SENTENZA

Consiglio di Stato Sent. n. 280 del 26-01-2010

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana il signor @@@@@@@ impugnava il provvedimento n. 333D/40421/Parz. in data 19/10/2004 con il quale era stata respinta la sua istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità della quale soffriva.

Lamentava contraddizione fra gli accertamenti medici ed il provvedimento e l'inesatta valutazione degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali l'Amministrazione aveva maturato il proprio convincimento, sostenendo che la patologia doveva essere messa in diretto rapporto con l'attività lavorativa espletata nel servizio presso la Polizia di Stato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Toscana, Sezione I, respingeva il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza insorge il sig. @@@@@@@ contestando solo gli argomenti dedotti in relazione al secondo motivo e chiedendo la sua riforma, con l'accoglimento del ricorso di primo grado.

L'appellante ha successivamente depositato memoria.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

L'appello è da respingere.

L'appellante sostiene la mancata considerazione dei propri precedenti di servizio nell'esercizio delle sue mansioni di dipendente della Polizia di Stato, addetto alla tutela, protezione e scorta di diverse autorità, che lo hanno portato a svolgere attività particolarmente stressante in ragione degli orari, la segretezza degli spostamenti, lo stress conseguente alla possibilità di attentati terroristici.

Al riguardo, deve essere rilevato come l'organo tecnico abbia escluso categoricamente che sulla patologia in questione possano avere influito nocivamente, anche sotto il profilo concausale, gli eventi del servizio dell'appellante.

Osserva, al riguardo, il Collegio che tale giudizio rientra nell'ambito di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è demandato agli organi dotati, appunto, della necessaria competenza.

I giudizi che rientrano in tale ambito sono quindi censurabili solo quando non rientrino nell'ambito della attendibilità in base alle conoscenze scientifiche applicate..

Nel caso di specie l'appellante ha dimostrato l'esistenza di pareri diversi da quello recepito dall'Amministrazione, ma non ha dimostrato l'illogicità di quest'ultimo o la sua inattendibilità.

Non rileva, poi, il fatto che l'organo accertatore abbia sottolineato il fatto che gli eventi del servizio invocati non risultano dimostrati adeguatamente.

L'affermazione costituisce mero rafforzamento del ragionamento complessivo basato, come si è visto, sulla decisa negazione che eventi come quelli denunciati possano influire negativamente sull'insorgere dell'infermità riscontrata.

L'appello deve, in conclusione, essere respinto.

In difetto di costituzione della parte appellata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge

Nulla per le spese

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Domenico Cafini, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore