Cons. Stato Sez. IV, 24-03-2010, n. 1709

Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con determinazione n. 115791 del 12 aprile 2005, il Ministero delle Finanze ha indetto un concorso, per l'anno 2005, di 58 allievi finanzieri del. contingente ordinario, per il reclutamento riservato a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliario nel Corpo della Guardia di Finanza.

L'aspirante allievo finanziere G.V., superata la prova preliminare culturale, è stato convocato presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposto agli accertamenti di idoneità attitudinale e alla visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici.

Giudicato non idoneo, l'aspirante ha proposto ricorso al T,A.R. per la Calabria; eccependo violazioni di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

L'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, ha proposto istanza di regolamento di competenza, indicando il T. A.R. per il Lazio come giudice competente a decidere la controversia.

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. adito ha dichiarato manifestamente infondato il proposto regolamento di competenza e, nel merito, ha disposto una. verificazione, a cura del Dott. G.S. Dirigente medico, a riposo, della Polizia di Stato - in ordine all'accertamento dell'idoneità del ricorrente all'arruolamento nel Corpo quale allievo finanziere.

Ritenendo la sentenza di primo grado illegittima ed errata sottovari profili, l'Amministrazione ne chiede la riforma

Preliminarmente l'Amministrazione appellante rileva l'erroneità della decisione del T.A.R., in punto di individuazione del giudice amministrativo competenza.

Il primo giudice ha ritenuto la propria competenza respingendo l'istanza di regolamento dell'Amministrazione con l'argomento che " E' sufficiente osservare al riguardo che la vicenda sottoposta alla cognizione di questa Sezione attiene alla idoneità del ricorrente alla partecipazione al concorso" de quo" ed è, pertanto, atto che appartiene,in quanto riferentesi al singolo concorrente, alla competenza di questo Tribunale avendo riguardo alla residenza del ricorrente medesimo".

Senonchè è indubbio che il provvedimento impugnato è relativo ad una procedura concorsuale, i cui effetti si esplicano su tutto il territorio nazionale.

Ne consegue,pertanto, che il giudice competente a conoscere della causa, ai sensi dell' articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve essere individuato nel. T.A.R. per il Lazio, con sede in Roma, e non in quello periferico, erroneamente adito dal ricorrente.

A tal fine, va tenuto presente che ciò trova ampia e consolidata conferma nella giurisprudenza di questo Consesso per la quale, in presenza di atto emesso da organo centrale dello Stato, avente effetto su tutto il territorio nazionale, la competenza spetta al T.A.R. Lazio, con sede in Roma, a nulla rilevando il criterio della residenza del ricorrente, del tutto estraneo, del resto, alla prescrizione contenuta nell'art.3 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 (C. di S.:, Sez. VI, 28.11.1992, n. 942; C. di S., Sez. IV, 23.01.1993 n. 108; C. di S., Sez. IV, decisione n. 6433/2002; C. di S., Sez, IV, 13.01.2004, n. 2770/2004; C. di S., Sez. IV, 28.10.2005 decisione n. 7198).

Del tutto erronea si appalesa quindi la impugnata sentenza.

Per completezza, essendo questione assorbita all'esito della rilevata incompetenza, e con riferimento alla contestazione ad opera dell'Amministrazione appellante della disposta verificazione sulle capacità psicoattitudinali del ricorrente, occorre poi evidenziare che nei casi in cui l'espletamento del procedimento amministrativo imponga l'adozione di atti a contenuto tecnico e le situazioni debbano essere valutate con riferimento a parametri prestabiliti da parte di organi tecnici specificatamente nominati - come avviene per l'accertamento dei requisiti di idoneità attitudinale per la partecipazione ad un concorso di militare sottufficiale, è evidente che il mezzo istruttorio utilizzato in sede giurisdizionale, qualunque esso sia, non possa prescindere dalla verifica diretta degli accertamenti eseguiti dall'Amministrazione con i propri organi accertatori dotati di apposita specializzazione, non potendosi ammettere una rinnovata valutazione disancorata da quella già svolta in tale sede e che prescinda dai presupposti della disciplina del caso.

(in tal senso, Cons. St., Sez. V. 12.09.1992 n. 787, secondo cui "i risultati relativi agli accertamenti tecnici non sono sindacabili in sede di legittimità con riferimento ai loro contenuti"; Cons. St., Sez. III, 23.02.1998, parere n. 1049, secondo cui "i criteri di valutazione seguiti nell "espletamento degli accertamenti relativi all'idoneità psicoattitudinale sono espressione di ampia discrezionalità tecnica, non censurabile in sede di legittimità,- se non per macroscopici vizi di illogicità ed incongruenzà'; Cons. St., Sez. III, 08.01.2002, parere n. 2132, secondo cui "A tal fine non appaiono rilevanti gli accertamenti sostenuti privatamente, tenuto conto delle specificità richieste per il servizio nella Guardia di finanza, così. che la valutazione dei profili psicoattitudinali, oltre ad impingere aspetti squisitamente di merito tecnicodiscrezionale, deve essere effettuata dalle apposite commissioni derivate nel bando di concorso e composte da personale che è munito di specifiche professionalità ".

L'appello in conclusione deve essere accolto.

Non v'è luogo alla statuizione sulle spese del giudizio non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara che la competenza del T.A.R. del Lazio sede di Roma in ordine al ricorso di primo grado.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Gaetano Trotta, Presidente

Goffredo Zaccardi, Consigliere

Armando Pozzi, Consigliere

Bruno Mollica, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere, Estensore