Sentenza n. 01/2010      REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

Nella persona del Giudice Unico -- ha deciso dando lettura del dispositivo  la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico  ricorso iscritto al n.3578 del registro di Segreteria,

TRA

@@@@@@@ E.

nato a ---- in calce al ricorso depositato il 17.7.2009

RICORRENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA - Sede di Trento

in persona del legale rappresentante pro-tempore, sedente per la carica in Trento, alla ---

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento n. 74 in data 11.2.2003 dell’I.N.P.@@@@@@@A.P. di Trento, di diniego della pensione privilegiata;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

nell’udienza del giorno 20 gennaio 2010, comparso il ricorrente di persona, in sede di libero interrogatorio confermava le circostanze di fatto indicate nel ricorso, nel quale si chiedeva il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata con interessi legali e rivalutazione monetaria e vittoria di spese;

nella stessa udienza,  comparsa per l’INPDAP di Trento la Dr. ----- che concludeva per l’inammissibilità ed in subordine per  il rigetto del ricorso.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1 – Anzitutto, va precisato che la presente sentenza va redatta senza lo svolgimento del processo, ai sensi del novellato art.132 n.4 c.p.c. e dell’art.58 comma 2 della L. 18 giugno 2009 n.69, come da costante giurisprudenza di questa Sezione.

* * *

2 – Nel merito, occorre preliminarmente precisare le domande ed eccezioni delle parti.

2.1 - La domanda attorea tende alla declaratoria del diritto a pensione privilegiata di 7^ ctg. (con accessori di legge e vittoria di spese) dal 1.1.1997, previo annullamento del provvedimento n.74 in data 11.2.2003 dell’INPDAP di Trento, con il  quale si respingeva l’istanza di pensione privilegiata del ricorrente, in quanto il @@@@@@@ – amministrato dalla ex-C.P.@@@@@@@E.L. - era idoneo al servizio ed era stato collocato a riposo dal servizio per dimissioni volontarie, ex art.33 R.@@@@@@@L. 680/1933; a tal fine, si chiede ove necessaria una previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale per disparità di trattamento tra dipendenti forestali della Provincia e dello Stato, in violazione degli artt.3 e 38 Cost. , ed in subordine – nell’ipotesi in cui si ritenga necessario l’accertamento dell’inidoenità al servizio ai fini della pensione di privilegio – una perizia tendente ad accertare che le patologie sofferte (in particolare la sordità).rendevano il ricorrente inidoneo al servizio di istituto.

La difesa del  ricorrente, in punto di fatto, ha affermato:

- che il @@@@@@@ era ex dipendente del Corpo forestale dello Stato, a riposo dal 31.12.1996;

- che a seguito di un incidente sul lavoro gli era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio del complesso di infermità “ipertensione arteriosa di tipo essenziale; ipoacusia neurosensoriale bilaterale prevalente orecchio sin a tipo sordità da rumore”,  giudicato ascrivibile per cumulo alla 7^ ctg. tab. A, come riconosciuto con  verbale della C.M.O. AB 441 del 13.12.1989;

- che (nonostante l’avvenuta concessione di equo indennizzo) il provvedimento impugnato non gli aveva riconosciuto la richiesta pensione privilegiata, motivando in relazione al giudizio di idoneità al servizio espresso dalla medesima C.M.O. ed in relazione all’avvenuto collocamento a riposo a domanda.

 In punto di diritto, nel ricorso si è contestato il provvedimento dell’INPDAP sotto due profili.

a) In primo luogo, nel ricorso si sostiene che, ai fini della concessione della pensione di privilegio, non occorrerebbe che l’infermità abbia determinato inidoneità al servizio (come previsto per il personale civile dall’art.64 @@@@@@@P.R.1092/1973), in quanto si dovrebbero applicare gli artt.67 e 169 @@@@@@@P.R. 1092/1973, che non prevedono tale requisito ai fini della pensione del personale militare, ma solo la presentazione di una domanda nel quinquennio dal collocamento a riposo. Infatti, secondo il difensore costituito:

- i dipendenti del Corpo forestale dello Stato sono equiparati al personale militare ex art. 61 D.P.R. 1092/973, cui rinvia ai fini della pensione privilegiata l’art.75 del medesimo D.P.R:;

- essi erano dipendenti statali e soggetti “alle disposizioni del relativo stato giuridico” ai sensi dell’espressa previsione dell’art.8 DLgs. 804/1948, fino alla riforma dettata dalla L.36 del 6.2.2004, sopravvenuta ai fatti di causa;

- anche l’I.N.P.DA.P., nella nota operativa n.27 del 25.7.2007, all.3, aveva riconosciuto l’applicabilità dell’art.67 al personale del Corpo forestale e dei vigili del fuoco, ancorché smilitarizzato (equiparazione tra personale forestale e personale militare).

Nella memoria depositata il 30.11.2009, a sostegno di quest’assunto, il difensore costituito –oltre a ribadire le difese già articolate-  ha richiamato:

- la circostanza che il ricorrente non era un semplice dipendente civile bensì era equiparato a dipendente militare ai fini della pensione privilegiata;

- la sentenza n. 3/2005 di questa Sezione giurisdizionale (che per l’appunto ha ritenuto applicabile l’art.67 @@@@@@@P.R. 1092/1973 ad un dipendente provinciale del servizio forestale);

- l’art.52 L.P. Trento n.31 del 5.11.1977 (che equipara espressamente il personale del Servizio provinciale forestale al personale statale del Corpo forestale); nonché l’incostituzionalità di una diversa interpretazione per disparità di trattamento tra dipendenti statali e provinciali che svolgano le medesime mansioni di forestale, che imporrebbe di interpretare estensivamente l’equiparazione dettata dall’art. 52, con riferimento anche al diritto a pensione;

- la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Lazio 1394/2008, Sez. Veneto n.1080/2008 ed altre) e la circolare n.23 del 24.6.2002 dell’I.N.P.@@@@@@@A.P., secondo cui anche per i dipendenti degli enti locali (amministrati dalla C.P.@@@@@@@E.L.) il titolo giuridico del collocamento a riposo (dimissioni, limite di età o altro) non esclude il diritto a pensione privilegiata se all’atto del pensionamento l’interessato era concretamente inidoneo al servizio;

b) In secondo luogo, nel ricorso si evidenzia l’irrilevanza del fatto che la cessazione dal servizio fosse avvenuta per dimissioni, essendo presupposto della pensione privilegiata solo la dipendenza da causa di servizio e l’ascrivibilità a categoria pensionabile, non la motivazione formale del provvedimento di collocamento a riposo (in tal senso si richiama Sez. giur. reg.Lombardia n.335 dell’8.6.2006).

2.2 – Per converso, con nota depositata il 28.12.2009 l’INPDAP di Trento ha ripercorso le fasi del procedimento amministrativo (i cui documenti erano stati prodotti il 30.7.2009) ed ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di rigettarlo nel merito, sostenendo la legittimità del suo operato alla luce degli atti del procedimento stesso, in specie del parere del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate; nell’ipotesi di accoglimento, di applicare la prescrizione quinquennale ai ratei di pensione non riscossi.

A sostegno delle sue richieste, la parte resistente ha eccepito quanto segue.

a) Nel sistema precedente il @@@@@@@P.R. 461/2001 era possibile che la stessa infermità fosse valutata diversamente ai fini dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, per la presenza di accertamenti differenti della C.M.O. e del C.P.P.O. (art.5 bis @@@@@@@L.387/1987 e sentenza Corte cost. n.209/1996) ovvero – a seguito della istituzione dell’INPDAP - del Comitato tecnico per le pensioni privilegiate; per cui, essendo la determinazione impugnata aderente al parere di tale C.T.P.P., essa sarebbe da ritenersi legittima.

b) In forza della normativa applicabile nella concreta fattispecie (art.33 R.@@@@@@@L.680/1938 e art.16 L.1646/1962) presupposto del riconoscimento di pensione privilegiata era che il dipendente fosse cessato dal servizio per inabilità al lavoro, dipesa da concausa di servizio “necessaria e preponderante”; laddove il @@@@@@@ era stato dichiarato idoneo al servizio dalla stessa C.M.O. che aveva accertato il complesso di infermità  ed era  stato collocato a riposo per dimissioni volontarie (come evidenziato anche dal C.T.P.P., che aveva così motivato l’inammissibilità del richiesto parere).

c) Il ricorso si fondava sull’applicazione della normativa statale, di cui l’I.N.P.@@@@@@@A.P. affermava l’inapplicabilità nella fattispecie, sulla base di motivazioni integralmente riprese dalla sentenza 57/2009 del 3.12.2009 di questa Sezione giurisdizionale.

* * *

3 – In merito alle questioni sopra evidenziate, occorre premettere una ricostruzione delle circostanze di fatto comprovate dalla documentazione amministrativa prodotta in atti e dalle asserzioni delle parti.

a) Il @@@@@@@ era dipendente forestale della Provincia Autonoma di Trento con qualifica di Ispettore Capo (cfr. verbale della C.M.O. di Verona n. 441 del 13.12.1989 e verbale C.M.O. di Verona n.4713 dell’11.7.2001) ed in quanto tale era iscritto alla C.P.@@@@@@@E.L.; egli era cessato dal servizio per dimissioni volontarie il 31.12.1999 (cfr. la determinazione INPDAP 74/2003 impugnata).

b) Durante il servizio, con verbale n.441 del 13.12.1989 della C.M.O. di Verona (esibito dal ricorrente) gli vennero riscontrate le infermità “1) ipertensione arteriosa di tipo essenziale. In atto: ipertensione arteriosa medio-grave in dislipidemico; 2) ipoacusia neurosensoriale bilaterale prevalente orecchio sin a tipo sordità da rumore. In atto: ipoacusia sensoriale sui toni acuti di medio grado con voce di conversazione udibile a m.6”; all’esame clinico risulta che il ricorrente udiva a m.8 con l’orecchio destro ed a metri 6 con il sinistro, con ipoacusia neurosensoriale sinistra sui toni acuti di medio grado a tipo trauma acustico, e che vi era un’ipertensione legata a dislipidemia. In quella sede le infermità vennero giudicate entrambe dipendenti dal servizio (la sordità era conseguente ad un’esercitazione di tiro del 4.7.1989) ascrivibili per cumulo alla 7^ ctg. tab. A; ma il ricorrente il @@@@@@@ venne giudicato “si idoneo al s.m.i. e al servizio di istituto nelle guardie forestali”.

c) Quindi, dopo la cessazione dal servizio (con domanda prodotta il 10.6.1997, a quanto consta dalla determinazione impugnata), il ricorrente chiese il riconoscimento della pensione privilegiata. Vennero quindi acquisite:

- informative del Commissariato di Governo, con parere favorevole alla concessione della pensione privilegiata;

- verbale della C.M.O. di Verona n. 4713 dell’11.7.2001, esibito dall’I.N.P.@@@@@@@A.P., che diagnosticò “ipertensione arteriosa”, giudicata meritevole di assegno rinnovabile per anni 4 di 8^ctg., ai fini della pensione privilegiata; dalla visita cardiologica l’ipertensione risulta “discretamente compensata dalla terapia”, e l’esame obiettivo evidenziava buone condizioni generali;

- il parere del C.T.P.P., che peraltro si limitò a dichiarare l’istanza del @@@@@@@ inammissibile perché egli si era dimesso ed era stato riconosciuto idoneo al servizio. 

d) Pertanto, l’INPDAP di Trento, con l’impugnata determinazione n.74 del 11.2.2003, dando atto degli esiti del pregresso procedimento amministrativo, respinse l’istanza di pensione privilegiata “in quanto il Sig. @@@@@@@ E.  risulta essere idoneo al servizio” (cfr. il dispositivo della determinazione)

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4 – Tanto premesso in fatto, va anzitutto evidenziato che il provvedimento dell’INPDAP non ha negato la pensione privilegiata al ricorrente perché egli era cessato dal servizio per dimissioni volontarie, ma perché era idoneo al servizio all’atto del collocamento a riposo (cfr. § 3 lett. d).

Pertanto, ai sensi dell’art.100 c.p.c. e dell’art.71 lett.b R.@@@@@@@ n.1038/1933, non occorre in questa sede esaminare la questione della concedibilità di pensione privilegiata in presenza di un titolo di cessazione dal servizio diverso dall’inabilità, stante la mancanza di previa pronunzia amministrativa sul punto.

4.1 – Diverso discorso vale per la questione dell’inidoneità al servizio come presupposto del diritto a trattamento privilegiato, controversa tra le parti in causa.

4.1.1 – E’ pacifico che nel regime pensionistico dei dipendenti statali (@@@@@@@P.R.1092/1973) la pensione privilegiata del personale civile presuppone un’infermità dipendente da causa di servizio, l’ascrivibilità della stessa alla tabella A del @@@@@@@P.R.834/1981 e l’inidoneità al servizio del dipendente (art. 64), mentre per il personale militare non è richiesto il terzo presupposto (art. 67) ed è ammesso un assegno temporaneo rinnovabile (art. 68); ed è altresì pacifico che il personale dei corpi “smilitarizzati” continua ad essere equiparato, ai fini della pensione privilegiata, al personale militare, in virtù di speciali disposizioni di legge (cfr. ad esempio l’art. 5 comma 6 @@@@@@@L.387/1987 per la Polizia di Stato), come del resto riconosciuto anche nella circolare INPDAP citata dal ricorrente. In particolare, ai sensi dell’art. 75 @@@@@@@P.R. 1092/1973, agli appartenenti ai “Servizi Antincendi” ed al “Corpo forestale”si applicano le disposizioni “del presente titolo riguardanti i militari” (in specie i suddetti articoli 67 e 68); il ricorrente richiama altresì l’art.52 comma 4 L.P. 31 del 5.11.1977, secondo cui: “Per quanto non disposto nei commi precedenti, nei confronti del personale del Ruolo speciale dei Sottufficiali e Guardie forestali trovano applicazione, relativamente allo stato giuridico e al trattamento economico, le disposizioni previste per il personale del Corpo forestale dello Stato, nonché le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 74 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1972, n. 20”.

Peraltro, è altrettanto indiscusso tra le parti e comprovato in atti che il @@@@@@@ era dipendente della Provincia Autonoma di Trento con la qualifica di Ispettore delle qualifiche forestali (cfr. § 3.a), ed in quanto tale era amministrato – dal punto di vista pensionistico – come iscritto alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali (C.P.@@@@@@@E.L.: cfr. § 3.a). Le norme sugli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro (e sulla C.P.@@@@@@@E.L. in particolare, nel caso qui in esame) subordinano la concessione di pensione privilegiata al fatto che l’impiegato sia cessato del servizio in quanto “divenuto permanentemente inabile a prestare ulteriore servizio” (cfr. art.33 lett.c R.@@@@@@@680/1938), ed al fatto che il servizio stesso sia stato “concausa necessaria e preponderante” della infermità inabilitante (in tal senso si veda il combinato disposto dell’art. 33, lett.c, R.@@@@@@@L.680/1938, dell’art.7 L.379/1955 e dell’art.16 della L.1646/1962). In altri termini, nella normativa pensionistica dei dipendenti degli enti locali manca una norma simile all’articolo 67 del @@@@@@@P.R. n. 1092/1973; per cui, applicando la normativa speciale, non sarebbe riconoscibile la pensione privilegiata (o un assegno rinnovabile) in assenza dell’inidoneità dell’interessato al servizio.

4.1.2 – Si pone, a questo punto, il problema di verificare quale normativa sia applicabile nel caso qui in esame.

Come sopra precisato, l’INPDAP afferma che il ricorrente, in quanto dipendente provinciale, era iscritto alla C.P.@@@@@@@E.L. ed assoggettato alla speciale normativa che subordina la concessione di pensione privilegiata all’i-nidoneità al servizio(art. 33 R.@@@@@@@L. 680/1938, art.16 L.1614/1962); mancando tale presupposto, la domanda pensionistica del @@@@@@@ sarebbe infondata.

Viceversa, la difesa del ricorrente afferma il diritto del @@@@@@@ alla pensione privilegiata:

-               da un lato, invocando il principio di equiparazione del personale forestale al personale militare ai fini dell’applicazione dell’art.67 @@@@@@@P.R. 1092/1973 (che non prevede l’inidoneità al servizio come presupposto per la concessione di pensione privilegiata), principio che sarebbe sancito dagli artt. 75 e 61 del @@@@@@@P.R.1092/1973, dall’art.8 @@@@@@@Lgs. 804/1948 e dall’art.52 L.P.n.31 del 5.11.1977, e consacrato da vari precedenti giurisprudenziali;

-               dall’altro, affermando che una diversa interpretazione sarebbe costituzionalmente illegittima per irragionevole disparità di trattamento.

Sul punto sussiste un contrasto giurisprudenziale nell’ambito di questa Sezione giurisdizionale di Trento: invero, ai fini della pensione privilegiata degli Ispettori-Capo forestali alcune decisioni hanno ritenuto doversi applicare la normativa C.P.@@@@@@@E.L., negando la pensione privilegiata in assenza dell’inidoneità al servizio del dipendente (cfr. sentenza n.48 del 13.4.2005 depositata il 9.5.2005); altre invece hanno ritenuto applicabile il @@@@@@@P.R. 1092/1973, concedendo pensione privilegiata senza accertare questo presupposto (sentenze n.3 del 7.11.2004, depositata il 24.1.2005, e n.1/2007 del  13.12.2006, depositata il 9.1.2007).

Tanto premesso, va precisato che - come già evidenziato dalla giurisprudenza più recente di questa Sezione (sentenze n.57/2009 citata e sentenza n. 64/2009 depositata il 17.12.2009) - ai sensi dell’art.2 del @@@@@@@P.R.1092/1973 “Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti”; ne consegue che le disposizioni degli artt. 61 e 75 dello stesso Testo unico non possono trovare applicazione al ricorrente, in quanto iscritto alla C.P.@@@@@@@E.L. (cfr. § 3.a), a prescindere dalla qualificazione civile o militare assegnata al personale forestale della provincia autonoma da norme diverse.

Nessuna deroga al principio citato dell’art.2 era stata apportata dalla sopravvenuta legge provinciale di Trento n.31 del 5.11.1977, che - nel provvedere al primo inquadramento nei ruoli provinciali del personale forestale transitato all’ente locale – ne disciplinava solo lo stato giuridico ed il relativo trattamento retributivo, non il trattamento pensionistico, come emerge con chiarezza dal testo complessivo dell’articolo 52 della stessa L.P. 31/1977 e soprattutto dal confronto tra il comma 4 della disposizione in questione con le altre disposizioni che equiparano ai fini pensionistici il personale civile di polizia al personale militare (come gli artt. 61 e 75 @@@@@@@P.R.0192/1973 sopra citati o l’art. 5 comma 6 @@@@@@@L. 387/1987, che, diversamente dall’art.52 citato, equipara espressamente il personale della Polizia di Stato al personale militare “ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata”).

D’altro canto, ai sensi dell’art.117 Cost previgente e dell’art.117 lett. o) Cost. vigente, esorbitava ed esorbita dalla competenza legislativa provinciale la disciplina previdenziale, onde non poteva la legge provinciale disciplinare il regime pensionistico dei propri dipendenti in deroga alle disposizioni del @@@@@@@P.R.1092/1973; per tale motivo non è possibile un’interpretazione analogico-estensiva dell’art.52 anche al trattamento pensionistico dei dipendenti forestali della Provincia, che apporterebbe un’inammissibile deroga a disposizioni di legge statali (in specie il citato art.2 @@@@@@@P.R. 1092/1973).

4.1.3 – E’ appena il caso di evidenziare che la speciale disciplina pensionistica del personale degli enti locali prevede un calcolo delle pensioni (anche privilegiate) fondato sulla retribuzione annua contributiva, comprensiva di tutti le voci della retribuzione fisse e continuative assoggettate a contributo (art. 30 comma 2-bis @@@@@@@L.55/1983 e 12 segg. L.379/1955), anche di speciali indennità non computabili in una pensione statale (cfr. ad esempio Sez. III Pens. Civ., sent. n. 70989 del 28-04-1994). Tale sistema non si concilia con il calcolo della pensione privilegiata militare, che da titolo ad una maggiorazione della pensione ordinaria calcolata sull’ultimo stipendio con esclusione di altre indennità ed assegni (artt. 74 e 67 @@@@@@@P.R.1092/1973), e quindi giustifica il diverso trattamento concesso al personale degli enti locali: onde non sussiste un’irragionevole disparità di trattamento tra dipendenti di enti locali e dipendenti statali.

Né si può affermare un’irragionevole disparità di trattamento tra forestali e dipendenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile, per i quali la legge ha previsto un’equiparazione al personale militare a fini pensionistici (ad esempio la polizia di Stato, ex art. 5 comma 6 @@@@@@@L. 387/1987), proprio perché i forestali sono transitati ad un’amministrazione diversa da quella statale con una speciale (e per certi versi più favorevole) disciplina pensionistica, al contrario dei dipendenti di altre forze di polizia, rimasti nell’ambito dell’amministrazione statale ed assoggettati alla generale disciplina pensionistica.

Pertanto, la questione di incostituzionalità genericamente sollevata dalla parte ricorrente risulta manifestamente infondata.

4.2 – Tanto premesso, deve ritenersi che il diritto a pensione privilegiata del ricorrente fosse disciplinato dalle disposizioni regolanti la C.P.@@@@@@@E.L., e quindi presupponesse l’inidoneità del @@@@@@@ al servizio all’atto del collocamento a riposo, ai sensi dell’art.33 R.@@@@@@@L.680/1938 e succ. mod@@@@@@@.

Nella concreta fattispecie, dall’unica documentazione medica esibita in atti (i due verbali della C.M.O. del 1989 e del 2001, entrambi attestanti l’idoneità del @@@@@@@ al servizio: cfr. §§ 3.b e 3.c), risulta con chiarezza che le infermità in questione, sebbene di una certa rilevanza, non erano tali da impedire al ricorrente lo svolgimento delle mansioni di Ispettore forestale. Infatti, va evidenziato che dopo la visita del 1989 (nella quale il @@@@@@@ venne giudicato idoneo) il ricorrente continuò a prestare servizio fino alla fine del 1996 (cfr. § 3.a), senza che in atti constino problemi di salute o richieste di visita; ed ancora nella visita del 2001 (dopo sei anni dal collocamento a riposo e ad un’età più avanzata) le condizioni di salute del ricorrente erano buone, tanto che la sordità (conseguente a trauma: cfr. § 3.b) non risultava più diagnosticata, e l’ipertensione  era sotto controllo (cfr. § 3.c). A fronte di queste certificazioni mediche, che forniscono elementi gravi, precisi e concordanti (ex 2729 co@@@@@@@ civ.) dell’idoneità del @@@@@@@ al servizio (sia al momento del collocamento a riposo sia in seguito), la parte ricorrente non ha allegato né provato in alcun modo (con certificati medici, cartelle cliniche, perizie di parte o altro) che al momento della cessazione dal rapporto di impiego egli fosse inidoneo alle proprie mansioni; e risulta quindi del tutto superfluo l’esperimento della richiesta C.T.U. su tale requisito, attese per l’appunto l’evidenza della prova suddetta e la mancanza di documentazione in atti che attesti o faccia solo sospettare un quadro clinico del ricorrente più severo di quello attestato dalla C.M.O..

Pertanto, in assenza del requisito dell’inidoneità al servizio del ricorrente al momento del collocamento a riposo, non sussistono né il diritto a pensione privilegiata né il diritto a maggiori ratei di pensione (con accessori di legge) a tale titolo: il ricorso va quindi respinto.

* * *

5 – La complessità giuridica della questione, e la presenza di contrasti giurisprudenziali nell’ambito di questa Sezione costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che consentono l’integrale compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed impongono la fissazione di un termine di giorni quindici per il deposito della sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c. e dell’art. 430 c.p.c.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

- Sede di Trento -

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.3578 del registro di Segreteria, tra @@@@@@@ E. e I.N.P.@@@@@@@A.P., ogni diversa istanza, domanda, eccezione o deduzione disattesa e reietta

      visti gli artt.5 L.205/2000, 429 e 430 c.p.c., 92 c.p.c.

- respinge il ricorso;

- dichiara le spese di giudizio integralmente compensate tra le parti;

- fissa il termine di giorni quindici per il deposito della sentenza.

Trento, lì 20 gennaio 2010                               IL GIUDICE UNICO

 (Cons.Luigi Cirillo)

 

 

Ai sensi dell’art. 52 del @@@@@@@ leg.vo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21 gennaio 2010.

Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                                  Dott.ssa LIVIA BOSETTI