IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-09-2010, n. 6560
Fatto Diritto P.Q.###############
Svolgimento del processo
Con il ricorso proposto ############### chiede la revocazione della sentenza con
cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto dal Ministero
dell'Interno, ha annullato la sentenza del giudice di primo grado, recante
annullamento del decreto di destituzione emesso in danno del ############### dal
Capo della Polizia di Stato in data 25 ottobre 2000.
A fondamento del proposto ricorso per revocazione il ############### deduce la
mancata comunicazione al difensore costituito nel processo di appello della
fissazione dell'udienza di discussione e il conseguente errore circa la regolare
costituzione del collegio.
All'udienza del 6 luglio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Il Collegio non può non prendere atto della mancata deduzione, nel ricorso per
revocazione, di alcun rilievo destinato ad essere oggetto di apprezzamento
nell'eventuale fase rescissoria.
In disparte, pertanto, la questione relativa alla ammissibilità e fondatezza
della domanda di revocazione, a proposito della quale, peraltro, va certo
considerato che la mancata recezione dell'avviso di fissazione d'udienza da
parte del difensore costituito in giudizio implica un errore di fatto ai sensi
dell'art. 395, n. 4, c.p.c. poiché induce in errore il giudice circa la regolare
costituzione del contraddittorio (cfr. ex plurimis Sez. IV, 19 febbraio 2007, n.
858; Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7407; Sez. V, 10 luglio 2000, n. 3860), non
può tuttavia il Collegio non considerare che, in sede di esame dell'appello a
suo tempo proposto dal Ministero dell'Interno, non vi sarebbe ragione di
disattendere l'iter logico seguito nella sentenza in contestazione.
Invero, la gravità dell'episodio rilevato dal nucleo operativo radiomobile dei
carabinieri della compagnia di Bologna Borgo Panigale -secondo i quali, come si
legge nella relazione in data 30 marzo 1999, nel corso di un servizio di
prevenzione e repressione dei reati connessi allo sfruttamento della
prostituzione, è stato sorpreso l'assistente di polizia di Stato ###############
intento a consumare un rapporto sessuale con una prostituta a bordo di un'auto
di servizio (sostanzialmente ammesso, nell'immediatezza del fatto, dal
ricorrente)- non appare certo ridimensionata, nella sua valenza disciplinare,
dalle successive giustificazioni fornite dall'incolpato nel corso del
procedimento (essersi incontrato con una confidente per ragioni di servizio).
Alla stregua delle esposte ragioni va respinto il ricorso.
Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle
spese di giudizio.
P.Q.###############
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente
pronunciando sul ricorso, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.