FORZE ARMATE   -   IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Se############### IV, Sent., 12-10-2010, n. 7438
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

1. Il carabiniere ############### veniva sanzionato nel 1997 con la perdita del grado per motivi disciplinari, con disposizione nei suoi confronti della cessazione dal servizio, per aver saltuariamente assunto sostanze stupefacenti, procurate, si è ritenuto, da confidenti. La vicenda, in sede penale, si era conclusa con l'archiviazione.

2. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, di fronte al quale erano stati impugnati i provvedimenti lesivi adottati nei confronti del ricorrente, dopo aver accolto, in sede cautelare, la richiesta di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati, ha rigettato, nel merito, il ricorso con la sentenza n. 6173/07.

3. Appella il sig. ###############, sostenendo la erroneità della sentenza per apoditticità della motivazione- violazione di legge(n. 1168/1961)- eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti e sviamento- illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà.

Si sostiene che la rimozione rappresenterebbe l'ultima ratio, nei casi più gravi(artt. 34 n.6 e 36 n.3 L. n. 1168/61). Nel caso de quo, non c'è stata condanna penale, essendosi la vicenda conclusa con l'archiviazione. Inoltre, vi sarebbe stato un unico episodio, che non ha lasciato tracce organiche, seguito da ravvedimento e servizio successivo irreprensibile. Tutto ciò porterebbe alla sproporzionalità della sanzione irrogata. Non corrisponderebbe, inoltre, a verità la circostanza della cessione di sostanze da parte di confidenti, essendogli state, invece, offerte da un collega. In sintesi, la tesi del ricorrente è che si sarebbe trattato di una bravata giovanile, seguita da anni di irreprensibile servizio.

4. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione militare, chiedendo il rigetto dell'appello.

5. In sede cautelare, con ordinanza n. 1331/08 è stata accolta la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata.

6. Il ricorso, inserito nei ruoli di udienza del 15/6/10, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1.L'appello è fondato.

La questione giuridica sottostante il ricorso in appello all'esame del Collegio è stata oggetto di disamina da parte della Sezione in innumerevoli occasioni e il Collegio non ignora che al riguardo si è consolidata una posizione rigorosa nei confronti dei militari sottoposti a procedimenti disciplinari per vicende connesse all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Tale posizione è stata temperata solo nei confronti di soggetti candidati all'arruolamento nelle Forze armate e comunque nei corpi armati dello Stato dalla considerazione che un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti non può essere considerato di per sé ostativo al possesso della condotta incensurabile richiesta per l'arruolamento(cfr. IV Se############### n. 6848/07).

Nella specie, il soggetto appellante, mentre prestava servizio presso il Comando Regione Carabinieri Toscana veniva sottoposto a procedimento disciplinare per aver avuto un comportamento contrario alle finalità dell'Arma e gravemente lesivo del prestigio dell'Istituzione per aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Tale comportamento era emerso dalle dichiarazioni rese dallo stesso carabiniere all'Autorità giudiziaria inquirente nell'ambito di un procedimento penale a carico di alcuni colleghi e confermate da successive analisi di laboratorio.

La Commissione di disciplina, all'esito dell'istruttoria, in data 17/5/97 riteneva che l'interessato non fosse più meritevole di conservare il grado e, di conseguenza, il Ministero della difesa decretava la perdita del grado per rimozione del sig. ###############.

Non è contestato, nella specie, che l'appellante si sia reso responsabile di un singolo episodio di uso di stupefacenti per uso personale, per il quale non si sono determinate conseguenze penali, avendo l'Autorità giudiziaria penale disposto l'archiviazione del caso con decreto del 20/12/99 e che il successivo servizio reso dallo stesso con continuità, per effetto dei provvedimenti cautelari adottati nei suoi confronti, sia dal Tar sia da questo Consiglio, sia connotato da irreprensibilità e meritevolezza, come dimostrano gli atti di causa e la documentazione presentata dall'appellante.

Non è neppure comprovata con certezza la circostanza, addebitatagli, che la sostanza gli sia stata ceduta da confidenti(con eventuale aggravamento da ciò della sua posizione, per aver usato i propri contatti per procurarsi lo stupefacente), essendo detta circostanza contestata dall'appellante, che attribuisce altro significato alle sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini effettuate dall'Autorità penale.

Tuttavia, gioca a sfavore della posizione del sig. ############### il fatto che egli fosse già in servizio nell'Arma e che, quindi, fosse ben consapevole degli obblighi e doveri discendenti da tale posizione, specie in relazione ai compiti di repressione dei reati in tema di detenzione, uso e spaccio di sostanze stupefacenti, che qui vengono in discussione.

Tale circostanza dovrebbe comportare l'applicabilità nella fattispecie di quella rigorosa posizione interpretativa giurisprudenziale già ricordata e consolidatasi presso questo Consiglio, cui la sentenza del Tar del Lazio ha fatto riferimento per respingere il ricorso del sig. ###############.

Secondo tale giurisprudenza(cfr. IV Se############### n. 339/06) che il Collegio condivide, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, in relazione all' applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento, né il giudice amministrativo può sostituirsi agli organi dell' Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono pervenuti (ex multis IV Se############### 14.12.2004 n. 7964).

Al riguardo va in primo luogo tenuto presente che anche dopo la parziale abrogazione ad opera del referendum del 18 aprile 1993 di alcune norme del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - a mente dell'art. 75 del predetto Testo unico l'assunzione di sostanze stupefacenti rimane illecito amministrativo.

L'intero sistema normativo divisato dal Testo unico, lungi dal porsi in un'ottica agnostica rispetto all'uso personale di sostanze stupefacenti, si incentra sull'attività di contrasto, a livello preventivo e repressivo del fenomeno. Per quanto più specificamente attiene alle Forze armate, gli artt. 107 e 108 configurano tutta una serie di adempimenti a carico delle strutture facenti capo al Ministero della difesa, fra cui spiccano: le attività informative sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti; le campagne sanitarie di prevenzione; le azioni di prevenzione a mezzo di consultori e servizi di psicologia delle Forze armate.

Anche l'esigenza connessa al mantenimento del posto di lavoro del tossicodipendente, nel disegno del Legislatore, è bilanciata per particolari categorie di personale con la salvaguardia di altri non meno importanti valori.

Sotto tale angolazione viene in rilievo l'art. 124 comma 4 del T.U. il quale - proprio in un contesto volto a salvaguardare il mantenimento del posto di lavoro da parte del soggetto che si sottopone a programmi di recupero - fa espressamente salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Di tale impostazione, volta in definitiva a privilegiare le particolari esigenze organizzative ed operative delle Forze Armate e di quelle di Polizia, costituisce ad es. applicazione il D. L.vo n. 215 del 2001 sulla trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, il quale all'art. 14 c. 2 lettera c) - come di recente sostituito dall'art. 4 del D. L.vo n. 197 del 2005 - prevede il proscioglimento dalla ferma del militare risultato positivo agli accertamenti diagnostici per l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze stupefacenti.

In questo quadro generale di riferimento, che il Collegio conosce e condivide, la vicenda all'esame presenta, tuttavia, profili particolari che ad avviso del Collegio vanno adeguatamente considerati e che inducono a discostarsi, sia pure limitatamente al caso di specie, dalla posizione assunta dai primi giudici.

La vicenda che ha interessato il sig. ############### ha rappresentato effettivamente un fatto isolato nella sua vita, posto in essere in età giovanile(25 anni) e non ancora matura; essa, quindi, per quanto vicenda sicuramente non edificante, deve essere correlata con tutto il contesto della vita dello stesso, per cui, non essendosi ripetute più altre vicende disdicevoli nella vita di relazione del medesimo, (ed in qualche modo interessanti la sua posizione di militare), ma anzi, essendo stato il successivo comportamento in servizio connotato da indubbia positività, non può non assumere peso la mera occasionalità ed irripetibilità dell'episodio, dai connotati, peraltro, incerti, e che non è stato ritenuto di alcuna rilevanza in sede penale, tant'è che il GIP di Arezzo ha concluso il procedimento nei suoi confronti con il decreto di archiviazione.

Nel caso di specie, infatti, non viene in gioco né l'uso abituale di stupefacenti, né è provata la contiguità - in via diretta o indiretta -con chi vende o cede tali sostanze e dunque con soggetti operanti nell'illegalità e dediti a traffici illeciti, che l'Istituzione di appartenenza ha invece il compito istituzionale di reprimere.

Sotto il profilo ora in considerazione, dunque, il giudizio dell'Amministrazione - in ordine alla correlazione tra uso delle sostanze stupefacenti e perdita dei requisiti di affidabilità richiesti ad un militare dell'Arma non appare coerente con la reale consistenza dell'episodio e con il comportamento complessivo dell'appellante, ed altresì, appare conseguentemente sprovvisto di adeguata motivazione circa la valutazione di proporzionalità fra fatto contestato e sanzione inflitta, non potendo, nella specie potersi dire incontestabilmente accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l'appartenenza all'Arma dei Carabinieri, sia pure in presenza di un comportamento improvvido, che, in quanto tale, avrebbe potuto essere adeguatamente sanzionato con una misura non espulsiva.

Ne consegue, concludendo sul punto, che l'appello del sig. ############### è fondato, in quanto il provvedimento sanzionatorio presenta profili sproporzionali immediatamente sindacabili in questa sede di legittimità.

Da ultimo, non va sottaciuto che tale interpretazione appare, altresì, coerente con i successivi comportamenti dell'appellante e che ogni diversa soluzione, per l'effetto congiunto dei provvedimenti cautelari di I e di II grado, che hanno consentito il mantenimento in servizio del medesimo e della irragionevole durata del processo verificatasi nella fattispecie(il ricorso di primo grado risale al 1997, mentre la sentenza del Tar è stata adottata il 3 luglio 2007), non potrebbe che aggravare la riscontrata situazione di illegittimità.

2. Per le suesposte considerazioni, il ricorso in appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I grado.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.