SENT. 117/2010       REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, nella persona del Consigliere Agostino Basta;

Visto il ricorso, iscritto al n° @@@@@@@ del registro di Segreteria

Visti gli atti di causa

Alla pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2009, con l’assistenza del segretario, Signor Antonio Fucci

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul menzionato ricorso, prodotto dal Signor

@@@@@@@

avverso

il decreto del Ministero della Difesa n° 232 del 28 aprile 1988

PREMESSO CHE

Con il provvedimento impugnato, il Ministero della Difesa respinse la domanda di pensione privilegiata avanzata dal Signor @@@@@@@ per non dipendenza da causa  di servizio dell’infermità “stato distimico con marcati elementi dissociativi; in atto: psicosi cronica”, in aderenza al parere all’uopo espresso dalla C.M.O. di Roma in data 14 maggio 1987.

Risulta dalla documentazione in atti che il Signor @@@@@@@, allievo carabiniere con ferma triennale dal 1° ottobre 1983, il 28 giugno 1984 fu ricoverato nell’ospedale militare di Cagliari per “episodio confusionale” venendone dimesso l’11 luglio successivo con 90 giorni di licenza di convalescenza; il 28 agosto 1984 fu ricoverato nell’ospedale militare di Roma, vendono dimesso il 31 agosto successivo, idoneo. Prestò quindi servizio, dopo aver frequentato la scuola sottufficiali di Firenze, presso la Stazione dei carabinieri d @@@@@@@’@@@@@@@ dal 24 giugno al 31 luglio 1985; il 13 dicembre dello stesso anno fu ricoverato nell’ospedale militare di Firenze e, riscontrato affetto da scompenso psicotico, fu dimesso il giorno successivo con 90 giorni di licenza di convalescenza, prorogata di ulteriori 90 giorni su proposta dell’ospedale militare di Roma, essendo stato riscontrato affetto da “stato distimico con marcati elementi dissociativi”; allo scadere della licenza, fu giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e collocato in congedo assoluto il 12 giugno 1986.

Venuta la causa in discussione, fu acquisito il parere del C.M.L:, il quale fu nel senso che “l’infermità psicosi schizofrenica manifestatasi durante il servizio militare può essere ricondotta come concausa necessaria ma non preponderante al servizio prestato dal giovane carabiniere”, sulla base, peraltro, di elementi di fatto risultanti – alla stregua della documentazione allora disponibile – esclusivamente da dichiarazioni anamnestiche dell’interessato (@@@@@@@ in particolare ricovero per depressione all’età di 17 anni).

Di talchè, fu emanata nuova ordinanza per l’acquisizione della documentazione sanitaria presso l’ASL di @@@@@@@, che lo ebbe in cura in vari periodi.

Sulla base delle risultanze di tale documentazione, fu richiesto nuovo parere al C.M.L:,  il quale, nella seduta del 21 maggio 2008, ha così argomentato:

“…la lunga storia sanitaria del soggetto, anche dopo il servizio prestato, conferma il rispetto del criterio cronologico del nesso causale e gli effetti quali-quantitativi e modali che lo caratterizzano. In definitiva questo Organo medico legale ritiene che l’allontanamento dalla famiglia, il costante contrasto con la disciplina militare, l’inadeguatezza dei rapporti con i superiori e con i commilitoni, hanno stimolato la comparsa di una completa espressività clinica della preesistente patologia ed una sua più rapida progressione verso una forma francamente allucinatoria e difettuale.

Ciò in quanto in tema di schizofrenia la definizione della eredo-costituzionalità non esclude il nesso concausale là dove l’evento servizio non costituisce un mero <<momento occasionale>> ma piuttosto, come nel caso di specie, l’espressione francamente lesiva dell’ipertrofica sensibilità tipica del soggetto schizofrenico, determinandoine un viraggio definitivo verso forme strutturate di malattia”.

Il pregevole ed articolato parere del C.T. merita di essere condiviso.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

PQM

la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione monocratica

accoglie

il ricorso iscritto al n° @@@@@@@ del registro di segreteria;

per l’effetto:

riconosce che l’infermità “psicosi schizofrenica” è dipendente dal servizio militare; con riferimento alla data della visita pensionistica, essa deve essere ascritta alla tabella A, 1^ categoria.

Sulle somme spettanti per effetto della presente decisione, spettano interessi legali.

Nulla per le spese.

Roma, 22 gennaio 2009.

                                                                           IL GIUDICE UNICO

                                                                           F.to (Agostino Basta)

 

 

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29/01/2010

Il Dirigente

F:to dott.ssa Marina Calabresi

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 117 2010 Pensioni 29-01-2010