REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio composta dai seguenti giudici:

dott. @@@@@@@ NOTTOLA                                                       Presidente

dott. Enrico TORRI                                                                        Consigliere

dott. Stefano PERRI                                                          Consigliere  rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n 69215 del registro di segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio nei confronti di:

DE @@@@@@@ @@@@@@@ nato a -

Visto l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli altri documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 22 febbraio 2010 il Consigliere relatore dott. -

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 17 marzo 2009, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Lazio ha convenuto in giudizio il signor De @@@@@@@, agente della Polizia di stato, per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della somma di €. 62.940,30, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per la condotta gravemente colposa consistente nell’aver causato il ferimento del collega @@@@@@@ @@@@@@@ con un colpo della propria arma di ordinanza che, al momento dei fatti, era priva di sicura e con il colpo in canna.

A seguito delle gravi lesioni riportate, il @@@@@@@ ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice ordinario, per il ristoro del danno biologico e morale subito, l’Amministrazione di appartenenza la quale è stata condannata, con sentenza n. 17216 del 21 ottobre 2003, al risarcimento di una somma pari all’importo complessivo che oggi viene richiesto a titolo di rivalsa all’odierno convenuto.

La Procura, dopo aver notificato il prescritto invito a dedurre in data 26 novembre 2008, ha confermato nell’atto di citazione la responsabilità del convenuto che avrebbe causato il ferimento del collega per la condotta superficiale e quindi gravemente colposa nella tenuta dell’arma di ordinanza.

Dalla ricostruzione dei fatti operata dalla Procura regionale, è emerso, infatti, che, alla fine di un turno di servizio, l’agente De @@@@@@@, nel recarsi presso il locale adibito a spogliatoio, ha estratto dalla fondina la propria pistola di ordinanza e, puntandola per mero scherzo nella direzione del @@@@@@@, non rendendosi conto che la sicura non era inserita e che il colpo era in canna, ha causato lo sparo improvviso con conseguente grave ferimento del collega all’addome.

 Per tale condotta al De @@@@@@@ è stata irrogata la sanzione disciplinare della deplorazione che comporta il ritardo di un anno nell’aumento periodico dello stipendio.

La Procura ha, quindi, concluso per la condanna del convenuto, pur dichiarandosi non contraria all’esercizio del potere riduttivo visti i precedenti di servizio dell’agente ed in considerazione della diversa ricostruzione dei fatti dal medesimo operata nella quale verrebbe maggiormente evidenziata l’accidentalità ed imprevedibilità dello sparo.

Con memoria difensiva depositata in data 2 febbraio 2010, il De @@@@@@@ ha eccepito, preliminarmente, la prescrizione dell’azione di responsabilità, in considerazione che il fatto dannoso risale al 1992, l’esborso di denaro a titolo di equo indennizzo è del 1993 e fino al novembre 2004 nessun atto di costituzione in mora risulta pervenuto al medesimo, non potendosi riconoscere rilevanza in questa sede alla sentenza del Giudice ordinario che ha regolato un rapporto svoltosi tra soggetti diversi e al quale il convenuto non ha partecipato.

Nel merito, come già fatto presente in sede di deduzioni all’invito, il convenuto ha precisato che non vi fu alcun puntamento dell’arma nei confronti del @@@@@@@, ma che, al contrario, il colpo della pistola partì in maniera completamente accidentale mentre lo stesso cercava di evitare la caduta del cinturone che si era casualmente sganciato.

A riprova della completa accidentalità dell’evento, la difesa ha precisato che l’indagine penale per il delitto di lesione colposa è stata archiviata per la mancanza di querela del @@@@@@@, il che escluderebbe ogni possibile screzio esistente tra i due agenti; inoltre l’Amministrazione, pur avendo irrogato una minima sanzione disciplinare al De @@@@@@@, non lo ha rimosso dal servizio attivo, ritenendolo idoneo a continuare un servizio di scorta ai furgoni portavalori che di per sé determina uno stato di stress fisico e psichico al quale verosimilmente ricondurre la disattenzione che è stata causa dell’evento dannoso.

Ha tenuto a precisare, infine, che l’arma in dotazione è predisposta per avere sempre il colpo in canna, stante l’impossibilità di qualsiasi sparo imprevisto quando la sicura è correttamente inserita.

Alla pubblica udienza il Pubblico Ministero ha precisato che la somma chiesta a ristoro del danno non comprende il corrisposto equo indennizzo ma soltanto quanto erogato dalla Pubblica Amministrazione a titolo di condanna civile, Nel merito ha confermato l’atto introduttivo e ha chiesto l’accoglimento integrale della domanda.

La difesa ha ribadito il contenuto della memoria scritta, precisando che l’entità del risarcimento è dipeso anche dal fatto che l’Amministrazione non si è adeguatamente difesa nel processo civile che l’ha vista soccombente ed, in particolare, non avrebbe evidenziato in quella sede una serie di circostanze oggettive, quali l’assenza di locali adibiti a spogliatoio, che avrebbero meglio spiegato la dinamica dell’incidente evidenziando l’assenza di colpa del De @@@@@@@. Quest’ultimo, infatti, non ha ottenuto alcuna nota di demerito da parte dell’Amministrazione che, anche per l’anno 1992, avrebbe conferito al medesimo un elevato punteggio per il servizio prestato.

DIRITTO

Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto in relazione all’asserita irrilevanza della sentenza del Giudice ordinario che ha condannato l’Amministrazione di appartenenza al risarcimento del danno subito dall’agente @@@@@@@ @@@@@@@.

Il giudizio civile ordinario, di recente concluso, ha accertato definitivamente la responsabilità dell’agente della polizia di stato De @@@@@@@ nella causazione del danno ingiusto extracontrattuale: in sostanza, l’azione colposa del medesimo è stata ritenuta idonea a produrre quel danno ingiusto che, a termini dell’articolo 2043 c.c., è presupposto necessario per accordare in sede civile il risarcimento del danno.

Trattandosi di dipendente che ha commesso il fatto dannoso in occasione dello svolgimento di compiti di servizio e, quindi, per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione, quest’ultima è stata chiamata in giudizio dinanzi al Giudice ordinario il quale, avendo rinvenuto specifiche inadempienze nel comportamento dell’agente, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 della Costituzione, ha imputato le conseguenze risarcitorie di tale condotta in capo al Ministero dell’Interno.

Il @@@@@@@, poi, è stato destinatario della somma oggetto di condanna soltanto nel 2004 e, quindi, con il materiale esborso del denaro da parte della Pubblica Amministrazione si è concretizzato il danno erariale perseguito dinanzi a questa Corte e per il quale correttamente l’Amministrazione ha effettuato la costituzione in mora.

Si è realizzata, in tal modo, la fattispecie di danno indiretto, da cui muove l’azione della Procura regionale che ha individuato le specifiche e personali responsabilità dell’agente che, all’epoca, con la sua condotta gravemente colposa, avrebbero determinato il verificarsi del danno.

Come appare evidente, quindi, la domanda della Procura, diversamente dall’azione civile di risarcimento del danno, è una particolare azione di regresso che il Pubblico Ministero contabile esercita e sulla quale questo Giudice ha giurisdizione esclusiva.

Tale azione, essendo tesa ad ottenere il ristoro del danno sopportato immediatamente dalla Pubblica Amministrazione, è direttamente connessa con la condotta del dipendente per cui, in fattispecie di danno indiretto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza civile in conseguenza della quale è stato effettuato il materiale esborso di denaro, costituente danno ingiusto, da parte della Pubblica Amministrazione e del quale viene chiamato a rispondere l’odierno convenuto ( il principio è stato chiaramente ribadito da SS.RR. n. 3/QM/2003 del 15 gennaio 2003).

Stante l’avvenuta costituzione in mora del De @@@@@@@ nel novembre 2004, l’azione della Procura, preceduta dall’invito a dedurre, deve essere considerata tempestiva.

Non vi è luogo, invece, a pronuncia in ordine alla eccepita prescrizione dell’azione di ripetizione dell’equo indennizzo liquidato al @@@@@@@ nel 1993, in quanto quella somma non è stata richiesta a titolo di rivalsa da parte della Procura che ha limitato il risarcimento del danno erariale alle sole somme oggetto di condanna da parte del Giudice ordinario, somme ovviamente maggiorate degli oneri accessori e delle spese di giudizio.

Venendo, ora, all’esame di merito, il Collegio, dall’attenta lettura degli atti di causa e, soprattutto, delle dichiarazioni rese subito dopo l’evento dai due protagonisti della vicenda, trae il convincimento che la superficialità e l’imprudenza del De @@@@@@@, pur ammettendo l’uso accidentale della pistola di ordinanza, raggiunga ugualmente la soglia della colpa grave necessaria e sufficiente per configurare l’addebito a titolo di responsabilità amministrativa.

Lo stesso convenuto, infatti, in sede di audizione personale, ha dichiarato che, al rientro dal servizio, si era soffermato a scherzare con i colleghi del centralino tra cui vi era il @@@@@@@ e, che, proprio con quest’ultimo, si era intrattenuto un po’ di più, parlando di cose più o meno banali.

Il @@@@@@@ lo aveva invitato a desistere da tali atteggiamenti definiti insolitamente confidenziali, per cui lo aveva seguito verso i locali dello spogliatoio per spiegare alcune delle cose dette; ed allora appare verosimile ritenere che dalle parole scherzose si sia passati, da parte del De @@@@@@@, all’utilizzo improprio e sconsiderato dell’arma di ordinanza che, per mero accidente, essendo priva della sicura, ha determinato il colpo improvviso e il grave ferimento del collega.

Se questa è la ricostruzione dei fatti che appare dalla lettura combinata delle dichiarazioni dei due soggetti, in assenza di altre testimonianze o di elementi diversi derivanti dalle istruttorie amministrative e giudiziarie svolte, non si può negare la colpa grave del De @@@@@@@ che ha utilizzato l’arma di ordinanza in una circostanza spaziale e temporale assolutamente vietata e per fini sconsiderati, mettendo a repentaglio l’incolumità personale del collega di servizio.

Quest’ultimo non ha poi effettuato la querela per il reato di lesioni colpose in quanto la situazione dalla quale si è sviluppato l’incidente non aveva un preciso carattere di offensività; sta di fatto, però, che l’utilizzo dell’arma per colorare un dialogo tra persone chiamate a svolgere servizi a difesa dell’incolumità personale altrui, non può in alcun modo essere considerato condotta consentita, né l’evento determinatosi può assumere il carattere della imprevedibilità e dell’accidentalità, attesa che nella situazione concreta era da considerarsi assolutamente vietato l’uso dell’arma, non essendo l’agente in servizio e non dovendo compiere alcuna attività per la quale l’arma di ordinanza doveva essere impugnata.

In sostanza, l’agente De @@@@@@@ non aveva alcun valido motivo per maneggiare nella circostanza la pistola d’ordinanza, né l’eventuale sganciamento del cinturone, come dal medesimo dichiarato, può costituire ragione sufficiente per impugnare l’arma e soprattutto per non usare la necessaria cautela nell’evitare ogni situazione di pericolo.

Lo sparo, infatti, non è stato accidentale ma è intervenuto dopo che l’arma era stata impugnata dal De @@@@@@@ che avrebbe potuto evitare, usando la necessaria diligenza, il ferimento del collega che, peraltro, ha sostenuto, a contrario, di essere stato oggetto, sia pur per un meschino e deplorevole scherzo, di puntamento dell’arma.

Quindi, a prescindere dalla necessaria presenza del colpo in canna nelle pistole di ordinanza, come pure della svista possibile nell’aver dimenticato di apporre la sicura alla pistola, la condotta del De @@@@@@@ viene ad essere censurata proprio per le sue particolari modalità spaziali e temporali di svolgimento, condizioni che imponevano in un dialogo tra persone, che per missione sono chiamate a difendere l’incolumità personale, l’assoluto divieto di utilizzo dell’arma, come anche la particolare cura nel maneggio della medesima, quand’anche si fosse accidentalmente sganciato il cinturone, il che avrebbe imposto di tenere in debita considerazione ogni possibile conseguenza dannosa che si sarebbe potuta verificare dall’uso maldestro dell’arma.

Tenuto conto, comunque, dei possibili fattori di stress derivanti dal delicato servizio appena svolto dal convenuto prima dell’evento dannoso e dei buoni precedenti di servizio del medesimo, non essendosi mai registrati episodi di infrazione alle disposizioni di servizio, ritiene il Collegio che si possa procedere, mediante esercizio del potere riduttivo, alla rideterminazione del danno da attribuire al De @@@@@@@ nella minor somma di €. 40.000,00 ,compresa rivalutazione monetaria,.

A detta somma devono aggiungersi i soli interessi legali decorrenti dalla data di deposito della presente sentenza e fino all’effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM.

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, condanna il sign. De @@@@@@@ @@@@@@@ al pagamento in favore dell’erario, ed in particolare del Ministero dell’ Interno, della somma di euro 40.000,00 compresa rivalutazione monetaria, sulla quale dovranno essere calcolati gli interessi legali dalla data del deposito della presente pronuncia e fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate in euro 150,48 (centocinquanta/48) seguono la soccombenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 febbraio 2010.

 

L’estensore                                                    Il Presidente

 

F.to Cons.dr.Stefano PERRI   F.to Pres.Sez.dr.@@@@@@@ NOTTOLA

 

Deposito del 30/03/2010

 

P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GIUDIZI DI RESPONSABILITA’

F.to Dott. Francesco MAFFEI

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LAZIO Sentenza 737 2010 Responsabilità 30-03-2010