SENTENZA 26/2010                                            REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n 64583 presentato da --, rappresentati e difesi dall’Avv.-

avente ad oggetto rideterminazione pensionistica

nessuno per le parti alla udienza del 2.11.2009

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

F A T T O

 

I ricorrenti son tutti appartenenti alle Forze Armate  cessati dal servizio e titolati del diritto a pensione, e lamentano che allo scadere del periodo di ausiliaria l’amministrazione a ha loro riliquidato la pensione spettante senza computare nella base pensionabile l’indennità di ausiliaria ai fini del’incremento del 18%,  sostenendo la tesi della sua natura stipendiale e chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione con la applicazione di detto criterio e alla corresponsione delle somme arretrate quali differenze pensionistiche con le somme accessorie dovute.

La Guardia di Finanza, Centro Navale, ha depositato ampia memoria con la quale ha controargomentato alla tesi dei ricorrenti sostenendo la natura di assegno accessorio della indennità di ausiliaria e richiamandosi all’espresso disposto dell’art.6 comma 9 della legge n. 404 del 1990, la quale prevede la natura pensionabile della indennità in questione ma nulla dispone circa la sua inclusione nella base pensionabile, con ciò determinandone la esclusione dal computo dell’emolumento in questione ai fini dell’art. 53 del d.p.r. n.1\092/73 come modificato dal’art. 16 della legge n. 17/76, e ha  chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

 Alla udienza del 2.11.2009, nessuno per le parti, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

La pretesa è infondata.

Pur non ignorando alcune posizioni giurisprudenziali favorevoli intervenute in materia, si evidenzia che la più recente giurisprudenza di questa Corte e di questo Giudice è ormai pacificamente di segno contrario -per quanto riguarda sia l'indennità di ausiliaria (cfr., tra tutte, Sez. II Centrale n. 130 del 14 aprile 2005, n. 181 del 17 maggio 2005, n. 234 del 26 giugno 2006 e n. 84 del 30 marzo 2007), sia di altri emolumenti (come l’indennità di aeronavigazione cfr Sez. Giur. Lazio n. 65/2006, n. 918/2006 e n. 2136/2006)

A tale conclusione è doveroso giungere sulla considerazione che gli assegni e le indennità che confluiscono nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18% sono  “l'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili” espressamente elencati nel testo dell’art. 53 del D.P.R. n. 1092/1973, il quale espressamente precisa che “agli stessi fini nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati, se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Per altri  emolumenti ivi non menzionati (anche se pensionabili), dunque, è necessario che la disposizione istitutiva o altra disposizione di legge ne preveda espressamente la computabilità nella base pensionabile” ai fini della predetta maggiorazione del 18%.

L' interpretazione su riportata è stata autorevolmente confermata dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 9/QM del 29 settembre 2006, pronunziata con riferimento all’assegno di funzione, la quale ha escluso con le medesime argomentazioni che detto assegno abbia natura stipendiale e che possa comunque essere assoggettato allo stesso regime della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), prevista dal comma 3 del già citato art. 1 del d.l. n. 379 del 1987 ( e consistente nel “valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1996”).

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi, per la complessità della questione, per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio definitivamente pronunciando,

RESPINGE

il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2.11.2009                                                                       

 

 

 Il Giudice

f.to     Chiara Bersani

 

 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11/01/2010

Il Dirigente

F:to dott.ssa Marina Calabresi

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 26 2010 Pensioni 11-01-2010