IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-10-2010, n. 7636
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, il sig. Angelo Cosentino, ispettore superiore della Polizia di Stato, impugnava il decreto n. 1954 in data 27/10/2003, pos. 333/H/6101, con il quale il Direttore della Divisione IV del Ministero dell'Interno aveva accolto la sua istanza di concessione dell'equo indennizzo per infermità, accertata dipendente da causa di servizio, ascrivendola alla 7^ categoria, misura massima, anziché alla 6^ categoria, misura massima.

Lamentava eccesso di potere per travisamento dei fatti chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, accoglieva il ricorso per l'effetto annullando il provvedimento impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione.

Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero dell'interno in persona del Ministro in carica contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio il sig. Angelo Costantino, chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 12 ottobre 2010.
Motivi della decisione

L'appello è fondato.

L'equo indennizzo è stato concesso all'odierno appellato sulla base di alcune infermità, dipendenti da causa di servizio.

Egli ha chiesto la revisione dell'equo indennizzo sulla base dell'aggravamento di una sola di tali infermità.

La Commissione medica ospedaliera ha riconosciuto l'aggravamento, ascrivendo quindi l'infermità alla 6^ categoria, misura massima.

Con il ricorso di primo grado l'odierno appellato lamentava il fatto che l'Amministrazione gli abbia invece riconosciuto l'equo indennizzo nella misura corrispondente alla 7^ categoria, misura massima, erroneamente dando seguito al deliberato della CMO.

L'argomentazione è stata condivisa dai primi giudici, ed è contestata con l'appello in epigrafe.

Quest'ultimo deve essere condiviso.

Come già sottolineato, l'equo indennizzo a suo tempo concesso all'appellato trova giustificazione in un complesso di infermità; la classificazione dello stato morboso è stata decisa sulla base del cumulo delle stesse.

Tra queste, sono ricomprese delle infermità assegnate alla tabella B, e quindi tali da non dare luogo alla concessione dell'indennizzo, ma considerate congiuntamente a quella idonea a tale scopo.

L'equo indennizzo è stato quindi liquidato complessivamente, tenendo conto di infermità che da sole non avrebbero consentito la sua concessione, e di quella che invece l'avrebbe consentito.

Ovviamente, la liquidazione complessiva ha portato all'individuazione di una categoria intermedia fra quelle delle infermità meno rilevanti e quella dell'infermità più grave.

In altri termini, la categoria dell'equo indennizzo non è stata individuata sulla base dell'infermità più grave, che sarebbe stato superiore, e nemmeno sulla base di quelle meno gravi, che sarebbe stato tale da escludere il pagamento di qualsiasi somma, ma sulla base del cumulo di tutte le infermità riscontrate.

Di conseguenza, l'aggravamento dell'infermità più rilevante ha portato alla revisione dell'equo indennizzo, che resta peraltro sempre commisurato al cumulo delle infermità riscontrate nel quale, come già sottolineato, l'importo dovuto per l'infermità indennizzabile viene parzialmente ridotto, ma incrementato per il concorso delle altre infermità.

L'appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.

La non immediata percepibilità delle ragioni dell'Amministrazione impone la compensazione integrale di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,

per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.