna, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale della Corte Costituzionale. Nel contesto della normativa attualmente vigente, invece, come dimostra la lettura della cennata disposizione della Legge nr. 241 del 1990 e la sede individuata per consacrare l’innovazione, l’universo del procedimento e dell’azione amministrativa è interamente pervaso, per espressa formulazione della Legge, dai principi dell’ordinamento comunitario, con il corollario che determinati canoni rappresentano prescrizioni irrinunciabili per il legislatore nazionale e per l’interprete, in quanto patrimonio giuridico comune nell’ottica di una sempre più penetrante integrazione europea. Tra i diversi principi di garanzia viene costantemente evocato quello della tutela del legittimo affidamento; nel Diritto comunitario il canone della tutela delle “legittimate expectations” è volto a garantire l’affidamento ragionevole formatosi in relazione a date circostanze di fatto e di diritto, quale derivazione del più generale postulato della certezza del diritto (ex multis Corte di Giustizia, Decisione Mavridis del 1983, in causa C-289/81, Decisione Falck s.p.a. del 2002, in cause riunite C-74/00 e C-75/00). Nel nostro ordinamento il principio si traduce, secondo giurisprudenza ormai consolidata, in un preciso limite all’adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli, quando siano emanati a notevole distanza temporale dal verificarsi della fattispecie legittimante, ovvero in presenza di elementi che rendano razionalmente ammissibile la conservazione di effetti prodotti da provvedimenti illegittimi, ovvero in presenza di un contegno tenuto dall’Amministrazione che sia idoneo a suscitare legittimi affidamenti (ex multis Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, Decisione nr. 20 del 1992), tutte circostanze che si attagliano perfettamente all’ipotesi, oggetto della presente controversia, di avvio dell’azione di recupero di somme indebitamente percepite dopo moltissimi anni dall’inizio dell’erogazione ed in assenza di colpa del percettore. D’altra parte, anche nella giurisprudenza più recente del Giudice amministrativo si rinvengono massime che prendono l’abbrivo dall’esigenza di tutelare il canone del legittimo affidamento rispetto all’azione della Pubblica Amministrazione, il quale richiama i principi di diritto comune della correttezza e della buona fede: “tra le condizioni che conferiscono consistenza alla posizione soggettiva va annoverato il decorso del tempo, che consolida l’affidamento sulla piena legittimità dell’assetto degli interessi disposto dall’Amministrazione con l’atto” (Consiglio di Stato, Sezione V, Decisione nr. 5133 del 2002); “la considerazione della situazione giuridica del privato è in funzione del decorso del tempo, dovendosi ritenere che, quando l’annullamento d’ufficio sopravviene dopo un significativo lasso di tempo, l’affidamento che il privato pone sul provvedimento oggetto di annullamento si sia ormai consolidato” (Consiglio di Stato, Sezione V, Decisione nr. 6554 del 2004); “l’inosservanza del termine per provvedere dà luogo ad un danno (da ritardo) risarcibile ex se, in quanto lede l’affidamento del privato alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa” (Consiglio di Stato, Sezione IV, Decisione nr. 875 del 2005); “la certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici tendono a prevalere, in determinati casi, sul principio di legalità; atti dell’Autorità - seppure illegittimi - possono, cioè, aver prodotto nei destinatari un affidamento circa i vantaggi loro assicurati, affidamento che non può essere sacrificato in ragione di motivi di interesse pubblico” (TAR Lazio, Sezione III, Decisione nr. 76 del 2007).

Il principio di tutela dell’affidamento e della buona fede ha trovato cittadinanza anche nell’ordinamento tributario, ricevendo una formale consacrazione normativa per effetto dell’entrata in vigore della Legge nr. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il cui articolo 10 stabilisce espressamente che i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria devono essere improntati al canone della collaborazione e della buona fede; al riguardo, giova mettere in risalto che la Suprema Corte, Sezione V, ha costantemente precisato in numerose pronunce (ex multis Sentenze nr. 17576 del 2002 e nr. 21513 del 2006) che il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, con riferimento al canone della certezza e della sicurezza giuridica, ha valenza costituzionale, sul rilievo che trova il suo principale e diretto fondamento nel postulato di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla Legge propugnato dall’articolo 3 della Carta; ne discende, secondo la Corte di Cassazione, che la protezione dell’affidamento è invocabile anche ai rapporti tributari sorti in epoca anteriore all’entrata in vigore del citato Statuto del contribuente.   

Nella medesima prospettiva, infine, non è superfluo sottolineare che la stessa Corte Costituzionale, nella Sentenza nr. 166/1996, ha nuovamente evidenziato, riecheggiando un canone già affermato nella pronuncia nr. 431/1993, che nel settore previdenziale sembra essersi affermato un principio di settore per cui “diversamente dalla regola civilistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito, trova applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatti aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell’erogazione non dovuta”.

Chiarite tali premesse in termini generali, nella presente fattispecie ricorrono entrambe le descritte condizioni enucleate dalla suddetta giurisprudenza, atteso che il provvedimento dell’INPDAP impugnato, contenente la richiesta di recupero delle somme indicate in premessa, è intervenuto a distanza di quasi tredici anni dall’esordio della corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza, oltre quattro anni dopo l’emissione del decreto di attribuzione della pensione definitiva, mentre la buona fede del pensionato, che ha più volte segnalato l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione di appartenenza, non può essere messa in discussione. Tale assunto è suffragato anche dalla Sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte nr. 7/QM/2007.

Per quanto esposto in narrativa, anche tenendo conto del contenuto del prefato decreto del Ministero della Difesa nr. 115 del 16.03.2010, e del successivo provvedimento del Comando Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, deve essere dichiarata l’irripetibilità integrale delle maggiori somme a valere sul trattamento pensionistico, pari ad Euro 32.001,31 percepite dal ricorrente nel periodo dall’01.07.1996 al 31.05.2009, con conseguente obbligo dell’Istituto previdenziale di restituire gli importi recuperati.

Venendo, infine, alla richiesta di corresponsione anche degli interessi sulle somme recuperate e trattenute in via cautelativa dall’Amministrazione resistente, la stessa sollecita il favorevole scrutinio di questo Giudice; in tale ottica, preme evidenziare che, come sopra tratteggiato, è stato acclarato il diritto del ricorrente a percepire l’indennità di ausiliaria, con il corollario che le somme trattenute dall’INPDAP, sebbene alla luce di provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza sopravvenuti rispetto all’emissione della determinazione di recupero, si riferiscono ad importi effettivamente dovuti all’interessato.

Sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti, considerate la natura e la complessità della presente controversia, nonché le difficoltà interpretative rivenienti dal quadro normativo di riferimento in materia e le oggettive oscillazioni giurisprudenziali, anche tenendo conto che l’invocata Sentenza delle Sezioni Riunite nr. 7/QM/2007, essendo precedente alla data del 04.07.2009, non riveste efficacia vincolante, in funzione del principio affermato dalle stesse Sezioni Riunite nella Sentenza nr. 4/QM/2010.

                                                                P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da ##################### e, per l’effetto, dichiara l’irripetibilità integrale delle maggiori somme a valere sul trattamento pensionistico, percepite dal ricorrente nel periodo dall’01.07.1996 al 31.05.2009, con conseguente obbligo dell’Istituto previdenziale di restituire gli importi recuperati, oltre interessi secondo Legge.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 06.07.2010. 

IL GIUDICE UNICO

                                                                   (F.to Dr. Tommaso Parisi)                         

 

Depositata in Segreteria il  14 Luglio 2010

                                                            Il Direttore della Segreteria

                                                              (F.to Antonio Cinque)

SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

PIEMONTE

Sentenza

106

2010

Pensioni

14-07-2010