REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LAZIO

In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Chiara Bersani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 64607 del registro di Segreteria,

proposto da @@@@@@@, rappresentato e difeso dagli Avv.ti -

contro il Ministero della Difesa Militari, l’INPDAP per il Lazio

visto il ricorso e gli atti di causa

nessuno alla pubblica udienza del 2.11.2009

F A T T O

            Con ricorso notificato il 23.9.2005 @@@@@@@, Maggiore A..r.u.s. collocato nella riserva per infermità a decorrere dal 18.12.1992 e titolare di pensione privilegiata di 1° cat. a vita attribuita con decreto n.60/A del 1.2.2001, ha impugnato gli atti determinativi e liquidativi della sua pensione sotto tre profili:

-in quanto determinano l’ISA nella misura prevista dall’art. 111 del d.p.r. n. 1092/73, liquidata dall’INPDAP, anziché nella maggiore misura prevista dall’art. 25 del d.p.r. n. 915/78 per i grandi invalidi di guerra;

-in quanto non includono nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18% ex art. 53 del d.p.r. n. 1092/73 e art.16 della legge n. 177/76, l’indennità operativa e l’assegno di parziale omogeneizzazione; relativamente al primo emolumento solleva il ricorrente questione di legittimità costituzionale per violazione degli art. 3, 36 e 38 Cost. per l’illogica discriminazione che si perpetrerebbe a sfavore dei pubblici impiegati militari rispetto ai civili, che vedrebbero riconosciuti nella base pensionabile tutti gli emolumenti aventi carattere stipendiale;

- in quanto non liquidano correttamente o non liquidano affatto le somme accessorie maturate sulle somme spettanti al ricorrente a titolo di arretrati .

Con nota del 23.10.2009 l’INPDAP ha chiesto l’estromissione dal giudizio in quanto ordinatore secondario della spesa.

Il Ministero non si è costituito e alla udienza del 2.11.2009, nessuno per le parti , il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPDAP per essere l'Istituto competente nel procedimento di liquidazione della pensione per i profili impugnati nel presente giudizio.

2. E’ opportuno procedere all’esame del merito partitamente per le diverse pretese avanzate.

2.1. La pretesa alla inclusione della indennità operativa e dell’assegno di parziale omogeneizzazione stipendiale nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18% di cui all’art. 53  del D.P.R. n. 1092/1973 (come modificato dall’art. 16 della legge n. 177/76) è infondata.

L’art.53 del d.p.r. n.1092/73 prevede che ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare la base pensionabile - costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili indicati nel medesimo articolo (indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli; assegno perequativo ed assegno personale pensionabile; assegno personale previsto dall'art. 202 del D.P.R. n. 3/1957) - venga aumentata del 18%, e che ( comma 2°) “nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

In relazione al tenore letterale della disposizione è da escludere che l'indennità di impiego operativo (o di aeronavigazione, o di volo) possa essere utilmente valutata nella base pensionabile quale componente dell'ultimo stipendio percepito, sì da essere soggetta all'incremento del 18% previsto dall' art. 53 D.P.R. n. 1092/1973, in quanto l’art.18 della legge n. 78/83 che la disciplina prevede  che essa sia pensionabile ma non prevede espressamente che sia computabile ai fini della maggiorazione del 18%. L’inclusione di un emolumento nella base pensionabile, e cioè la rilevanza ai fini pensionistici, non ne determina automaticamente la rilevanza ad altri fini, come la sua assoggettabilità a criteri di calcolo (come quelli di cui all’art. 16 della legge n. 177/76) applicabili limitatamente ai soli emolumenti previsti da speciali disposizioni.

A tale considerazione, che deriva dalla rilevanza del dato testuale della legge  e che è ritenuta assorbente dalla prevalente giurisprudenza su ogni altra pur precedentemente emersa, si aggiunga che detta indennità non presenta neanche carattere stipendiale, poiché essa costituisce un peculiare trattamento economico accessorio, distinto dallo stipendio, che viene riconosciuto ai militari in relazione al rischio, ai disagi ed alle responsabilità connessi alle differenti situazioni di impiego derivanti dal servizio (art. 1 della L. n. 78/1983), sulla base di criteri e misure differenziati, e che risulta assoggettato a modalità di rivalutazione diverse da quelle proprie della dinamica degli stipendi del personale militare. La natura stipendiale dell’indennità di impiego operativo di base risulta smentita proprio dalla lettera dell’ultimo comma del’art. 20 della stessa legge n. 78/83, che disponendo i limiti dell’importo pensionabile di dette indennità precisa che “ la quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata dell’indennità di aeronavigazione o di volo, e dalla quota di pensione risultante dall’applicazione dei commi primo, secondo e quarto dell’art.18 ( cioè indennità di impiego operativo di base) non può superare….”, confermando espressamente il carattere accessorio, quindi non stipendiale, delle predette indennità.

Dunque,  il suo carattere accessorio non ne impedisce la pensionabilità ai sensi dell’art.18 della legge istitutiva (che consente la sua valutabilità in pensione senza le limitazioni di importo di cui all’art. 147 legge n. 313/1980), ma detta pensionabilità, peraltro, non serve a consentirne l’inclusione nella base pensionabile agli effetti della maggiorazione del 18%, rimanendo i tre profili distintamente disciplinati (In senso conforme cfr. Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale n. 288/2006; Sezione Giurisdizionale Lazio n. 2136/2006; Sez. Umbria, n. 423/2004, Sez. Emilia Romagna, n. 1644/2004; Sez. Puglia, n. 866/2004; Sez. Sardegna n. 594/2004; Sez. Trentino Alto Adige - Bolzano, n. 100/2003; Sez. Veneto, n. 1005/2003).

La censura di legittimità costituzionale è stata sollevata senza indicazione della norma censurata, non emergendo dalla prospettazione di parte se essa sia individuabile nell’art. 53 del d.p..r. n. 1092/73 o nell’art. 18 della legge 78/83 o in altra disposizione, e pertanto essa è inammissibile; la medesima censura è inoltre inammissibile perchè generica quantomeno con riferimento alla censura di violazione dell’art. 97 della Cost. , e con riferimento all’art.3 della Cost. è   manifestamente infondata per prospettare una ingiustificata disparità di trattamento tra personale civile e militare in relazione alla computabilità in pensione  dell’emolumento in questione, a fronte di copiosa giurisprudenza anche costituzionale che sottolinea la sussistenza della discrezionalità del legislatore di utilizzare criteri differenti per disciplinare i due diversi comparti sotto speciali profili, tra i quali questo giudice ritiene che senz’altro possa rientrare quello della diversa rilevanza dell’indennità di ipiego operativo ai fini di cui al presente giudizio.

L'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all’art.1 comma 8 della legge n. 468/87 non presenta natura stipendiale, ma natura perequativa della retribuzione, e costituisce pertanto un assegno accessorio, e comunque per esso valgono le medesime considerazioni e conclusioni tratte sopra per la indennità di impiego operativo basate sulla mancata espressa indicazione da parte del legislatore della sua computabilità ai fini della maggiorazione del 18%. Parte ricorrente richiama a sostegno delle sue argomentazioni un indirizzo giurisprudenziale emerso relativamente alla rilevanza dell’assegno di funzione ai fini della maggiorazione di cui si tratta e basato sul dato cronologico della antecedenza della legge n. 177/76 rispetto alle disposizioni istitutive di altri emolumenti (tra i quali sia l’assegno di funzione che l’assegno di parziale omogeneizzazione) che è stato superato dalla più recente giurisprudenza, la quale, come si è detto, ha dato rilevanza al dato letterale della legge n. 177/76 inteso nel senso che esso pretenda ai fini della inclusione di un emolumento tra quelli soggetti ala maggiorazione ivi prevista la espressa previsione della relativa legge istitutiva, e che è condivisa da questo giudice per le ragioni sopra evidenziate..

2.2 La pretesa alla corresponsione della ISA nella maggiore misura di cui all’art. 25 del d.p.r. n.915/78 e non in quella di cui all’art. 111 del d.p.r. n. 1092/73 è fondata.

Il quadro normativo di riferimento è costituito, oltre che dall’articolo 111 del D.P.R. n. 1092 del 1973, dall’articolo 7 del D.P.R. nr. 834 del 1981, che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 25 del D.P.R. nr. 915 del 1978, e dagli articoli 1 e 2 della Legge n. 13 del 1987.

Ai sensi  dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1987, n. 13 recante ”Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra” sono destinatari “delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1ª classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.” Per l'art. 2 della stessa legge “A decorrere dal 1º luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”. Per l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra) il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è stato sostituito dal seguente: «Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori».

L'art. 111 del DPR n. 1092/1973, applicato dall'Inpdap, prevede invece  a favore dei mutilati ed invalidi per servizio la concessione di “un'indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità”. Il quadro normativo sopraricordato e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza prevalente (Sez. Veneto n. 917/2006, n. 696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Emilia Romagna n. 603/2006; Sez. Puglia n. 713/2003; Sez. Marche n. 21/2007; più recentemente, Sez. Emilia Romagna nn. 260/2008 e 35/2008; Sez. Veneto n. 696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008) fanno ritenere che le norme citate abbiano esteso i benefici - già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra - agli invalidi per servizio, cosicché anche al ricorrente deve essere riconosciuta l’ISA nella misura prevista per i grandi invalidi di guerra.  La domanda è pertanto fondata e va accolta e per l’effetto va dichiarato il diritto del ricorrente a percepire le differenze spettanti a titolo di ISA dalla decorrenza del diritto al saldo.

2.3. La pretesa alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione è avanzata con riferimento a due liquidazioni di arretrati pensionistici.

Una prima è avvenuta nel marzo 2001 a titolo di differenze spettanti tra il trattamento provvisorio di pensione e quello e definitivo determinato nella misura indicata dal decreto n. 52/E del 4.4.2000 (attributivo di pensione privilegiata , non registrato dalla Corte dei Conti,  in esecuzione del quale l’amministrazione aveva liquidato al L. la differenza di lire 106.492.933   ma non gli interessi su di essa maturati) successivamente annullato e sostituito dal decreto n.60/A del 1.2.2001, che ha liquidato una minore misura di pensione dal 18.3.1993 (data di decorrenza amministrativa della pensione)  e ha disposto per il recupero delle somme indebitamente erogate nella misura di lire 10.255.299 e per la liquidazione con separato atto degli interessi. Tale liquidazione è avvenuta da parte dell’INPDAP il 6.4.2004 nell’importo di euro 2.444,81.

Rileva il ricorrente che sarebbe erronea la base di calcolo degli interessi, che avrebbe dovuto essere costituita dall’importo del credito per arretrati netti risultante dal decreto n.60/A  e dunque pari a lire 96.237.634, e cioè alla differenza tra l’importo di lire 103.561.718 (arretrati di pensione per il periodo 18.3.1993-31.12.2000) + lire 2.931.215 ( relativi al periodo dal 1.1.2001 al 28.2.2001) per un totale di lire 106.561.718) ed il credito erariale di lire 10.255.299 risultante dalla rideterminazione della pensione di cui al d.m. 60/A; viceversa, detta base di calcolo sarebbe stata indicata dall’INPDAP nel prospetto del 6.4.2004 in euro 26.823,33 (23.879,87+2.672,18+271,28). Agli atti i prospetti depositati da parte ricorrente non sono  idonei a fornire chiarezza sui criteri applicati dall’INPDAP in sede di calcolo degli interessi sia perchè non costituiscono documenti originali sia perché non esplicitano i detti criteri, ed è pertanto necessario ordinare all’INPDAP incombenti istruttori sul punto.

Una seconda liquidazione è del luglio 2003 ed è relativa agli interessi sulle somme liquidate a titolo di  ISA ed integrazione per il coniuge convivente spettanti dal 1.10.1996 liquidata dall’INPDAP nel luglio 2003 seppure nella misura di cui all’art. 111 del d.p.r. n. 1092/73, e sulla quale gli interessi non sono affatto stati corrisposti.

La pretesa di parte ricorrente per questo punto si risolve nell’accertamento della spettanza delle somme accessorie a termini  di legge e dei relativi criteri di liquidazione , ed è fondata secondo le vigenti disposizioni, e cioè in base all’art.429 c.p.c, ora espressamente richiamato per  i giudizi pensionistici dall’art. 5 della legge n.205/2000, con valenza estesa anche ai giudizi in materia di pensioni militari e di guerra.

Sul punto le Sezioni Riunite di questa Corte (la decisione della Corte dei Conti  SS.RR. n. 10/2002/QM) hanno affermato  la esistenza del generale principio di diritto alla liquidazione delle somme accessorie al trattamento pensionistico, e che il diverso titolo del trattamento pensionistico, ordinario o privilegiato, civile o militare, e perfino trattamento pensionistico di guerra e militare tabellare, non rileva quale limitazione alla applicabilità generale dell’art. 429 c.p.c., norma avente portata sostanziale e generale, e sostitutiva della disciplina antecedente, e che dunque anche per tali trattamenti pensionistici interessi e rivalutazione spettano ai sensi dell’art. 429 c.p.c..

Si aggiunge anzi che l’art.429 c.p.c., avendo natura processuale oltre che sostanziale, ed essendo inteso a disciplinare non già il fatto costitutivo del diritto ma solo le componenti accessorie del diritto, che costituiscono gli effetti di fatti verificatisi anche antecedentemente alla sua entrata in vigore, è applicabile anche ai crediti maturati precedentemente al 10.8.2000, data di entrata in vigore della legge n.205/2000. Ciò comporta, per il caso in esame, che i criteri di calcolo degli interessi e della rivalutazione dovranno essere automatici, utilizzando gli indici di svalutazione di cui all’art. 150 c.p.c., ed escludere la rilevanza della prova del danno da svalutazione.

Occorre ancora precisare, dati i precedenti contrasti giurisprudenziali, ora risolti con la richiamata decisione delle Sezioni Riunite, che la applicazione dell’art. 429 cp.c. comporta conseguenze in tema di calcolo degli interessi e della rivalutazione soprattutto ai fini della valutazione della cumulabilità tra interessi e rivalutazione; conseguenze diverse a quelle alle quali si giungerebbe applicando la normativa precedente, ora incompatibile con la portata generale e retroattiva dell’art. 429 c.p.c. e dunque inapplicabile perché da esso sostituita (combinati disposti dell’art. 16, co.6, della legge 412/91, dall’art.22, co.36, della legge 724/94, nonché dal D.M.Tesoro  1.9.1998, n.352 e dall’art.45, co.6, della legge 23.12.1988 n.449).

Sul punto si ritiene che la cumulabilità tra interessi e rivalutazione non vada intesa come “cumulo integrale” ma come limitata dal principio dell’assorbimento, garantendosi il diritto al maggior danno da svalutazione solo se questa ecceda il tasso di interesse. In altri termini, spettano al ricorrente gli interessi maturati sui ratei pensionistici ai quali egli ha diritto, e spetterà la svalutazione nella misura in cui essa eccede il tasso di interesse; o ancora in altri termini, spetta al ricorrente il maggior importo tra la svalutazione e gli interessi (cd. trattamento differenziale) per ogni periodo di riferimento (come del resto già era stato espressamente affermato dall’art. 16 co 6 della legge 412/91 e art.22 co.36 della legge 724/94), determinato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT di cui all’art. 150  disp. att. c.c., rilevato anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze, a far data dalla maturazione del diritto al trattamento pensionistico fino al soddisfacimento del credito.

Pertanto al ricorrente spettano le somme accessorie su tale liquidazione, da calcolarsi secondo i suddetti criteri, oltre le somme maturate sulla differenza spettante a titolo di ISA (determinata secondo il punto 2.2. della presente decisione) sino al saldo della stessa.

Tutto ciò premesso, questo giudice pronunzia in via definitiva nel merito in relazione ad ogni pretesa, salvo che per la pretesa alla liquidazione degli interessi sulle somme spettanti  a seguito della liquidazione definitiva della pensione in base al d.m. 60//2004, in ordine alle quali si ritiene necessario acquisire da parte dell’INPDAP nel più breve termine possibile e non oltre tre mesi dalla ricezione della presente ordinanza una dettagliata relazione sui criteri di liquidazione applicati, idonea a chiarire tra l’altro la base di calcolo  (costituita dal capitale spettante al L.), le decorrenze applicate ed ogni altro elemento utile.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio,

-respinge la pretesa alla inclusione della indennità operativa e dell’assegno di parziale omogeneizzazione stipendiale nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18% di cui all’art. 53  del D.P.R. n. 1092/1973;

- accoglie la pretesa alla liquidazione della ISA in base all’art. 25 del d.p.r. n. 915/78;

-accoglie la pretesa alla liquidazione degli interessi e della rivalutazione sulle somme liquidate nel luglio 2003 a titolo di  ISA ed integrazione per il coniuge convivente, nonché la pretesa alla liquidazione degli interessi maturati e maturandi sulle somme da liquidarsi a titolo di differenze per ISA calcolata nella maggiore misura di cui di cui all’art. 25 del d.p.r. n.915/78, decorrenti dalla scadenza di ogni singola differenza di rateo sino al soddisfo;

-ordina all’INPDAP di fare pervenire dettagliata relazione sui criteri seguiti per la liquidazione degli interessi e della rivalutazione sulle differenze spettanti tra il trattamento provvisorio di pensione e quello e definitivo in base al decreto n. 60/A/2001 nei modi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 2.11.2009           

 

 

 

Il Giudice

f.to    Chiara Bersani

 

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 11/01/2010

Il Dirigente

F:to dott.ssa Marina Calabresi

 

 

 

 

 

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 25 2010 Pensioni 11-01-2010