IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-11-2010, n. 7978
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
l'Amministrazione, una volta richiamato in servizio l'appellante dopo
l'annullamento, in sede giurisdizionale, della destituzione per motivi
disciplinari comminata in precedenza, ha deciso di sottoporlo ad accertamenti
psicoattitudinali, i quali si sono conclusi in senso per lui sfavorevole;
Ritenuto che correttamente l'odierno appellante ha individuato in quest'ultimo
l'atto lesivo del suo interesse alla permanenza in servizio, dovendo essere
disattesa l'opposta opinione manifestata dalla difesa erariale secondo la quale
l'atto lesivo deve essere individuato nella decisione di sottoporlo ai suddetti
accertamenti in quanto tale atto può, evidentemente, condurre anche alla
declaratoria dell'idoneità;
Ritenuta peraltro condivisibile la sentenza di primo grado anche sulla base
della decisione 18 aprile 2007, n. 1777, esattamente in termini, con la quale
questa Sezione ha affermato che:
1) non esiste preclusione a che l'Amministrazione sottoponga a nuova visita
attitudinale il dipendente prima di riammetterlo in servizio dopo il periodo di
assenza conseguente alla sua destituzione per motivi disciplinari, dal momento
che si provvede all'instaurazione di un nuovo rapporto rispetto al quale ragioni
di pubblico interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte
dell'Amministrazione dell'interno, possono imporre di verificare il persistere
del requisito attitudinale occorrente per l'espletamento del servizio nella
Polizia di Stato;
2) le disposizioni di cui all'articolo 9 del d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 984,
all'articolo 77 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ed al d.P.R. 28 ottobre 1985,
n. 782, relative alle ipotesi in cui l'Amministrazione può sottoporre i propri
dipendenti a nuovi accertamenti attitudinali per l'impiego dei medesimi a
particolari attività operative non precludono di procedere all'accertamento di
cui si tratta in quanto le norme indicate si riferiscono all'ipotesi in cui la
fattispecie si collochi "nel corso del rapporto di impiego"; pertanto, la
limitazione alla rinnovazione dell'accertamento del requisito attitudinale, in
dette norme contenute, non può riguardare il caso - quale era quello in esame -
in cui, dopo un periodo di interruzione, si provvedeva all'instaurazione di un
nuovo rapporto di servizio sia pure per effetto di un annullamento di un atto di
destituzione in precedenza intervenuto;
3) non sussiste la lamentata violazione del contraddittorio nel procedimento di
verifica del permanere del possesso da parte del dipendente del requisito
attitudinale in quanto la presenza del medico di fiducia è necessaria nei soli
accertamenti psichiatrici, non in quelli psicoattitudinali;
4) l'accertamento del permanere del dipendente nel possesso dei requisiti di
idoneità all'espletamento del servizio nella Polizia di Stato è rimesso
all'apprezzamento tecnicodiscrezionale dell'Amministrazione, sindacabile dal
giudice amministrativo nei limiti della coerenza, della logicità e del rispetto
delle regole proprie della disciplina medica di settore.
Ritenuto di dover condividere l'orientamento appena riassunto;
Ritenuto, di conseguenza, che l'Amministrazione dell'interno è legittimata a
sottoporre ad accertamenti psicoattitudinali i dipendenti che rientrano in
servizio dopo lunghi periodi di allontanamento;
Ritenuto, in ulteriore conseguenza, che l'agire dell'Amministrazione possa
essere qualificato come elusivo del giudicato;
Ritenuto, in conclusione, che l'appello debba essere respinto;
Ritenuto che le spese debbano essere integralmente compensate, in ragione del
contenuto della controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.