IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-10-2010, n. 7636
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, il
sig. Angelo Cosentino, ispettore superiore della Polizia di Stato, impugnava il
decreto n. 1954 in data 27/10/2003, pos. 333/H/6101, con il quale il Direttore
della Divisione IV del Ministero dell'Interno aveva accolto la sua istanza di
concessione dell'equo indennizzo per infermità, accertata dipendente da causa di
servizio, ascrivendola alla 7^ categoria, misura massima, anziché alla 6^
categoria, misura massima.
Lamentava eccesso di potere per travisamento dei fatti chiedendo quindi
l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di
Catanzaro, Sezione Prima, accoglieva il ricorso per l'effetto annullando il
provvedimento impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti
dell'Amministrazione.
Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero dell'interno in persona del
Ministro in carica contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto
e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituito in giudizio il sig. Angelo Costantino, chiedendo il rigetto
dell'appello.
La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 12 ottobre 2010.
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
L'equo indennizzo è stato concesso all'odierno appellato sulla base di alcune
infermità, dipendenti da causa di servizio.
Egli ha chiesto la revisione dell'equo indennizzo sulla base dell'aggravamento
di una sola di tali infermità.
La Commissione medica ospedaliera ha riconosciuto l'aggravamento, ascrivendo
quindi l'infermità alla 6^ categoria, misura massima.
Con il ricorso di primo grado l'odierno appellato lamentava il fatto che
l'Amministrazione gli abbia invece riconosciuto l'equo indennizzo nella misura
corrispondente alla 7^ categoria, misura massima, erroneamente dando seguito al
deliberato della CMO.
L'argomentazione è stata condivisa dai primi giudici, ed è contestata con
l'appello in epigrafe.
Quest'ultimo deve essere condiviso.
Come già sottolineato, l'equo indennizzo a suo tempo concesso all'appellato
trova giustificazione in un complesso di infermità; la classificazione dello
stato morboso è stata decisa sulla base del cumulo delle stesse.
Tra queste, sono ricomprese delle infermità assegnate alla tabella B, e quindi
tali da non dare luogo alla concessione dell'indennizzo, ma considerate
congiuntamente a quella idonea a tale scopo.
L'equo indennizzo è stato quindi liquidato complessivamente, tenendo conto di
infermità che da sole non avrebbero consentito la sua concessione, e di quella
che invece l'avrebbe consentito.
Ovviamente, la liquidazione complessiva ha portato all'individuazione di una
categoria intermedia fra quelle delle infermità meno rilevanti e quella
dell'infermità più grave.
In altri termini, la categoria dell'equo indennizzo non è stata individuata
sulla base dell'infermità più grave, che sarebbe stato superiore, e nemmeno
sulla base di quelle meno gravi, che sarebbe stato tale da escludere il
pagamento di qualsiasi somma, ma sulla base del cumulo di tutte le infermità
riscontrate.
Di conseguenza, l'aggravamento dell'infermità più rilevante ha portato alla
revisione dell'equo indennizzo, che resta peraltro sempre commisurato al cumulo
delle infermità riscontrate nel quale, come già sottolineato, l'importo dovuto
per l'infermità indennizzabile viene parzialmente ridotto, ma incrementato per
il concorso delle altre infermità.
L'appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza
gravata, respinto il ricorso di primo grado.
La non immediata percepibilità delle ragioni dell'Amministrazione impone la
compensazione integrale di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e,
per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.