REPUBBLICA ITALIANA          SENT. N. 12/10

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

PIEMONTE

nella composizione di Giudice Unico delle pensioni in persona del consigliere dr. PASTORINO OLMI Giovanni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 18311/M proposto dal sig. @@@@@@@, nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. -

contro

Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore,

avverso

il D.M. n. 167/4 in data 7.5.2008 che gli ha concesso l'indennità una volta tanto pari a cinque annualità di 8ª, e non gli ha riconosciuto il diritto all'assegno di privilegio di 6ª categoria tabella “A” a vita, con decorrenza dal 5 ottobre 1997;

Visto il decreto con il quale è stata fissata l’odierna udienza di discussione;

Uditi alla pubblica udienza dell'11 gennaio 2010 l'avv. --, per il ricorrente, non rappresentata l'Amministrazione;

Ritenuto in

FATTO

Il sig. @@@@@@@, ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 19.1.1957 al 5.10.1993, data sotto la quale è stato congedato con il grado di Appuntato Scelto UPG.

In data 5.4.1995 il ricorrente veniva sottoposto a visita da parte della C.M.O. dell'Ospedale Militare di Torino, che lo giudicava affetto da: 1) cardiopatia ipertensiva; 2) pregresse turbe ansioso depressive; 3) pregressa contusione escoriata ginocchio sx; 4) artrosi vertebrale; 5) pregresse artrosi calcificati gomito sx; 6) bronchite cronica enfisematosa; 7) gonartrosi con artrosi femore rotuleo ginocchio sx.

Le suddette infermità venivano giudicate tutte dipendenti da causa di servizio e le malattie di cui ai precedenti punti 1), 4), 5), 6) e 7), per cumulo, ai fini della pensione privilegiata ordinaria, venivano considerate ascrivibili alla 6ª categoria Tabella “A” per quattro anni dalla data del congedo, cioè fino al 5.10.1997.

Alla scadenza dei quattro anni, il ricorrente veniva sottoposto a nuovi accertamenti presso la C.M.O. - 2ª Sezione - di Genova, che in data 28.1.1999, con verbale ML/Bnr 38/2ª Sez., confermava la dipendenza da causa di servizio e l'ascrivibilità del complesso alla 6ª categoria Tabella “A” a vita.

In data 7.5.2008 il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari – emetteva il D.M. n. 167/4 con il quale, “in parziale difformità” al parere del Comitato P.P.O. e al giudizio sanitario (verbale mod. B n. 38/2 in data 28.1.1999), concedeva al ricorrente indennità una tantum pari a cinque annualità di 8ª categoria, anziché l'assegno di privilegio di 6ª categoria Tab. “A” a vita.

Alla luce dei fatti sopra esposti, il sig. @@@@@@@ ha depositato  ricorso in data 28.5.2009 presso la segretaria di questa Sezione giurisdizionale, chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di 6ª categoria Tabella “A” a vita, in ottemperanza a quanto stabilito dalla C.M.O. di Genova in data 28.1.1999.

A fondamento della propria pretesa, il ricorrente ha osservato che, in merito all'ascrivibilità del complesso di infermità alla 6ª classifica a vita, si era già espresso in termini favorevoli il C.P.P.O. con verbale n. 6484 in data 28.5.1996, sicché non si comprende la necessità di un secondo parere (n. 25315/1999 in data 7.12.2001) da parte del suddetto Organo, né si comprendono le ragioni per cui tale ultimo atto, contrastante con il primo, sia stato preferito dall'Amministrazione e posto a fondamento del provvedimento n. 167/4 del 7.5.2008.

Il ricorrente ha poi contestato la gestione della pratica da parte del Ministero sotto il profilo dell'eccessivo ritardo nell'emissione del provvedimento qui impugnato (emesso il 7.5.2008 nonostante l'Amministrazione fosse in possesso del parere del C.P.P.O. n. 25315/1999 fin dal 21.2.2002), nonché sotto quello del difetto di motivazione e della violazione di varie norme sul procedimento recate dalla legge n. 241 del 1990.

Con memoria difensiva depositata il 31.7.2009 si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso in esame. A sostegno della propria posizione l'Amministrazione ha evidenziato che il provvedimento impugnato è stato emesso in conformità al parere del Comitato per le Pensioni  Privilegiate Ordinarie n. 25315/1999 del 7.12.2001.

Con successiva memoria depositata nell'interesse del ricorrente in data 8.10.2009, l'avv. @@@@@@@ ha lamentato la mancanza agli atti dei più volte citati e richiamati pareri del C.P.P.O. n. 6484 del 28.5.1996 e n. 25315/1999 del 7.12.2001, i quali non risultano allegati alla memoria di costituzione dell'Amministrazione. La mancanza di tali atti a fascicolo impedisce di stabilire se l'impugnato decreto n. 167 sia stato effettivamente emesso in “parziale difformità” oppure in “conformità” ai suddetti pareri e se di conseguenza abbia comportato un vantaggio oppure uno svantaggio al ricorrente.

L'avv. @@@@@@@ ha poi dato notizia del fatto che, in data 16.6.2009, a richiesta del Ministero della Difesa, il sig. @@@@@@@ è stato nuovamente sottoposto ad accertamenti sanitari da parte del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia. Il suddetto Organo sanitario, con verbale n. BL/B n. CMO 881/CC in data 16.6.2009, ha giudicato le infermità del ricorrente - oggetto della presente causa ai fini della pensione privilegiata - non suscettibili di miglioramento e le ha ascritte per cumulo alla 6ª categoria Tab. “A” a vita.

All'udienza del 19 ottobre 2009, con ordinanza a verbale, questo giudice ha ordinato al Ministero della Difesa di trasmettere copia dei pareri del C.P.P.O n. 25315/1999 in data 7.12.2001 e n. 6484 del 28.5.1996.

Gli atti richiesti sono pervenuti in data 23.11.2009.

In data 28.12.2009 l'avv. @@@@@@@ ha prodotto ulteriore memoria nell'interesse del ricorrente, nella quale si evidenzia che, in base alla documentazione acquisita risulta che il C.P.P.O., in data 28.5.1996, aveva deliberato all'unanimità parere favorevole alla concessione della pensione privilegiata ascrivibile alla 6ª categoria per anni 4 a decorrere dal 6.10.1993 al 6.10.1997. Alla scadenza dei quattro anni, in ottemperanza all'art. 5 della legge 25.1.1980, il ricorrente venne sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari da parte della C.M.O. che definì l'invalidità del medesimo ancora ascrivibile alla 6ª categoria Tab.“A”. A questo punto, l'Amministrazione non avrebbe più dovuto richiedere alcun parere suppletivo al Comitato perché la pratica del D. R. era stata definita.

Per quanto sopra, ha concluso il difensore, il Ministero della Difesa, così agendo, ha operato in palese violazione della legge e ha pertanto insistito per l'accoglimento del ricorso.

All'odierna udienza l'avv. l’avv. @@@@@@@ ha chiesto l'accoglimento del ricorso, evidenziando che i pareri delle tre C.M.O. di Torino, Genova e La Spezia hanno confermato in modo unanime il quadro clinico del ricorrente.

Considerato in

DIRITTO

Il thema decidendum del presente giudizio riguarda la sussistenza o meno del diritto del pensionato a percepire l'assegno di privilegio ordinario di 6ª categoria Tab.“A” a vita.

Al fine di stabilire quanto sopra, non hanno alcuna utilità le osservazioni sollevate da parte ricorrente in ordine al difetto di motivazione del provvedimento (D.M. n. 167 del 7.5.2008) con il quale tale diritto non è stato riconosciuto e alla violazione di varie norme procedimentali prodromiche alla sua adozione.

Si deve infatti osservare che il mero vizio di motivazione, pur deplorevole, è irrilevante in questa sede, atteso che il giudizio pensionistico verte sul rapporto e non già sugli atti o provvedimenti oggetto di impugnativa, sicché non assumono rilievo ex se, né gli eventuali errori nel procedimento, né gli eventuali vizi di legittimità formale del provvedimento impugnato, dovendo il giudicante valutare la sussistenza o meno del diritto sostanziale al trattamento pensionistico secondo categorie proprie del giudizio di accertamento e non già di quello impugnatorio (cfr. Corte dei conti, regione Lazio, Sez. Giurisdiz., 15 dicembre 1995, n. 329).

Il ricorso, comunque, appare fondato in termini sostanziali, in quanto l'ascrivibilità delle patologie sofferte dal ricorrente alla 6ª categoria è stata unanimemente riconosciuta da due Commissioni Mediche Ospedaliere (Torino e Genova), organi medico-legali istituzionalmente preposti ad effettuare tale tipo di valutazioni. A ciò va aggiunto che anche la Commissione Medica Ospedaliera di La Spezia, pronunciatasi successivamente all'emissione del contestato provvedimento, ha confermato l'ascrivibilità del quadro patologico alla 6ª categoria a vita, precisando che trattasi di infermità non suscettibili di miglioramento.

La diversa valutazione effettuata dal C.P.P.O. nel parere n. 25315/1999 del 7.12.2001, nel quale le infermità del ricorrente vengono considerate meritevoli di sole cinque annualità di pensione di 8ª categoria Tab. B., non appare convincente, in quanto generica e, comunque, motivata in termini di lieve entità delle patologie, circostanza smentita dal fatto che, a distanza di anni, il più severo quadro clinico sia stato confermato dalla C.M.O. di La Spezia, con la precisazione che trattasi di infermità non suscettibili di miglioramento.

Per le considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto e va quindi  dichiarato il diritto del sig. @@@@@@@ all'assegno di privilegio di 6ª  categoria Tab. “A” a vita, con decorrenza dal 5 ottobre 1997, con arretrati dalla data di insorgenza del diritto al soddisfo, aumentati della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese, in quanto l'Amministrazione si è conformata al parere del C.P.P.O.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe presentato dal sig. @@@@@@@ e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di 6ª categoria tabella A da durare a vita, con decorrenza dal 5 ottobre 1997.

Dalla data di insorgenza del diritto e fino al soddisfo, vanno corrisposti gli arretrati, aumentati della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi.

Spese compensate.

Si fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Torino l'11 gennaio 2010.

Il GIUDICE

(F.to Cons. Giovanni PASTORINO OLMI )

Depositata in Segreteria il  26 Gennaio 2010

                                                            Il Direttore della Segreteria

                                                             ( F.to Antonio CINQUE )

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PIEMONTE Sentenza 12 2010 Pensioni 26-01-2010