SENT 20/2010                        REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n 64678 presentato da -

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri

avente ad oggetto pensione privilegiata

Nessuno per le parti alla pubblica udienza del 2.11.2009

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

                                                 F A T T O

Con ricorso non notificato e depositato presso la Segreteria di questa Corte il 26.9.2005 @@@@@@@, residente a @@@@@@@ al tempo della proposizione del ricorso,  ha chiesto l’accertamento del diritto alla migliore pensione privilegiata , già goduta nella misura della 6° cat.tab.A per le infermità “sinusite fronto mascellare e panmuscosite, note di bronchite enfisematosa, pregressa febbre virale e congestione polmonare, artosi di notevole entità con disturbo funzionale, concessa dalla amministrazione sulla base del parere della CMO di Firenze n.446/1978), lamentando alquanto genericamente, perché senza alcuna esposizione dei fatti rilevanti, la pretermissione o la sottovalutazione di alcune patologie da egli sofferte, e  indicando a controprova copie non conformi di accertamenti sanitari e precisamente referto radiologico del 4.10.2000, del 17.10.2000, del 20.9.2004, del 23.10.2004, Referto RM del 14.6.2005, referto Rx del 30.8.2003.

Dalla costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri i fatti concernenti la carriera e le infermità contratte dal ricorrente risultano con maggiore chiarezza essere i seguenti.

Il ricorrente, già Mar.Ca CC sp dell’Arma dei Carabinieri  dal 6.7.1958, ha prestato servizio presso l’Arma sino al 21.12.1980; dal giorno successivo è stato trasferito nell’organico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministeri ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. n.7/1980, ed è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di  età il  1.12.2001.

Durante il servizio militare egli ha contratto le infermità “artrosi di notevole entità con osteofitosi colonna lombosacrale con disturbo funzionale”, “Note rx di bronchite enfisematosa”, “sinusite fronto mascellare e panmucosite”, riconosciute dipendenti da casa di servizio e per le quali ha goduto di equo indennizzo concesso con decreto n.1237 del 6.10.1982.

Lamentando un aggravamento di tali condizioni, l’interessato ha presentato il 10.2.2002, successivamente al collocamento a riposo, una istanza alla Presidenza del Consiglio per ottenere l’accertamento del diritto a pensione privilegiata per tutte le suddette infermità e per la ulteriore infermità “pregressa febbre virale e pregressa congestione polmonare”.

La Commissione Medica Ospedaliera di Roma si pronunziata con il parere n.1125 del 16.10.2003  nel senso del non accertato aggravamento delle due infermità “pregressa febbre virale e pregressa congestione polmonare” e “bronchite enfisematosa” contratte presso la precedente sede di servizio, dell’intervenuto aggravamento della infermità artrosica diagnosticata “notevole artrosi diffusa del rachide con discopatia C5 C6” tuttavia non meritevole di alcuna ascrizione a miglior categoria di pensione, e del non riscontro della infermità “sinusite”.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si è pronunziato nella seduta n.406 del 21.12.2004 con il parere n. 32187/2004 non esprimendo alcun giudizio sulle due infermità non riscontrate dalla CMO (la bronchite e la sinusite) e :

-          per l’infermità ““pregressa febbre virale e pregressa congestione polmonare” , occorsa durante il precedente servizio nel’Arma dei Carabinieri, non riconoscendo sussistente alcuna evoluzione peggiorativa ;

-          per l’infermità “notevole artrosi del rachide con discopatia C5 C6” non riscontrando alcun aggravamento dipendente dal servizio prestato presso la Presidenza;

Sulla base di tali pareri negativi  l’amministrazione ha emesso il decreto n. 213/2005 di rigetto della domanda.

Successivamente , a seguito di ulteriore domanda di pensione per le infermità “faringo laringite cronica, bronco polmonite destra, fibrillazione atriale parossitica, ipertrofia prostatica” presentata il 15.5.2005  con decreto n.637 del 18.12.2006 è stata conferita a decorrere dal 1.6.2005 la pensione privilegiata di 8 cat. a vita per l’infermità “fibrillazione atriale parossitica in soggetto trattato con PTCA e stenting coronarico in terapia antiaritmica”, e a seguito della istanza del 12.7.2006 con decreto n.588 del 3.12.2007 all’interessato è stato riconosciuto l’equo indennizzo di 8° cat. per l’infermità “faringolaringite croncica” e “fibrillazione atriale parossitica in soggetto trattato con PTCA e stenting coronarico in terapia antiaritmica .

Avverso il diniego espresso con il provvedimento n.213/2005 l’interessato ha depositato il presente ricorso affermando, quanto alla infermità artrosica, che la stessa CMO (parere 1125/2003) sul punto avrebbe giudicato l’infermità ascrivibile alla 8° cat a vita perché non suscettibile di miglioramento, quanto alla sinusite fronto mascellare e panmucosite, che egli nel 1978 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da c.s. di altra infermità (sinusite e faringo laringite cronica”) e non di quella ascrittogli, e quanto alla bronchite cronica ha depositato un documento non intestato che riferisce alla Azienda ASL n. 6 di @@@@@@@ che accerta “lieve accentuazione della trama ilo parailare bilateralmente senza immagini riferibili a lesioni pleuro parenchimali in atto” e ha affermato di essere stato ricoverato presso l’Ospedale di @@@@@@@ nel 2005 per “bronco polmonite dx” .

Alla udienza del 2.11.2009, nessuno per le parti, il ricorso è andato in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente si rileva che l’inammissibilità del ricorso, che deriverebbe dalla sua mancata notifica alla amministrazione, è stata sanata con la spontanea costituzione della Presidenza del Consiglio dei Ministeri e che pertanto la pretesa può essere decisa nel merito.

2.Sempre in via preliminare si rileva che il difetto di competenza territoriale di questo giudice, connesso alla circostanza che il ricorrente non risiedeva nella regione Lazio al tempo della proposizione del ricorso, non può essere rilevato d’ufficio ma deve essere eccepito da controparte, e non essendo la relativa eccezione stata sollevata dalla amministrazione convenuta il giudizio deve ritenersi incardinato presso questo giudice (SS.RR.Corte dei Conti sent. n. 5 del 7 marzo 2002).

3. Nel merito, le disposizioni speciali di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 801 del 1977 prevalgono sulla normativa generale in materia di pubblico impiego che risulta applicabile soltanto nei casi espressamente richiamati, in quanto al momento dell'inquadramento nel personale destinato agli Organismi di informazione e sicurezza, i soggetti trasferiti non conservano lo status originario in quanto, ai sensi dell'art. 2 del DPCM n. 7 del 1980, mentre i dipendenti civili vengono cancellati dai ruoli organici, il personale militare, invece, viene collocato nella posizione di congedo con estinzione, quindi, del rapporto originario e la costituzione ex novo di un rapporto con gli Organismi che è regolato dal citato speciale ordinamento il che comporta l'applicazione esclusiva, nei confronti di tali soggetti, delle disposizioni ivi contemplate (cfr parere del Consiglio di Stato - Sez. I, n. 1878/94).

            L’art.2, comma 3 , e 5 del D.P.C.M. n.50 del 1997 , che disciplina l'attribuzione della  pensione privilegiata ai dipendenti degli Organismi in questione, pur entrato in vigore l'11 settembre di tale anno è applicabile, per esplicita previsione normativa, anche nei riguardi dei dipendenti che, come il ricorrente, sono stati collocati in quiescenza prima di tale data, e prevede, in deroga alle norme generali sulla estensione degli accertamenti della CMO, che possono essere valutate ai fini del conferimento della pensione di privilegio le sole infermità contratte durante il periodo di permanenza presso gli Organismi di informazione e sicurezza, nonché le patologie già riconosciute dipendenti da fatti di servizio prima del trasferimento presso la Presidenza del Consiglio le quali  abbiano subito un'evoluzione peggiorativa a causa del servizio reso presso gli Organismi stessi.

            Pertanto oggetto del presente accertamento , e del correlato onere di prova a carico di parte ricorrente, è la duplice circostanza che circostanza che l'infermità contratta durante il servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza   abbia subito un'evoluzione peggiorativa e che essa sia da ricondursi causalmente al servizio svolto successivamente presso gli Organismi in questione.

4 Alla luce di tali norme la pretesa volta a ottenere miglior trattamento di pensione privilegiata per le infermità bronchitica e  per la sinusite  è infondata in quanto non risulta agli atti, né il ricorrente ha fornito alcun elemento per poter ritenere contrariamente a quanto concordemente affermato da entrambi gli organi medico legali nel corso del procedimento, che l’aggravamento sussista  e sia da imputarsi al servizio prestato presso la Presidenza.

Non costituisce sufficiente prova, né indizio, la copia non conforme del referto in all. 8 al ricorso, sia perché non vi è certezza sulla provenienza ( vieppiù perché  tale documento risulta palesemente corretto con aggiunte a macchina a margine, ed  è privo di firma del soggetto redigente) sia perché non contiene diagnosi rilevanti a sostegno della pretesa. Il ricovero per bronchite riferito dal ricorrente,  pure non documentato, è comunque successivo alla data della domanda (avvenuto nel 2005 a fronte della domanda del 2002), e pertanto non è rilevante.

5.Quanto alla infermità artrosica, l’aggravamento risulta accertato dalla sola CMO quale “notevole artosi diffusa del rachide con discopatia C5 C6” ma giudicato non meritevole di ascrizione a migliore categoria pensionistica, oltre a  non essere stato giudicato dipendente dal servizio svolto presso la Presidenza; il CVCS ha invece negato sia l’aggravamento chye la dipendenza della infermità dal servizio svolto preso la PCM.

Non risulta agli atti, né il ricorrente ha fornito, alcun elemento per poter porre in dubbio le conclusioni di entrambi gli organi medico legali sul punto.

Anche volendo procedere all’accertamento in via induttiva -utilizzando criteri a cui si ispira la giurisprudenza di questa Corte , che sono stati forniti dagli organi incaricato quali ctu nel corso di processi analoghi – si può al più giungere a ritenere sussistente il presupposto della dipendenza causale del detto aggravamento dal servizio svolto presso la Presidenza, quanto meno sotto il profilo concausale, e ciò in quanto il tipo di infermità in questione è correlata a fattori endogeni ma anche alla usura delle articolazioni causata ordinariamente in misura maggiore della normale da un tipo di servizio di carattere operativo, che il ricorrente afferma essere stato piuttosto gravoso e che tale risulta essere stato giudicato anche dalla CMO nel verbale del 16.10.2003.

Tuttavia rimane ostativo al riconoscimento del diritto a migliore pensione privilegiata il fatto che non può dedursi né da alcuna prova né principio di prova agli atti, e nemmeno da alcuna affermazione del ricorrente, la sussistenza di alcun elemento idoneo a contestare le conclusioni che in merito alla esatta diagnosi e ascrivibilità della patologia sono state tratte dalla CMO nel parere richiamato.

In altri termini, a fronte della riconosciuta ascrivibilità della patologia artrosica alla 8° cat. (già indennizzata) il ricorrente avrebbe dovuto provare o fornire sufficienti elementi di dubbio a questo giudice sul fatto che le caratteristiche dell’aggravamento siano tali da meritare una migliore ascrizione pensionistica; trattandosi nello specifico di infermità non espressamente indicata nell'elenco delle diverse categorie del DPR 834/81, deve adottarsi necessariamente un criterio valutativo di equivalenza alle malattie riportate nella Tab.A. con riferimento al grado di menomazione funzionale e dunque, atteso che l’8° cat.tab.A, già concessa a fronte di “gravi limitazioni funzionali” che sono state accertate in sede di concessione del trattamento di privilegio nel 1978,  è correlata generalmente ad una  patologia artrosica che comporta una percentuale di invalidità pari a circa il  30%, il ricorrente avrebbe dovuto provare o almeno indicare  le limitazioni funzionali tali da determinare un aggravamento della percentuale di invalidità in misura rilevante e maggiore di quella, o comunque ascrivibili, per gli effetti menomanti sul piano funzionale (nemmeno da lui descritti) a categoria superiore.

In assenza di un pur minimo principio di prova o affermazione di circostanze contrarie alle evidenze dei fatti attestate dalla amministrazione questo giudice non ritiene di dover disporre di accertamenti istruttori d’ufficio.

In conclusione, la pretesa è infondata ed il ricorso va respinto.

Nulla per le spese, non essendovi costituzione tramite difensore.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio definitivamente pronunciando,

RESPINGE

il ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2.11.2009                                                                                                           

 

Il Giudice

-

 

 

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11/01/2010

Il Dirigente

-

 

 

 

 

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 20 2010 Pensioni 11-01-2010