IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-11-2010, n. 7978
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

l'Amministrazione, una volta richiamato in servizio l'appellante dopo l'annullamento, in sede giurisdizionale, della destituzione per motivi disciplinari comminata in precedenza, ha deciso di sottoporlo ad accertamenti psicoattitudinali, i quali si sono conclusi in senso per lui sfavorevole;

Ritenuto che correttamente l'odierno appellante ha individuato in quest'ultimo l'atto lesivo del suo interesse alla permanenza in servizio, dovendo essere disattesa l'opposta opinione manifestata dalla difesa erariale secondo la quale l'atto lesivo deve essere individuato nella decisione di sottoporlo ai suddetti accertamenti in quanto tale atto può, evidentemente, condurre anche alla declaratoria dell'idoneità;

Ritenuta peraltro condivisibile la sentenza di primo grado anche sulla base della decisione 18 aprile 2007, n. 1777, esattamente in termini, con la quale questa Sezione ha affermato che:

1) non esiste preclusione a che l'Amministrazione sottoponga a nuova visita attitudinale il dipendente prima di riammetterlo in servizio dopo il periodo di assenza conseguente alla sua destituzione per motivi disciplinari, dal momento che si provvede all'instaurazione di un nuovo rapporto rispetto al quale ragioni di pubblico interesse, da valutarsi discrezionalmente da parte dell'Amministrazione dell'interno, possono imporre di verificare il persistere del requisito attitudinale occorrente per l'espletamento del servizio nella Polizia di Stato;

2) le disposizioni di cui all'articolo 9 del d.P.R. 23 dicembre 1983, n. 984, all'articolo 77 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 ed al d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, relative alle ipotesi in cui l'Amministrazione può sottoporre i propri dipendenti a nuovi accertamenti attitudinali per l'impiego dei medesimi a particolari attività operative non precludono di procedere all'accertamento di cui si tratta in quanto le norme indicate si riferiscono all'ipotesi in cui la fattispecie si collochi "nel corso del rapporto di impiego"; pertanto, la limitazione alla rinnovazione dell'accertamento del requisito attitudinale, in dette norme contenute, non può riguardare il caso - quale era quello in esame - in cui, dopo un periodo di interruzione, si provvedeva all'instaurazione di un nuovo rapporto di servizio sia pure per effetto di un annullamento di un atto di destituzione in precedenza intervenuto;

3) non sussiste la lamentata violazione del contraddittorio nel procedimento di verifica del permanere del possesso da parte del dipendente del requisito attitudinale in quanto la presenza del medico di fiducia è necessaria nei soli accertamenti psichiatrici, non in quelli psicoattitudinali;

4) l'accertamento del permanere del dipendente nel possesso dei requisiti di idoneità all'espletamento del servizio nella Polizia di Stato è rimesso all'apprezzamento tecnicodiscrezionale dell'Amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della coerenza, della logicità e del rispetto delle regole proprie della disciplina medica di settore.

Ritenuto di dover condividere l'orientamento appena riassunto;

Ritenuto, di conseguenza, che l'Amministrazione dell'interno è legittimata a sottoporre ad accertamenti psicoattitudinali i dipendenti che rientrano in servizio dopo lunghi periodi di allontanamento;

Ritenuto, in ulteriore conseguenza, che l'agire dell'Amministrazione possa essere qualificato come elusivo del giudicato;

Ritenuto, in conclusione, che l'appello debba essere respinto;

Ritenuto che le spese debbano essere integralmente compensate, in ragione del contenuto della controversia
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.