Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-07-2010, n. 4585
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, il sig. ##################### impugnava il decreto in data 22/1/2008 con il quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato lo aveva escluso dal concorso per l'immissione nella carriera iniziale del Corpo Forestale dello Stato, bandito con decreto del Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa in data 12/5/2003 per mancanza delle qualità morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 53/1989, nonché il decreto in data 30/1/2008 con il quale il Capo del Corpo Forestale dello Stato aveva approvato la graduatoria finale del concorso e la nota prot. 0001122 in data 11/2/2008, con il quale era stata disposta la cessazione del suo trattenimento e gli altri atti presupposti.

Lamentava violazione degli artt. 3 e 7 della legge 241/1990, dell'art. 26 della legge 53/1989 e dell'art. 35 della legge 165/2001 nonché eccesso di potere per violazione dell'art. 97 della Costituzione, e violazione e falsa applicazione della legge 241/1990 nonché eccesso di potere per violazione del principio dell'affidamento di cui all'art. 97 della Costituzione.

Chiedeva quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II ter, respingeva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge il sig. ##################### contestando gli argomenti posti a base della decisione e chiedendo la sua riforma, previa sospensione, con l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2010 è stata decisa la riunione al merito dell'istanza cautelare.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato, depositando la sola costituzione formale.

Alla pubblica udienza del 13 aprile 2010 la causa è stata assunta in decisione.
Motivi della decisione

L'odierno appellante è stato arruolato come volontario in ferma breve per tre anni con possibilità di accedere, al termine della ferma, alla carriera iniziale del Corpo Forestale dello Stato, riservata ai volontari classificati ai primi cento posti della graduatoria di merito, collocandosi in posizione utile(novantottesimo posto) per usufruire di tale possibilità.

Dopo l'immissione in servizio il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha disposto la sua esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti attinenti al possesso delle qualità morali e di condotta necessarie per l'accesso ad una forza di polizia, di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

L'appellante non contesta che la norma attribuisce all'Amministrazione un'ampia sfera di discrezionalità nel valutare l'esistenza dei presupposti per l'accesso alle forze di Polizia.

Sostiene peraltro la falsa applicazione della norma in quanto gli episodi a lui imputati non sono sufficienti per mettere in dubbio il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, di cui al richiamato art. 26.

Gli episodi in questione sono tre ed osserva il Collegio che i primi due certamente non sostengono la determinazione impugnata, trattandosi di fattispecie di reato perseguibili a querela, in entrambe le quali è mancato l'atto di parte, nel primo per remissione, nel secondo per mancata presentazione.

In entrambi i casi, quindi, è mancata qualsiasi indagine sul comportamento dell'odierno appellante.

Giova osservare, inoltre, come gli episodi in questione non siano tali da far sorgere univoci sospetti sul suo comportamento.

Il primo riguarda un alterco fra coetanei avvenuto il giorno 29 maggio 2002 (quando l'appellante aveva diciannove anni) nell'autobus scolastico.

La remissione della querela da parte del giovane maggiormente danneggiato impedisce di comprendere il reale andamento della vicenda, alla quale ha partecipato quanto meno un altro coetaneo, sotto il profilo dell'effettiva partecipazione dell'appellante e della stessa gravità dell'episodio che nulla consente di escludere, sulla base degli elementi raccolti, possa essere stato un bisticcio fra coetanei.

Il secondo episodio riguarda il furto di sei bidoni di gasolio commesso da un amico dell'appellato il quale li ha affidati a quest'ultimo per il trasporto.

Peraltro, dalla stessa relazione di servizio dei Carabinieri di ##################### di ##################### risulta che l'appellato, sottoposto a controllo, ha immediatamente collaborato con le Forze dell'Ordine e che il suo amico si è immediatamente assunto l'intera responsabilità del fatto.

Alla luce di tali circostanze, risulta improbabile che l'appellante abbia effettivamente partecipato all'ideazione del furto, e pur nell'incertezza dovuta al mancato approfondimento in sede penale, dovuta alla mancata presentazione della querela da parte del derubato, risulta maggiormente verosimile che la sua collaborazione sia stata inconsapevole.

Afferma, in conclusione, il Collegio che i due episodi appena riassunti, dai quali l'eventuale responsabilità dell'appellante non risulta con chiarezza, ed anzi vengono evidenziati elementi che portano ad escluderla, non sorreggono il provvedimento impugnato.

Deve essere precisato che il Collegio non esclude affatto che l'Amministrazione, nel dare applicazione all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, in vista dell'accesso di un candidato alle Forze di Polizia, possa basarsi su elementi indiziari, tali da mettere in dubbio la sicura affidabilità del medesimo candidato nell'esercizio dei delicatissimi compiti, propri di un appartenente alle Forze dell'Ordine.

Peraltro, tali elementi devono essere univoci, mentre tale qualità non può essere riconosciuta alle accuse, mosse nei confronti dell'odierno appellante, di cui si è fino ad ora discusso.

Come riferito in precedenza, il provvedimento impugnato si fonda anche su un singolo episodio di assunzione di stupefacenti, accertato e non contestato.

Sostiene al riguardo l'appellante che un singolo episodio di assunzione di stupefacenti non può essere indicativo di mancanza delle qualità morali minime per l'accesso alle Forze di Polizia e, comunque, deve essere comparato con gli altri elementi acquisiti circa la sua personalità.

La relativa problematica, nei termini appena esposti, è stata affrontata dalla giurisprudenza, le cui soluzioni devono essere approfondite.

C. di S., VI, 27 ottobre 2009, n. 6581, richiama la tabella 1, punto nove, del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, (invero non invocata dall'Amministrazione) la quale prevede tra i casi di esclusione dell'arruolamento nella Polizia dello Stato "uso anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcol attuali e pregressi" per affermare che "è assolutamente incontestabile che l'uso di sostanze stupefacenti comporta necessariamente il contatto con il mondo della criminalità, che dallo spaccio di dette sostanze si alimenta con frequentazioni, conoscenze, amicizie e sudditanze con persone che la Polizia di Stato, nel perseguimento dei propri compiti istituzionali, deve contrastare e assicurare alla giustizia"; "ciò spiega il rigore della norma che non ammette l'accesso in polizia di coloro i quali hanno fatto "uso anche saltuario o occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) ed abuso di alcol attuali e
pregressi"

Nel caso che ora interessa, come sottolineato, si discute di un solo episodio di assunzione di tali sostanze.

Il caso appare quindi integralmente riconducibile a quello risolto da C. di S., VI, 2 ottobre 2006, n. 5777, con la quale è stato affermato che "un singolo isolato episodio di assunzione di sostanze stupefacenti, non seguito da altre manifestazioni di insofferenza al rispetto dell'ordinamento giuridico, non può fondare "ex se" il giudizio di inidoneità morale dell'aspirante al reclutamento nel Corpo della Polizia penitenziaria".

Il Collegio condivide l'orientamento espresso con la decisione appena citata.

Invero, è oggetto di comune conoscenza il fatto che molti giovani, specie in età adolescenziale o poco maggiore, hanno avuto episodi di contatto con cosiddette droghe leggere, e che il rapporto con i coetanei, che spesso non vedono elementi di disvalore in tali comportamenti, rende faticoso il percorso di crescita che porta a rifiutare l'uso di tali sostanze.

Appare quindi eccessivo trarre da un solo episodio elementi per valutare, in termini prognostici, la fiducia che si potrà riporre nel soggetto, una volta che questi abbia raggiunto l'età adulta.

Giova osservare, inoltre, come la purtroppo nota facilità nell'accesso a tali sostanze induca a ritenere possibile che il giovane dopo l'unico episodio abbia maturato un giudizio di disvalore circa l'assunzione di stupefacenti.

Del resto, la stessa decisione n. 6581/2009 fa riferimento ad uso saltuario od occasionale, e quindi ripetuto, di droghe, in tal modo lasciando aperta la discussione in ordine alle conseguenze di un solo episodio.

Inoltre, se la decisione appena richiamata giustamente sottolinea il disvalore dato dal rapporto con la malavita, necessario per procurare gli stupefacenti, occorre osservare come il problema abbia risvolti diversi a seconda che il giovane abbia avuto diretti contatti con la malavita al fine di acquistare droga, o abbia consumato la sostanza ceduta da un terzo, estraneo alla malavita, che aveva provveduto all'acquisto della droga per poi offrirla ai conoscenti.

Afferma, in conclusione, il Collegio che un singolo episodio, risalente nel tempo, di assunzione di stupefacenti non può essere l'unico presupposto per negare l'arruolamento nelle Forze di Polizia dello Stato.

Osserva, inoltre, che tale conclusione è ulteriormente avvalorata, nel caso di specie, dal fatto che l'appellante ha prestato servizio, durante il periodo della ferma breve, con ottimi risultati, esplicitati con chiarezza nelle note caratteristiche e che.gli elementi raccolti durante il servizio in ferma breve, come rilevato dall'appellante, non sono stati tenuti in considerazione nel delineare la sua personalità.

Sulla base delle considerazioni appena svolte l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, accolto il ricorso di primo grado, per l'effetto annullando il provvedimento impugnato.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate, in ragione della complessità della controversia.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l'effetto annullando il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.