LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO

nella persona del Consigliere dott.ssa --- in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, a norma dell’art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

ha pronunciato, nella udienza del giorno 10 marzo 2010, con l’assistenza del Segretario, sig.ra ---- in rappresentanza dell’INPDAP, non comparsa la difesa del ricorrente, la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n. 3579 del Registro di Segreteria, promosso dal signor ----, nato OMISSIS, residente in OMISSIS, elettivamente domiciliato in ---- che lo rappresenta e lo difende nel presente giudizio, con ricorso avverso il provvedimento dell’INPDAP n. 238 in data 5 giugno 2009.

RITENUTO IN FATTO

Con il presente gravame il ricorrente, Ispettore Superiore della Guardia Forestale a riposo, cessato per dimissioni il 1° agosto 1997, ha impugnato il decreto indicato in oggetto - con il quale l’Amministrazione ha respinto la domanda di pensione privilegiata da lui inoltrata il 20 maggio 2009, in quanto presentata oltre il termine perentorio quinquennale di cui all’art.14 comma 1 L. 274/1991 - chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Allo scopo, il ricorrente ha rappresentato di avere contratto in servizio e per causa di servizio la patologia “deficit superiore dell’apparato locomotore superiore”, riconosciuta ascrivibile alla 7° categoria con verbale della CMO di Verona n. 4248 del 21 settembre 1998: di conseguenza, con istanza del 20 maggio 2009, egli aveva chiesto all’I.N.P.D.A.P. la concessione di pensione privilegiata, ai sensi dell’art. 67 D.P.R.1092/1973, ricevendone diniego con l’impugnato provvedimento poichè l’istanza era stata ritenuta intempestiva, ex art. 14 L.274/1991.

Il ricorrente evidenzia quindi in questa sede che, innanzitutto, l’art. 14 L. n. 274/1991 andrebbe interpretato nel senso che l’interessato sia tenuto a presentare, in un termine di cinque anni dal collocamento a riposo, la richiesta di constatazione della dipendenza dell’infermità dal servizio, e non la domanda pensionistica, come avviene per il personale statale ai sensi dell’art.169 D.P.R.1092/1973, ed in tal senso cita Corte dei conti Sez. giur. Lazio n. 246 del 26 febbraio 2009, che ha considerato condizione sufficiente la intervenuta constatazione della dipendenza da causa di servizio entro il termine quinquennale; inoltre, sostiene che, pur essendo divenuto dipendente della Provincia Autonoma di Trento a norma della L.P. 31/1977 (mentre in precedenza era dipendente statale ex D.Lgs. 12 marzo 1948 n. 804), e pur essendo perciò transitato alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali, egli continuerebbe ad essere assoggettato alla disciplina statale recata dal D.P.R. n.1092 del 1973. Infatti, da un lato, il personale del Corpo forestale è transitato nei ruoli di altre amministrazioni solo per effetto della L. 36/2004, successiva al suo congedo; dall’altro, gli artt. 61, commi 2 e 3, e 75 del citato D.P.R. n. 1092 del 1973 equiparerebbero il personale forestale al personale militare ai fini del trattamento pensionistico privilegiato. Pertanto, la concessione del trattamento privilegiato al personale forestale non presupporrebbe né la presentazione della domanda di pensione entro cinque anni dal collocamento a riposo - trovando applicazione non l’art. 14 della L. 274/1991, bensì l’art.169 citato, che impone di chiedere entro il quinquennio solo la constatazione della dipendenza dell’infermità dal servizio, non la concessione di pensione - né il requisito dell’inidoneità al servizio, ai sensi dell’art. 67 D.P.R.1092/1973, come ritenuto da giurisprudenza formatasi sull’argomento.

Il ricorrente ha sollevato infine questione di legittimità costituzionale dalla disposizione in esame, per disparità di trattamento e violazione del diritto a pensione (ex art. 3 e 38 Cost.) rispetto ai dipendenti forestali non transitati nei ruoli provinciali e quindi non amministrati dalla C.P.D.E.L, nell’ipotesi di ritenuta applicabilità dell’art. 14 citato, e della sua interpretazione nel senso della necessità di proporre nel termine quinquennale la domanda pensionistica, e non la semplice constatazione della dipendenza dell’infermità dal servizio; per la stessa ragione ha prospettato la disparità di trattamento rispetto agli altri dipendenti del Corpo Forestale rispetto a quelli alle dipendenze dalla Provincia Autonoma di Trento, ove si ritenesse che la condizione ostativa all’accoglimento della domanda potesse essere l’art. 33 del R.D. 3 marzo 1938, n. 638.

Con memoria depositata l’8 febbraio c.a. il difensore del ricorrente ha ricordato la sentenza n. 5/2003 di questa Sezione giurisdizionale, che ha ritenuto applicabile l’art. 67 D.P.R. 1092/1973 ad un dipendente provinciale del servizio forestale; l’art. 52 L.P. Trento n. 31 del 5.11.1977, che equipara espressamente il personale del Servizio provinciale forestale al personale statale del Corpo forestale; la circolare INPDAP n. 27 del 25.7.2007, che equipara gli appartenenti al Corpo forestale al personale militare in genere ai fini dell’applicazione del D.P.R. n.1092/1973; la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Lazio 1394/2008, Sez. Veneto n.1080/2008 ed altre) e la circolare n.23 del 24.6.2002 dell’I.N.P.D.A.P., secondo cui anche per i dipendenti degli enti locali il titolo giuridico del collocamento a riposo non esclude il diritto a pensione privilegiata se all’atto del pensionamento l’interessato era concretamente inidoneo al servizio.

Con memoria depositata il 25 febbraio c.a. l’I.N.P.D.A.P. ha chiesto il rigetto della domanda per inammissibilità ed infondatezza, ed ha eccepito in subordine la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione non riscossi, chiedendo comunque la eventuale liquidazione degli accessori del credito ai sensi del D.M. n. 352 del 1° settembre 1998; ha sottolineato che, in primo luogo, il ricorrente era iscritto alla C.P.D.E.L. in quanto dipendente provinciale, ed in quanto tale assoggettato alla disciplina della Cassa previdenziale, in specie all’art. 14 L. 274/1991, e non alla normativa statale recata dal D.P.R.1092/1973; pertanto, essendo stata presentata la domanda di pensione dopo 12 anni dal collocamento a riposo, essa sarebbe intempestiva, e renderebbe del tutto legittimo l’impugnato provvedimento.

In secondo luogo, pur riconoscendo il contrasto giurisprudenziale formatosi all’interno di questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, l’Istituto previdenziale ha ricordato che l’art. 2 del T.U. n. 1092/73 esclude, nel caso specifico, l’applicabilità del disposto del successivo art. 169 agli iscritti CPEDL, quali il ricorrente, senza che le norme da lui invocate possano derogare al principio, in quanto l’art. 31 della L.P. n. 31 del 1977 disciplina unicamente il trattamento retributivo del personale forestale transitato nei ruoli provinciali, e non quello pensionistico, la cui disciplina è costituzionalmente riservata allo Stato, e che l’idoneità al servizio riconosciuta dalla CMO impedirebbe comunque il riconoscimento del diritto a pensione; la diversità di disciplina sarebbe poi del tutto ragionevole alla luce di quanto già evidenziato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 558/88.

Alla odierna udienza la dott.ssa @@@@@@@ per l’INPDAP ha richiamato le difese scritte, insistendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Si evidenzia innanzitutto che con l’impugnato provvedimento l’INPDAP non ha negato la pensione privilegiata al ricorrente perché egli era cessato dal servizio per dimissioni volontarie, o perché era idoneo al servizio all’atto del collocamento a riposo, ma solo per intempestività della domanda.

Pertanto, considerata la mancanza di una previa pronunzia amministrativa sul punto, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 71 lett.b R.D. n.1038/1933, non si possono in questa sede esaminare la questione della concedibilità di pensione privilegiata in presenza di un titolo di cessazione dal servizio diverso dall’inabilità, né la questione della sussistenza o meno della inidoneità al servizio all’atto del collocamento a riposo.

Pertanto, l’oggetto del provvedimento impugnato e della controversia qui in esame si concentra sulla questione della disciplina pensionistica applicabile al personale forestale dipendente dalla Provincia autonoma di Trento. Secondo il ricorrente, considerando che le infermità che lo affliggono sono state constatate dalla CMO di Verona dopo un anno dalla cessazione dal servizio, sarebbe applicabile quella prevista per gli ex-dipendenti statali dall’art. 169 del D.P.R. 1092/1973, che sancisce che “la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte”; secondo l’INPDAP, si dovrebbe invece fare riferimento alla normativa che disciplina la fattispecie nei confronti degli ex-dipendenti degli enti locali in precedenza amministrati dalla C.P.D.E.L., e, più precisamente, all’art. 14 della L. 274 dell’8 agosto 1991, che disciplina le Casse pensioni degli Istituti di previdenza, e secondo il quale “la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità dev’essere presentata alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza (…) nel termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell’iscritto o del pensionato”. Pertanto, in quest’ultimo caso, la decadenza è collegata alla mancata presentazione della domanda di pensione nel termine quinquennale, mentre nella disciplina prevista dal T.U. n. 1092/73 detto termine si riferisce alla sola istanza di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte in servizio.

2) Sulla questione della disciplina applicabile al personale forestale della Provincia Autonoma di Trento sussiste in effetti, un contrasto giurisprudenziale nell’ambito di questa stessa Sezione giurisdizionale di Trento, recentemente risolto nel senso dell’applicabilità della normativa CPDEL (cfr. sentenze di questa stessa Sezione n. 64 del 17-12-2009 e n. 1 del 21 gennaio 2010).

Infatti, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R.1092/1973 “Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta: a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti”: da ciò consegue l’inapplicabilità del disposto di cui all’art. 169 del D.P.R.1092/1973 alla fattispecie, in quanto il ricorrente è iscritto alla ex C.P.D.E.L., con la conseguente applicabilità delle previsioni normative ad essa riferibili, tra cui l’art. 14 della L. 274/91.

Non può neppure ritenersi che le norme invocate dal ricorrente, sull’equiparazione tra personale forestale e personale militare, deroghino a questo principio, in quanto la qualificazione dei forestali come personale “statale” e l’assoggettamento allo stato giuridico ed economico di quest’ultimo può avere rilievo solo ai fini del trattamento di attività, e non di quello pensionistico, disciplinato dalle speciali leggi in materia previdenziale. Inoltre, si deve ricordare che nella Provincia autonoma di Trento il personale forestale era transitato nei ruoli provinciali ai sensi della L.P. n.31 del 5.11.1977, motivo per cui il ricorrente era dipendente provinciale già dal 1977.

Ne’ si può ritenere che il D.P.R. n.1092/1973 si applichi al personale forestale in forza del principio di equiparazione con il personale militare addetto a servizi di polizia: infatti, come già indicato da questa stessa Sezione con sentenza n. 64/2009, “è vero che il personale dei corpi di polizia “smilitarizzati” continua ad essere equiparato, ai fini della pensione privilegiata, al personale militare, in virtù di speciali disposizioni di legge (cfr. ad esempio l’art. 5 comma 6 D.L. 387/1987 per la Polizia di Stato): in particolare, è vero che, ai sensi del D.P.R.1092/1973, al personale del Corpo forestale “si applicano le disposizioni del presente capo” (cfr. art.61) ovvero “le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari” (cfr. art.75), come del resto riconosciuto anche nella circolare INPDAP citata dal ricorrente. Tuttavia, l’art. 61 e 75 del D.P.R.1092/1973, da un lato, si riferiscono solo al personale forestale rimasto nei ruoli statali, non a quello transitato in diverse gestioni previdenziali (in forza del predetto articolo 2); dall’altro, estendono le disposizioni sui dipendenti statali al Corpo forestale limitatamente al capo II del titolo III ed al titolo IV della Parte I  (sul trattamento di pensione), non al titolo II della Parte II (sulla liquidazione delle pensioni) cui appartiene l’art.169, il quale resta quindi escluso dal rinvio”.

A ciò si aggiunga che la legge provinciale di Trento n. 31 del 5 novembre 1977, nel provvedere al primo inquadramento nei ruoli provinciali del personale forestale transitato all’ente locale, ne disciplinava solo il trattamento retributivo, non quello pensionistico, e quindi non apportava alcuna deroga al principio di cui all’art. 2 citato: pertanto, l’equiparazione tra personale forestale della Provincia autonoma ed il personale forestale statale attiene solo allo stato giuridico ed economico-retributivo, e non al trattamento di pensione.

Infatti, ai sensi dell’art.117 Cost. previgente e dell’art.117 lett. o) Cost. vigente, esorbitava ed esorbita dalla competenza legislativa provinciale la disciplina della previdenza obbligatoria, motivo per cui la legge provinciale non avrebbe potuto disciplinare il regime pensionistico generale dei propri dipendenti in deroga alle disposizioni del D.P.R.1092/1973; non è quindi possibile un’interpretazione analogico-estensiva dell’art. 52 anche in merito al trattamento pensionistico dei dipendenti forestali della Provincia, che apporterebbe un’inammissibile deroga a disposizioni di legge statali.

3) Non si può, inoltre, affermare un’irragionevole disparità di trattamento dei forestali transitati nei ruoli provinciali, e quindi amministrati dalla C.P.D.E.L., assoggettati ad un termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione, rispetto ai forestali rimasti nei ruoli statali, ovvero rispetto ai dipendenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile, per i quali la legge fissa un termine di decadenza solo per la constatazione della infermità e non per la domanda di pensione.

Infatti, la diversa disciplina è del tutto ragionevole, perché nel sistema del D.P.R. 1092/1973 il soggetto che accertava la dipendenza ai fini dell’equo indennizzo era lo stesso che erogava la pensione, ovvero il Ministero di appartenenza, mentre tale identità non sussisteva nel sistema degli enti locali, nel quale l’accertamento di dipendenza, effettuato ai fini dell’equo indennizzo, non poteva vincolare il diverso soggetto giuridico, ovvero la Cassa Dipendenti E.L. - oggi l’I.N.P.D.A.P. - che doveva concedere la pensione privilegiata sulla base di accertamenti effettuati ex novo e sulla base di pareri diversi da quelli acquisiti in precedenza, a norma dell’art. 12 L. 274/1991. In tali termini si è espressa la Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 658 del 1988, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 33 ult. co R.D.L. 680 del 3 marzo 1938 e dell’art. 7 comma 2 L. n. 379 dell’11 aprile 1955, che prevedevano un termine triennale per la presentazione della domanda di pensione privilegiata per i dipendenti degli enti locali, consentita senza limite di tempo ai dipendenti statali dall’art. 169 T.U. n. 1092/73, evidenziando che, a differenza dello Stato che eroga la prestazione nei confronti di propri dipendenti, gli istituti di Previdenza presso il Ministero del tesoro, amministrando soltanto il rapporto di quiescenza relativo ai rapporti d'impiego di dipendenti di enti locali, hanno l’onere di compiere tempestive indagini in ordine ai presupposti di fatto del trattamento privilegiato senza restare necessariamente vincolati dagli accertamenti compiuti dagli enti datori di lavoro, estranei all’obbligazione pensionistica.

Ciò premesso, la procedura di liquidazione della pensione privilegiata del ricorrente rimane disciplinata dalle disposizioni regolanti la C.P.D.E.L., e quindi presuppone la presentazione di una domanda nel quinquennio dalla cessazione dal servizio, ai sensi del citato art. 14 L. 274/1991.

Poiché la domanda di pensione privilegiata è stata invece presentata nel 2009, ovvero ben oltre cinque anni dopo il collocamento a riposo, il ricorrente è decaduto dal diritto alla pensione privilegiata ed il ricorso in esame deve essere respinto.

4) La complessità giuridica della questione e la presenza di contrasti giurisprudenziali nell’ambito di questa stessa Sezione sull’applicabilità delle norme C.P.D.E.L. costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che consentono l’integrale compensazione delle spese tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., ed impongono la fissazione di un termine di quindici giorni per il deposito della sentenza, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..

PER  QUESTI  MOTIVI

Il Giudice Unico presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal signor M. V. ed iscritto al n. 3579 del Registro di Segreteria per le pensioni civili.

Spese compensate.

Dispone il deposito della sentenza nel termine di 15 giorni.

Così deciso in Trento, il giorno 10 marzo 2010.

Ai sensi dell’art. 52 del D.leg.vo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, e, se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

Depositata in Segreteria il 17 marzo 2010.

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TRENTO Sentenza 7 2010 Pensioni 17-03-2010