Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-07-2010, n. 4585
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, il sig.
##################### impugnava il decreto in data 22/1/2008 con il quale il
Capo del Corpo Forestale dello Stato lo aveva escluso dal concorso per
l'immissione nella carriera iniziale del Corpo Forestale dello Stato, bandito
con decreto del Direttore generale per il personale militare del Ministero della
difesa in data 12/5/2003 per mancanza delle qualità morali e di condotta di cui
all'art. 26 della legge 53/1989, nonché il decreto in data 30/1/2008 con il
quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato aveva approvato la graduatoria
finale del concorso e la nota prot. 0001122 in data 11/2/2008, con il quale era
stata disposta la cessazione del suo trattenimento e gli altri atti presupposti.
Lamentava violazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990, dell'art. 26 della
legge 53/1989 e dell'art. 35 della legge 165/2001 nonché eccesso di potere per
violazione dell'art. 97 della Costituzione, e violazione e falsa applicazione
della legge 241/1990 nonché eccesso di potere per violazione del principio
dell'affidamento di cui all'art. 97 della Costituzione.
Chiedeva quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma,
Sezione II ter, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorge il sig. ##################### contestando
gli argomenti posti a base della decisione e chiedendo la sua riforma, previa
sospensione, con l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2010 è stata decisa la riunione al
merito dell'istanza cautelare.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, depositando la
sola costituzione formale.
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2010 la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione
L'odierno appellante è stato arruolato come volontario in ferma breve per tre
anni con possibilità di accedere, al termine della ferma, alla carriera iniziale
del Corpo Forestale dello Stato, riservata ai volontari classificati ai primi
cento posti della graduatoria di merito, collocandosi in posizione
utile(novantottesimo posto) per usufruire di tale possibilità.
Dopo l'immissione in servizio il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha
disposto la sua esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti attinenti al
possesso delle qualità morali e di condotta necessarie per l'accesso ad una
forza di polizia, di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
L'appellante non contesta che la norma attribuisce all'Amministrazione un'ampia
sfera di discrezionalità nel valutare l'esistenza dei presupposti per l'accesso
alle forze di Polizia.
Sostiene peraltro la falsa applicazione della norma in quanto gli episodi a lui
imputati non sono sufficienti per mettere in dubbio il possesso delle qualità
morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria, di cui al richiamato art. 26.
Gli episodi in questione sono tre ed osserva il Collegio che i primi due
certamente non sostengono la determinazione impugnata, trattandosi di
fattispecie di reato perseguibili a querela, in entrambe le quali è mancato
l'atto di parte, nel primo per remissione, nel secondo per mancata
presentazione.
In entrambi i casi, quindi, è mancata qualsiasi indagine sul comportamento
dell'odierno appellante.
Giova osservare, inoltre, come gli episodi in questione non siano tali da far
sorgere univoci sospetti sul suo comportamento.
Il primo riguarda un alterco fra coetanei avvenuto il giorno 29 maggio 2002
(quando l'appellante aveva diciannove anni) nell'autobus scolastico.
La remissione della querela da parte del giovane maggiormente danneggiato
impedisce di comprendere il reale andamento della vicenda, alla quale ha
partecipato quanto meno un altro coetaneo, sotto il profilo dell'effettiva
partecipazione dell'appellante e della stessa gravità dell'episodio che nulla
consente di escludere, sulla base degli elementi raccolti, possa essere stato un
bisticcio fra coetanei.
Il secondo episodio riguarda il furto di sei bidoni di gasolio commesso da un
amico dell'appellato il quale li ha affidati a quest'ultimo per il trasporto.
Peraltro, dalla stessa relazione di servizio dei Carabinieri di
##################### di ##################### risulta che l'appellato,
sottoposto a controllo, ha immediatamente collaborato con le Forze dell'Ordine e
che il suo amico si è immediatamente assunto l'intera responsabilità del fatto.
Alla luce di tali circostanze, risulta improbabile che l'appellante abbia
effettivamente partecipato all'ideazione del furto, e pur nell'incertezza dovuta
al mancato approfondimento in sede penale, dovuta alla mancata presentazione
della querela da parte del derubato, risulta maggiormente verosimile che la sua
collaborazione sia stata inconsapevole.
Afferma, in conclusione, il Collegio che i due episodi appena riassunti, dai
quali l'eventuale responsabilità dell'appellante non risulta con chiarezza, ed
anzi vengono evidenziati elementi che portano ad escluderla, non sorreggono il
provvedimento impugnato.
Deve essere precisato che il Collegio non esclude affatto che l'Amministrazione,
nel dare applicazione all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, in vista
dell'accesso di un candidato alle Forze di Polizia, possa basarsi su elementi
indiziari, tali da mettere in dubbio la sicura affidabilità del medesimo
candidato nell'esercizio dei delicatissimi compiti, propri di un appartenente
alle Forze dell'Ordine.
Peraltro, tali elementi devono essere univoci, mentre tale qualità non può
essere riconosciuta alle accuse, mosse nei confronti dell'odierno appellante, di
cui si è fino ad ora discusso.
Come riferito in precedenza, il provvedimento impugnato si fonda anche su un
singolo episodio di assunzione di stupefacenti, accertato e non contestato.
Sostiene al riguardo l'appellante che un singolo episodio di assunzione di
stupefacenti non può essere indicativo di mancanza delle qualità morali minime
per l'accesso alle Forze di Polizia e, comunque, deve essere comparato con gli
altri elementi acquisiti circa la sua personalità.
La relativa problematica, nei termini appena esposti, è stata affrontata dalla
giurisprudenza, le cui soluzioni devono essere approfondite.
C. di S., VI, 27 ottobre 2009, n. 6581, richiama la tabella 1, punto nove, del
decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, (invero non invocata
dall'Amministrazione) la quale prevede tra i casi di esclusione
dell'arruolamento nella Polizia dello Stato "uso anche saltuario od occasionale
di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcol attuali e
pregressi" per affermare che "è assolutamente incontestabile che l'uso di
sostanze stupefacenti comporta necessariamente il contatto con il mondo della
criminalità, che dallo spaccio di dette sostanze si alimenta con frequentazioni,
conoscenze, amicizie e sudditanze con persone che la Polizia di Stato, nel
perseguimento dei propri compiti istituzionali, deve contrastare e assicurare
alla giustizia"; "ciò spiega il rigore della norma che non ammette l'accesso in
polizia di coloro i quali hanno fatto "uso anche saltuario o occasionale di
sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcol attuali e
pregressi"
Nel caso che ora interessa, come sottolineato, si discute di un solo episodio di
assunzione di tali sostanze.
Il caso appare quindi integralmente riconducibile a quello risolto da C. di S.,
VI, 2 ottobre 2006, n. 5777, con la quale è stato affermato che "un singolo
isolato episodio di assunzione di sostanze stupefacenti, non seguito da altre
manifestazioni di insofferenza al rispetto dell'ordinamento giuridico, non può
fondare "ex se" il giudizio di inidoneità morale dell'aspirante al reclutamento
nel Corpo della Polizia penitenziaria".
Il Collegio condivide l'orientamento espresso con la decisione appena citata.
Invero, è oggetto di comune conoscenza il fatto che molti giovani, specie in età
adolescenziale o poco maggiore, hanno avuto episodi di contatto con cosiddette
droghe leggere, e che il rapporto con i coetanei, che spesso non vedono elementi
di disvalore in tali comportamenti, rende faticoso il percorso di crescita che
porta a rifiutare l'uso di tali sostanze.
Appare quindi eccessivo trarre da un solo episodio elementi per valutare, in
termini prognostici, la fiducia che si potrà riporre nel soggetto, una volta che
questi abbia raggiunto l'età adulta.
Giova osservare, inoltre, come la purtroppo nota facilità nell'accesso a tali
sostanze induca a ritenere possibile che il giovane dopo l'unico episodio abbia
maturato un giudizio di disvalore circa l'assunzione di stupefacenti.
Del resto, la stessa decisione n. 6581/2009 fa riferimento ad uso saltuario od
occasionale, e quindi ripetuto, di droghe, in tal modo lasciando aperta la
discussione in ordine alle conseguenze di un solo episodio.
Inoltre, se la decisione appena richiamata giustamente sottolinea il disvalore
dato dal rapporto con la malavita, necessario per procurare gli stupefacenti,
occorre osservare come il problema abbia risvolti diversi a seconda che il
giovane abbia avuto diretti contatti con la malavita al fine di acquistare
droga, o abbia consumato la sostanza ceduta da un terzo, estraneo alla malavita,
che aveva provveduto all'acquisto della droga per poi offrirla ai conoscenti.
Afferma, in conclusione, il Collegio che un singolo episodio, risalente nel
tempo, di assunzione di stupefacenti non può essere l'unico presupposto per
negare l'arruolamento nelle Forze di Polizia dello Stato.
Osserva, inoltre, che tale conclusione è ulteriormente avvalorata, nel caso di
specie, dal fatto che l'appellante ha prestato servizio, durante il periodo
della ferma breve, con ottimi risultati, esplicitati con chiarezza nelle note
caratteristiche e che.gli elementi raccolti durante il servizio in ferma breve,
come rilevato dall'appellante, non sono stati tenuti in considerazione nel
delineare la sua personalità.
Sulla base delle considerazioni appena svolte l'appello deve essere accolto e,
in riforma della sentenza gravata, accolto il ricorso di primo grado, per
l'effetto annullando il provvedimento impugnato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate,
in ragione della complessità della controversia.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza
gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l'effetto annullando il
provvedimento impugnato.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.