FORZE ARMATE - IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Se############### IV, Sent., 12-10-2010, n. 7438
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Il carabiniere ############### veniva sanzionato nel 1997 con la perdita del
grado per motivi disciplinari, con disposizione nei suoi confronti della
cessazione dal servizio, per aver saltuariamente assunto sostanze stupefacenti,
procurate, si è ritenuto, da confidenti. La vicenda, in sede penale, si era
conclusa con l'archiviazione.
2. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, di fronte al quale erano
stati impugnati i provvedimenti lesivi adottati nei confronti del ricorrente,
dopo aver accolto, in sede cautelare, la richiesta di sospensione degli effetti
dei provvedimenti impugnati, ha rigettato, nel merito, il ricorso con la
sentenza n. 6173/07.
3. Appella il sig. ###############, sostenendo la erroneità della sentenza per
apoditticità della motivazione- violazione di legge(n. 1168/1961)- eccesso di
potere per erronea valutazione dei presupposti e sviamento- illogicità,
ingiustizia manifesta, contraddittorietà.
Si sostiene che la rimozione rappresenterebbe l'ultima ratio, nei casi più
gravi(artt. 34 n.6 e 36 n.3 L. n. 1168/61). Nel caso de quo, non c'è stata
condanna penale, essendosi la vicenda conclusa con l'archiviazione. Inoltre, vi
sarebbe stato un unico episodio, che non ha lasciato tracce organiche, seguito
da ravvedimento e servizio successivo irreprensibile. Tutto ciò porterebbe alla
sproporzionalità della sanzione irrogata. Non corrisponderebbe, inoltre, a
verità la circostanza della cessione di sostanze da parte di confidenti,
essendogli state, invece, offerte da un collega. In sintesi, la tesi del
ricorrente è che si sarebbe trattato di una bravata giovanile, seguita da anni
di irreprensibile servizio.
4. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione militare, chiedendo il rigetto
dell'appello.
5. In sede cautelare, con ordinanza n. 1331/08 è stata accolta la richiesta di
sospensione degli effetti della sentenza impugnata.
6. Il ricorso, inserito nei ruoli di udienza del 15/6/10, è stato trattenuto in
decisione.
Motivi della decisione
1.L'appello è fondato.
La questione giuridica sottostante il ricorso in appello all'esame del Collegio
è stata oggetto di disamina da parte della Sezione in innumerevoli occasioni e
il Collegio non ignora che al riguardo si è consolidata una posizione rigorosa
nei confronti dei militari sottoposti a procedimenti disciplinari per vicende
connesse all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Tale posizione è stata temperata solo nei confronti di soggetti candidati
all'arruolamento nelle Forze armate e comunque nei corpi armati dello Stato
dalla considerazione che un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze
stupefacenti non può essere considerato di per sé ostativo al possesso della
condotta incensurabile richiesta per l'arruolamento(cfr. IV Se############### n.
6848/07).
Nella specie, il soggetto appellante, mentre prestava servizio presso il Comando
Regione Carabinieri Toscana veniva sottoposto a procedimento disciplinare per
aver avuto un comportamento contrario alle finalità dell'Arma e gravemente
lesivo del prestigio dell'Istituzione per aver fatto uso di sostanze
stupefacenti. Tale comportamento era emerso dalle dichiarazioni rese dallo
stesso carabiniere all'Autorità giudiziaria inquirente nell'ambito di un
procedimento penale a carico di alcuni colleghi e confermate da successive
analisi di laboratorio.
La Commissione di disciplina, all'esito dell'istruttoria, in data 17/5/97
riteneva che l'interessato non fosse più meritevole di conservare il grado e, di
conseguenza, il Ministero della difesa decretava la perdita del grado per
rimozione del sig. ###############.
Non è contestato, nella specie, che l'appellante si sia reso responsabile di un
singolo episodio di uso di stupefacenti per uso personale, per il quale non si
sono determinate conseguenze penali, avendo l'Autorità giudiziaria penale
disposto l'archiviazione del caso con decreto del 20/12/99 e che il successivo
servizio reso dallo stesso con continuità, per effetto dei provvedimenti
cautelari adottati nei suoi confronti, sia dal Tar sia da questo Consiglio, sia
connotato da irreprensibilità e meritevolezza, come dimostrano gli atti di causa
e la documentazione presentata dall'appellante.
Non è neppure comprovata con certezza la circostanza, addebitatagli, che la
sostanza gli sia stata ceduta da confidenti(con eventuale aggravamento da ciò
della sua posizione, per aver usato i propri contatti per procurarsi lo
stupefacente), essendo detta circostanza contestata dall'appellante, che
attribuisce altro significato alle sue dichiarazioni rese nel corso delle
indagini effettuate dall'Autorità penale.
Tuttavia, gioca a sfavore della posizione del sig. ############### il fatto che
egli fosse già in servizio nell'Arma e che, quindi, fosse ben consapevole degli
obblighi e doveri discendenti da tale posizione, specie in relazione ai compiti
di repressione dei reati in tema di detenzione, uso e spaccio di sostanze
stupefacenti, che qui vengono in discussione.
Tale circostanza dovrebbe comportare l'applicabilità nella fattispecie di quella
rigorosa posizione interpretativa giurisprudenziale già ricordata e
consolidatasi presso questo Consiglio, cui la sentenza del Tar del Lazio ha
fatto riferimento per respingere il ricorso del sig. ###############.
Secondo tale giurisprudenza(cfr. IV Se############### n. 339/06) che il Collegio
condivide, la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al
pubblico dipendente, in relazione all' applicazione di una sanzione
disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non
sindacabile in via generale dal giudice della legittimità salvo che in ipotesi
di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta
illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il
travisamento, né il giudice amministrativo può sostituirsi agli organi dell'
Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati o nel convincimento cui
tali organi sono pervenuti (ex multis IV Se############### 14.12.2004 n. 7964).
Al riguardo va in primo luogo tenuto presente che anche dopo la parziale
abrogazione ad opera del referendum del 18 aprile 1993 di alcune norme del Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti - D.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309 - a mente dell'art. 75 del predetto Testo unico l'assunzione di
sostanze stupefacenti rimane illecito amministrativo.
L'intero sistema normativo divisato dal Testo unico, lungi dal porsi in
un'ottica agnostica rispetto all'uso personale di sostanze stupefacenti, si
incentra sull'attività di contrasto, a livello preventivo e repressivo del
fenomeno. Per quanto più specificamente attiene alle Forze armate, gli artt. 107
e 108 configurano tutta una serie di adempimenti a carico delle strutture
facenti capo al Ministero della difesa, fra cui spiccano: le attività
informative sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti; le
campagne sanitarie di prevenzione; le azioni di prevenzione a mezzo di
consultori e servizi di psicologia delle Forze armate.
Anche l'esigenza connessa al mantenimento del posto di lavoro del
tossicodipendente, nel disegno del Legislatore, è bilanciata per particolari
categorie di personale con la salvaguardia di altri non meno importanti valori.
Sotto tale angolazione viene in rilievo l'art. 124 comma 4 del T.U. il quale -
proprio in un contesto volto a salvaguardare il mantenimento del posto di lavoro
da parte del soggetto che si sottopone a programmi di recupero - fa
espressamente salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di
particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,
nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia e per quello
che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza disciplinano la
sospensione e la destituzione dal servizio.
Di tale impostazione, volta in definitiva a privilegiare le particolari esigenze
organizzative ed operative delle Forze Armate e di quelle di Polizia,
costituisce ad es. applicazione il D. L.vo n. 215 del 2001 sulla trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, il quale all'art. 14 c. 2
lettera c) - come di recente sostituito dall'art. 4 del D. L.vo n. 197 del 2005
- prevede il proscioglimento dalla ferma del militare risultato positivo agli
accertamenti diagnostici per l'uso anche saltuario o occasionale di sostanze
stupefacenti.
In questo quadro generale di riferimento, che il Collegio conosce e condivide,
la vicenda all'esame presenta, tuttavia, profili particolari che ad avviso del
Collegio vanno adeguatamente considerati e che inducono a discostarsi, sia pure
limitatamente al caso di specie, dalla posizione assunta dai primi giudici.
La vicenda che ha interessato il sig. ############### ha rappresentato
effettivamente un fatto isolato nella sua vita, posto in essere in età
giovanile(25 anni) e non ancora matura; essa, quindi, per quanto vicenda
sicuramente non edificante, deve essere correlata con tutto il contesto della
vita dello stesso, per cui, non essendosi ripetute più altre vicende disdicevoli
nella vita di relazione del medesimo, (ed in qualche modo interessanti la sua
posizione di militare), ma anzi, essendo stato il successivo comportamento in
servizio connotato da indubbia positività, non può non assumere peso la mera
occasionalità ed irripetibilità dell'episodio, dai connotati, peraltro, incerti,
e che non è stato ritenuto di alcuna rilevanza in sede penale, tant'è che il GIP
di Arezzo ha concluso il procedimento nei suoi confronti con il decreto di
archiviazione.
Nel caso di specie, infatti, non viene in gioco né l'uso abituale di
stupefacenti, né è provata la contiguità - in via diretta o indiretta -con chi
vende o cede tali sostanze e dunque con soggetti operanti nell'illegalità e
dediti a traffici illeciti, che l'Istituzione di appartenenza ha invece il
compito istituzionale di reprimere.
Sotto il profilo ora in considerazione, dunque, il giudizio dell'Amministrazione
- in ordine alla correlazione tra uso delle sostanze stupefacenti e perdita dei
requisiti di affidabilità richiesti ad un militare dell'Arma non appare coerente
con la reale consistenza dell'episodio e con il comportamento complessivo
dell'appellante, ed altresì, appare conseguentemente sprovvisto di adeguata
motivazione circa la valutazione di proporzionalità fra fatto contestato e
sanzione inflitta, non potendo, nella specie potersi dire incontestabilmente
accertato il venir meno delle doti morali necessarie per l'appartenenza all'Arma
dei Carabinieri, sia pure in presenza di un comportamento improvvido, che, in
quanto tale, avrebbe potuto essere adeguatamente sanzionato con una misura non
espulsiva.
Ne consegue, concludendo sul punto, che l'appello del sig. ############### è
fondato, in quanto il provvedimento sanzionatorio presenta profili
sproporzionali immediatamente sindacabili in questa sede di legittimità.
Da ultimo, non va sottaciuto che tale interpretazione appare, altresì, coerente
con i successivi comportamenti dell'appellante e che ogni diversa soluzione, per
l'effetto congiunto dei provvedimenti cautelari di I e di II grado, che hanno
consentito il mantenimento in servizio del medesimo e della irragionevole durata
del processo verificatasi nella fattispecie(il ricorso di primo grado risale al
1997, mentre la sentenza del Tar è stata adottata il 3 luglio 2007), non
potrebbe che aggravare la riscontrata situazione di illegittimità.
2. Per le suesposte considerazioni, il ricorso in appello va accolto, con
conseguente riforma della sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del doppio grado
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente
pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo accoglie
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di I
grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.