REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica nella persona del GIUDICE UNICO Cons.Carlo GRECO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n.58048/PC del registro di Segreteria proposto, nell’interesse del minore G. S., dalla madre @@@@@@@ nata a “omissis” il”omissis”, rappresentata e difesa dall’Avv.---- avverso la nota di recupero n.---- datata 14 maggio 2008 emessa dall’INPDAP sede di Firenze.

     Nella camera di consiglio del 31 marzo 2010, con l’assistenza del Segretario -

     Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Visto il decreto legge 15 novembre 1993 n.453 convertito in legge 14 gennaio 1994 n.19;

     Visto il decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 convertito in legge 20 dicembre 1996 n.639;

     Vista la legge 21 luglio 2000 n.205;

Ritenuto in

FATTO

Con il provvedimento impugnato l’INPDAP ha accertato nei confronti della parte ricorrente un credito erariale pari ad €.17.373,24, determinatosi nel periodo 1°gennaio 2005 – 30 aprile 2008, in conseguenza di pagamenti in eccedenza sugli importi dovuti ed ha disposto ritenute cautelative sulla pensione pari ad €. 80,06, a partire dalla rata del mese di maggio 2008.

Con il ricorso in esame parte attrice ha contestato l’azione di recupero intentata dall’INPDAP di Firenze con la nota-provvedimento citata in epigrafe e la relativa istanza cautelare prodotta è stata respinta nell’udienza camerale del 18 novembre 2009.

In particolare i fatti di causa indicano che l’importo in contestazione consegue alla quota di pensione di reversibilità pagata a G. S., avente causa del padre N. S., quota che è risultata spettante anche al fratello naturale L. C., in virtù della sentenza resa dal Tribunale per i minorenni di Firenze in data 29 settembre 2006 con la quale è stato accertato lo status di figlio naturale (del medesimo dante causa) del citato L..

Quanto sopra è stato meglio appurato nella precedente udienza camerale del 18 novembre 2009 nella quale è stata fissata la presente udienza di merito.

In particolare il credito erariale per €.3.688,30 attiene al conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva e per €.13.684,94 per errata erogazione della percentuale di reversibilità.

In previsione dell’odierna udienza sono pervenute memorie da ambo le parti ed alla discussione orale è stato ribadito il tenore dei propri difformi scritti e sulla base delle argomentazioni ivi sviluppate il ricorso è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Nel merito della questione il ricorso merita parziale accoglimento in relazione alla non debenza delle somme in contestazione da parte del minore G. S., relativamente alla sola voce “percentuale di reversibilità”.

Si premette che la vicenda consegue all’accertamento giudiziale, ora per allora, dello status di avente causa di altro soggetto originariamente sconosciuto all’INPDAP.

Con ampio richiamo al contenuto delle memorie integrative acquisite al fascicolo, questo Giudice prende atto, da una parte, che la Sig.ra @@@@@@@ era a conoscenza dell’esito della sentenza del Tribunale di minorenni in quanto soggetto convenuto nel giudizio e che, dall’altra, il Corpo forestale dello Stato (ex Amministrazione di appartenenza del de cuius) è stato notiziato dall’Avvocato della madre dell’erede L. C. con R/R del 3 gennaio 2007, del 7 marzo 2007 e del 13 marzo 2007.

In particolare tale ultima comunicazione R/R del 13 marzo 2007 era stata indirizzata anche all'INPDAP di Firenze, comunicazione precedente a quella del 13 marzo 2008 evidenziata nella memoria integrativa di udienza depositata dall’INPDAP, per cui da quella data i pagamenti potevano e dovevano tener conto della presenza di due eredi, compartecipi alla ripartizione degli stessi emolumenti di reversibilità.

Il ritardo con cui sia il Corpo forestale che l’INPDAP hanno dato esecuzione alla sentenza del Tribunale dei minori ha determinato l’incremento dell’indebito, cui però ha sicuramente concorso la Sig.ra @@@@@@@ che ha continuato a percepire, sia pure nell’interesse del figlio, assegni pensionistici in parte non spettanti.

Considerato però che la suddetta F. non è titolare di rapporti pensionistici propri, la stessa non è soggetta a questa giurisdizione contabile proprio per carenza dei presupposti soggettivi.

Diversamente i diritti economici del minore G. S., in astratto, potrebbe essere oggetto di azione di recupero erariale.

Al riguardo, come risulta in atti, parte del credito consegue alla determinazione degli importi definitivi di pensione che è avvenuta in tempi sostanzialmente in linea con le procedure amministrative, per cui l’importo di €. 3.688,30 può essere recuperato tramite le trattenute in atto mentre l’azione per l’altro importo, pari ad €.13.684,94, non può essere esercitata in quanto l’interessato ora come allora era minorenne e, quindi, “oggettivamente” in stato di buona fede.

Tutto ciò premesso, preso atto della assoluta buona fede del (minore) percipiente che non ha in alcun modo contribuito all'insorgenza del credito erariale, l'azione di recupero si appalesa parzialmente illegittima con il riconoscimento dell'irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di “percentuale di reversibilità” (€.13.684,94) mentre può essere esercitata per le somme derivanti dal conguaglio tra trattamento provvisorio e definitivo (€.3.688,30).

Per quanto sopra l’INPDAP potrà agire, nelle opportune sedi giudiziarie, a tutela dei propri diritti di credito, limitatamente all’importo di €.13.684,94, nei confronti della Sig.ra @@@@@@@ @@@@@@@ che ha introitato, sia pure nell’interesse del figlio minore, somme non di pertinenza omettendo, quantomeno con atteggiamento gravemente colposo, di comunicare il mutamento della condizioni soggettive del percipiente.

La complessità della vicenda, sul piano fattuale e di diritto, comporta la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana - definitivamente pronunciando in relazione al ricorso proposto da @@@@@@@ nell’interesse del figlio G. S. dichiara l'irripetibilità dell’importo di €.13.684,94 e la debenza dell’importo di €.3.688,30 da recuperare tramite le rate già in corso di €.80,06.

Per le somme dichiarate irripetibili, l’INPDAP potrà procedere, per la tutela dei propri diritti nelle sedi ordinarie, nei confronti della madre @@@@@@@.

Dispone la trasmissione degli atti alle Amministrazioni interessate per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze previa lettura del dispositivo, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 31 marzo 2010.

     In esito alla riserva ivi contenuta la presente sentenza è emessa, nei termini di legge, nella camera di consiglio del 15 aprile 2010 ed in pari data è stata comunicata alla Segreteria per il seguito di competenza.

                              IL GIUDICE UNICO

                           F.TO  Carlo Greco

 

Depositata in Segreteria il 19 aprile 2010

                               IL DIRIGENTE

F.TO F. PERLO

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 160 2010 Pensioni 19-04-2010