REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere dott. -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con ricorso n. 41106/C, R.G., presentato da @@@@@@@, nato il omissis, rappresentato e difeso dagli avvocati - elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Bologna via - contro la Sede di Forlì dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (@@@@@@@), il Ministero degli @@@@@@@ e la Prefettura di @@@@@@@, avverso il provvedimento di pensione definitiva n. 446/06 del 10 agosto 2006 ed il provvedimento di recupero di indebito prot. n. 9358 del 4 ottobre 2007;

Uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2010, con l’assistenza del Segretario dott.ssa -in rappresentanza dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (@@@@@@@);

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il sig. @@@@@@@, già appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato a riposo dal 1° maggio 1997 per dimissioni volontarie. La Prefettura di @@@@@@@, con nota prot. 271/97/3.1 del 20 marzo 1997, liquidava al sunnominato il trattamento provvisorio di pensione nella misura annua lorda di lire 38.521.265 (pari a € 19.894,59) a decorrere dal 1° maggio 1997 “da recuperare sul trattamento definitivo che verrà liquidato a termine di legge”.

Con successivo decreto prefettizio n. 446/06 del 10 agosto 2006, era conferita al sunnominato la pensione definitiva annua lorda di € 19.628,35 (pari a lire 38.005.777) a decorrere dal 1° maggio 1997 e di € 19.871,15 (pari a lire 38.475.906) a decorrere dal 1° luglio 1997.

Nel suddetto decreto era precisato, sotto la voce “situazione debitoria”, che l'interessato, alla data del congedo, aveva lasciato un debito verso l'@@@@@@@ per cessione stipendio di € 1069,07 (ex lire 2.070.000).

Con nota dell'11 settembre 2006 la Prefettura di @@@@@@@ trasmetteva il suindicato decreto alla Ragioneria provinciale dello Stato di @@@@@@@ (per la registrazione e l'immediato inoltro alla Sede provinciale di @@@@@@@ dell'@@@@@@@) - e per conoscenza alla Questura di @@@@@@@, all'INDAP di @@@@@@@ ed al sig. N. -, segnalando che dagli atti in possesso dell'Ufficio non era possibile verificare l'avvenuto recupero della somma di contribuzione a carico del dipendente per cessione stipendio verso l'@@@@@@@ di € 1069,67, per cui si invitava lo stesso Ente a trattenere la somma qualora non ancora trattenuta sul trattamento provvisorio.

Con nota del 4 ottobre 2007 la Sede provinciale di Forlì dell'@@@@@@@ comunicava all'interessato che a seguito del conguaglio fra pensione provvisoria e pensione definitiva e recupero della cessione per stipendio, era scaturito un debito complessivo di € 1.394,03, sicché si sarebbe provveduto al recupero sulla pensione con una ritenuta una tantum di € 324,96 dall'1 al 31ottobre 2007 e con una ritenuta di € 356,36 dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007.

Il ricorrente  eccepisce l'illegittimità degli impugnati provvedimenti sotto molteplici profili e si formulano conclusive richieste di merito e istruttorie; chiede la sospensione immediata dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento di recupero dell'asserito indebito di € 1.394,03 ed ordinare all'@@@@@@@ di restituire immediatamente al ricorrente tutte le somme recuperate mediante le trattenute mensili sulla pensione operate a partire dall'ottobre 2007, adducendosi: “la rilevante entità del recupero; l'irragionevole protrazione(10 anni) del regime di provvisorietà del trattamento di quiescenza; la violazione di qualunque ragionevole termine di legge; la buona fede del ricorrente percettore di somme (ammesso ma non concesso) non dovute ma erogate lungo un protratto lasso di tempo; la già avvenuta destinazione delle somme stesse alla soddisfazione di bisogni essenziali; la sistematica violazione da parte delle amministrazioni convenute dei principi tutti di cui alla l. n. 241/90, e la loro condotta elusiva e irrispettosa dei precetti costituzionali del corretto adempimento delle funzioni pubbliche e del buon andamento dell'amministrazione (art. 54 e 97 Cost.)”.

La  Sede di Forlì dell'@@@@@@@ con propria  memoria,  precisa che, come rilevasi dal provvedimento di recupero, il debito di € 1.394,03 è la sommatoria di due distinte poste negative, vale a dire il conguaglio a debito (tra pensione provvisoria e definitiva) di € 324,96, recuperato con ritenuta una tantum in diminuzione dell'imponibile sulla rata di ottobre 2007, e un debito per cessione dello stipendio di € 1.069,07 derivante da quote di ammortamento del prestito non trattenute sulla pensione provvisoria dopo la cessazione dal servizio del ricorrente; si deduce che l'esigua entità del debito non può obiettivamete dar luogo ad alcuna responsabilità per l'amministrazione di appartenenza del ricorrente, quale ordinatore primario di spesa, trattandosi di un ipotetico errore nella quantificazione della pensione di circa 32 euro ogni anno, e si evidenzia che l'@@@@@@@, in qualità di ordinatore secondario di spesa, deve procedere al recupero dei suddetti importi in applicazione dei principi in materia di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.

DIRITTO

1. Nella fattispecie in esame, la pretesa sostanziale fatta valere riguarda il riconoscimento del diritto a non restituire somme indebitamente percepite a titolo di pensione provvisoria per avvenuto conguaglio con la pensione definitivamente determinata in minor ammontare.

Vero è che la pensione provvisoria, visti gli articoli 162 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni, è per sua stessa natura suscettibile di subire variazioni in aumento o in diminuzione e che a tale ipotesi non è applicabile l'art. 206 del d.P.R. n. 1092 del 1973, quale autenticamente interpretato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, la cui operatività riguarda le ipotesi di modifica o revoca di un provvedimento di pensione definitiva, ma la generale regola della ripetibilità ex art. 2033 cod. civ.

Nel caso in cui il recupero indebito scaturisca da differenze tra somme corrisposte a titolo di pensione provvisoria e somme corrisposte a titolo di pensione definitiva risultano infatti applicabili i principi delineati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 1/99/QM del 14 gennaio 1999.

Tuttavia, anche in relazione alla percezione della pensione provvisoria, è concepibile un affidamento tutelabile nei casi limite in cui il lasso di tempo intercorso tra il provvedimento provvisorio e quello definitivo di pensione sia significativamente rilevante (ex plurimis, v. Corte conti, sez. giur. Liguria, n. 86/2009, id., sez. giur. Emilia-Romagna, n. 497/2008), avuto anche riguardo all'entità dell'errore e del conseguente recupero in relazione alle condizioni dell'onerato. Pur volendosi far salva in generale la valenza della regola civilistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito esplicitata dall'art. 2033 cod. civ., può dunque in taluni casi applicarsi la diversa regola scaturente dai principi generali elaborati dalla giurisprudenza contabile e propria del sottosistema previdenziale, che esclude la ripetizione dell'indebito in presenza di una molteplicità di fattori, quali ad esempio quelli indicati, aventi contestualmente come minimo comune denominatore, propriamente, la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione in eccesso. Ne discende che vengono così legittimate situazioni di fatto contrarie al diritto, ma protrattesi pacificamente ed interrottamente per un tempo adeguatamente lungo, evitandosi quelle turbative della vita comunitaria, dovute alla mancata certezza dei rapporti giuridici.

Ciò trova del resto riscontro nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 166/1996, ha osservato che, pur riconoscendosi ispirata la formulazione dell'art. 2033 cod. civ. al generale principio di giustizia che vieta l'arricchimento senza causa a detrimento altrui, “nel diritto previdenziale questo principio è mitigato da disposizioni ispirate a criteri di equità e di solidarietà, sicché l'art. 2033 si riduce alla funzione di norma di chiusura, operante nei soli casi non soggetti a discipline speciali”, dovendosi caso per caso valutare comparativamente l'interesse pubblico alla restituzione dell'indebito con il pregiudizio subito dal percipiente, parte “debole” del rapporto, secondo diversi parametri quali l'incidenza del recupero ed il comportamento dell'Amministrazione (cfr. anche Corte cost. n. 431/1993).

2. In questa direzione, la sentenza n. 7/QM/2007 delle Sezioni riunite di questa Corte ha chiarito – in relazione alle fattispecie di indebito successive alla entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 – che, decorso invano il termine previsto dalla legge per l'emanazione del provvedimento definitivo (cfr. circolare @@@@@@@ del 31 del 17 maggio 1999), sussistono le condizioni per ritenere la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione in eccesso a titolo di trattamento provvisorio, con il che ogni recupero eventualmente disposto sarebbe illegittimo ed il relativo indebito irripetibile.

Con la citata sentenza n. 7/ 2007/QM, è stata dunque estesa la tutela dell’irripetibilità offerta dall’art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, all’indebito relativo a provvedimento provvisorio di pensione, qualora il provvedimento definitivo intervenga dopo lungo periodo di tempo; sicché “in assenza di dolo dell'interessato, il disposto contenuto nell'art. 162 del d.P.R. n. 1092 del 1973, concernente il recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi nell'ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge n. 241 del 1990, per cui, a decorrere dall'entrata in vigore di detta legge n. 241 del 1990, decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione”.

Considerato che:

 il debito di € 1.394,03 è la sommatoria di due distinte poste negative, vale a dire il conguaglio a debito (tra pensione provvisoria e definitiva) di € 324,96, recuperato con ritenuta una tantum in diminuzione dell'imponibile sulla rata di ottobre 2007, e un debito per cessione dello stipendio di € 1.069,07 derivante da quote di ammortamento del prestito non trattenute sulla pensione provvisoria dopo la cessazione dal servizio del ricorrente;

È da considerarsi come “indebito pensionistico”,  unicamente il  conguaglio a debito (tra pensione provvisoria e definitiva) di € 324,96, mentre il  debito per cessione dello stipendio di € 1.069,07 derivante da quote di ammortamento del prestito non trattenute sulla pensione provvisoria dopo la cessazione dal servizio del ricorrente, non è altro che  un debito contratto dal ricorrente nei confronti dell’INPADAP,  prima del suo collocamento a riposo.

Tanto premesso, nella specie, considerato che il provvedimento definitivo è stato emanato ben dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e visto il lungo lasso di tempo intercorso tra le due liquidazioni (quella provvisoria del 1 MAGGIO 1997  , e quella definitiva del 10 agosto 2006), il legittimo affidamento ingenerato nel  ricorrente   è effettivamente meritevole di tutela.

Quanto esposto conduce all'accoglimento della domanda nei termini indicati in dispositivo.

4. Stante l’incontestata legittimità del provvedimento definitivo di liquidazione della pensione, unitamente alla sussistenza dei presupposti per la irripetibilità delle maggiori somme erogate, sussistono, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., gravi ragioni per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica

ACCOGLIE  PARZIALMENTE

il ricorso proposto da  @@@@@@@ , e, per l’effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle maggiori somme indebitamente erogate (per un totale di di € 324,96, ), nonché il diritto della medesima alla restituzione delle somme trattenute in sede di recupero erariale, sulle quali peraltro non competono accessori trattandosi comunque di indebito.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Bologna, il 14 aprile  2010.

DECRETO

Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

                                                    Il Giudice Unico

                                                    (

                                                  -

Depositata in Segreteria il giorno 13/05/2010

                                                Il Direttore della Segreteria

                                                -

In esecuzione del Provvedimento del Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Data 13/05/2010

                                                Il Direttore della Segreteria

                                                F.to Valeria Sama

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 766 2010 Pensioni 13-05-2010