IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 19-05-2010, n. 6916
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

A. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, gli odierni ricorrenti - tutti ex assistenti tecnici forestali, oggi funzionari direttivi tecnici forestali - hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto 20.04.2007 con cui il Presidente della Regione, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della l.r. 22 febbraio 2007, n. 4, ha stabilito le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

Deducono, in punto di diritto, le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione: della l.r. n. 4 del 2003 (recte: del 2007); degli artt. 1, 2 e 8 del D. Lgs. n. 155 del 2001 e ss.mm. e ii.; dell'art. 3 della Costituzione e del principio di uguaglianza - eccesso di potere per disparità di trattamento.

I ricorrenti si dolgono che l'impugnato decreto, in asserita violazione della menzionata normativa regionale, anziché istituire un unico ruolo, abbia disciplinato il personale direttivo in due differenti ruoli: quello dei Commissari del Corpo forestale della Regione Siciliana; quello dei funzionari direttivi che svolgono attività tecnicoscientifica, tecnicostrumentale.

Avrebbe, inoltre, articolato detto ultimo personale in maniera differente, rispetto al Corpo Forestale dello Stato, attribuendo funzioni diverse, a seconda del ruolo di inquadramento, negando al personale inquadrato nel ruolo dei funzionari direttivi che svolgono attività tecnicoscientifica, tecnicostrumentale le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, invece attribuite al personale del ruolo dei Commissari.

2) Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 4 del 2003 (recte: del 2007) sotto altro profilo - eccesso di potere per disparità di trattamento.

L'art. 40 del decreto presidenziale impugnato avrebbe creato indebitamente due diverse scale gerarchiche, finendo per escludere parte del personaletra cui i ricorrenti - dal Corpo Forestale della Regione Siciliana.

3) Violazione e falsa applicazione: della l.r. n. 4 del 2003 (recte: del 2007); degli artt. 1, 2 e 8 del D. Lgs. n. 155 del 2001 e ss.mm. e ii.; dell'art. 3 della Costituzione e del principio di uguaglianza - eccesso di potere per disparità di trattamento.

Lamentano i ricorrenti la diversificata disciplina dei criteri di accesso alle figure apicali dei due diversi ruoli, con particolare riferimento alla previsione, per i primi, del requisito previsto per l'accesso dall'esterno (diploma di laurea: art. 16 decreto), non previsto per l'accesso alla qualifica apicale dei secondi (art. 35 decreto).

B. - Per resistere al gravame, si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale intimato.

C. - Acquisizioni documentali sono state disposte con ordinanza presidenziale istruttoria n. 137 del 28.09.2007: eseguita dall'Amministrazione onerata con il deposito dei documenti richiesti in data 05.11.2007.

D. - Con articolata memoria difensiva prodotta in vista della pubblica udienza, la Presidenza della Regione e l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - subentrato, quanto al Corpo Forestale Regionale, in tutti i rapporti già facenti capo all'intimato Assessorato Agricoltura e Foreste - hanno preliminarmente chiesto l'estromissione dal giudizio della Presidenza, in quanto estranea alla controversia; nel merito, hanno controdedotto alle addotte censure, chiedendo la reiezione del gravame.

E. - Alla pubblica udienza del 24 marzo 2010, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
Motivi della decisione

1. Viene all'esame del Collegio il ricorso avverso il decreto con cui il Presidente della Regione Siciliana, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della l.r. 22 febbraio 2007, n. 4, ha stabilito le competenze, l'ordinamento professionale, l'articolazione in posizioni all'interno delle rispettive categorie e l'organico del personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

1.1. Va preliminarmente disattesa la richiesta di estromissione della Presidenza della Regione dal presente giudizio, formulata dalla difesa erariale in seno alla memoria difensiva depositata in data 11.03.2010.

Invero, sebbene il provvedimento impugnato riguardi l'ambito proprio del personale del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, facente capo, in atto, all'Assessorato Territorio ed Ambiente (che ha una sua autonoma soggettività giuridica a rilevanza esterna: cfr. Cass. Civ., SS.UU., 23 febbraio 1995, n. 2080; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 maggio 2002, n. 1097), la controversia coinvolge profili ordinamentali ed operativi di ordine generale, che non possono non "interessare" l'Amministrazione regionale nel suo complesso e quindi la posizione soggettiva del Presidente della Regione, titolare di un potere regolamentare, di cui si contesta, nella specie, il concreto esercizio.

2. Ciò premesso, può ora procedersi all'esame del merito del gravame, il quale si presenta infondato.

2.1. Con il primo motivo di censura i ricorrenti lamentano che il decreto impugnato avrebbe disciplinato, in contrasto con la l.r. n. 4 del 2007, due distinti ruoli, con relativa attribuzione, asseritamente illegittima, di funzioni diversificate.

L'assunto è privo di giuridico pregio.

Dalla lettura dell'art. 1, comma 1, della citata l.r. n. 4/07, si evince chiaramente che il legislatore regionale ha inteso istituire tre diversi ruoli:

1. il primo - non direttamente coinvolto dalle censure di parte ricorrente - disciplinato dalla lettera a), relativo al personale non direttivo;

2. il secondo, disciplinato dalla lettera b), per il personale direttivo sostanzialmente corrispondente al personale, espletante funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, contemplato dal richiamato art. 1 del D. lgs. n. 155 del 2001;

3. il terzo, disciplinato - peraltro, in maniera originale rispetto alla normativa nazionale di riferimento - dalla lettera c), per il personale precedentemente inquadrato nella figura dell'ex assistente tecnico forestale,

stabilendo che:

1. "Nelle more della riforma del Corpo forestale della Regione siciliana, in attuazione del riordino delle carriere di cui all'articolo 76 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla legge 6 marzo 1992, n. 216 e alle norme concernenti il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale della Regione siciliana sono istituiti:

a) per il personale non direttivo, i ruoli di cui agli articoli 1, 2, 7, 13, 25, 30, 34 e 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;

b) per il personale direttivo, i ruoli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;

c) per il personale direttivo ex assistente tecnico forestale, i ruoli dei funzionari direttivi tecnici forestali articolati in analogia con quanto previsto per il personale di cui alla lettera b) del presente comma".

Stante il chiaro tenore letterale della norma regionale appena riportata, il decreto presidenziale, nel disciplinare i due diversi ruoli, risulta del tutto rispettoso del dettato legislativo, di cui costituisce norma regolamentare di attuazione.

Vale la pena precisare, sul punto, che la norma statale richiamata (art. 1 d. lgs. n. 155 del 2001), nell'istituire il ruolo dei Commissari - di cui i ricorrenti non fanno parte - e nel precisarne le qualifiche, ha avuto cura di evidenziare che la disposizione fa riferimento al "personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia", sostanzialmente corrispondente, infatti, al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato.

Con la conseguenza che la contestata disciplina regolamentare dei due distinti ruoli del personale direttivo risulta rispondente al dettato normativo sopra riportato, e ne costituisce fedele applicazione.

Se, dunque, come appena chiarito, è la stessa l.r. n. 4 del 2007 - di cui si assume, a torto, la violazione - ad avere istituito i separati ruoli del personale direttivo (Commissari) e dei "funzionari direttivi tecnici forestali" ex assistenti tecnici forestali (cfr. art. 1, lettera c cit,), e ad avere stabilito l'articolazione degli stessi "in analogia" a quanto previsto dalla precedente lettera b) e, quindi, in analogia a quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 155 del 2001, la concreta articolazione effettuata dall'impugnato decreto appare rispettosa anche del criterio dell'analogia.

Ed invero, avendo la Regione Siciliana potestà legislativa esclusiva in materia (cfr. art. 14 Statuto), le norme statali possono trovare ingresso solo in quanto espressamente richiamate; né sussiste in capo al legislatore regionale l'obbligo di conformarsi alle singole norme, bensì ai criteri e ai principi, cui lo stesso si è autovincolato (cfr. art. 1 l.r. n. 4 del 2007), facendo un chiaro riferimento al criterio dell'analogia.

Detto criterio, invero, non potendo certamente farsi coincidere con un processo di identificazione con il parametro normativo utilizzato, comporta per il legislatore la possibilità di effettuare i necessari adeguamenti.

Ora, considerato che nella specie si tratta solo di accertare il rispetto della norma regionale, che si assume violata, si ritiene di dovere affermare che il decreto impugnato si sia mosso nel rispetto della normativa.

Va considerato, in particolare, che l'articolazione all'interno del ruolo di cui alla lettera c) è avvenuta, tra l'altro, nel rispetto della logica del citato d. lgs. n. 155/01, in quanto in quella fonte normativa è stata creata una tripartizione all'interno del ruolo (commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario capo forestale; vice questore aggiunto forestale), alla quale corrisponde sostanzialmente l'articolazione interna al ruolo dei "funzionari direttivi tecnici forestali" censurata, la quale, infatti, risulta:

"Funzionario direttivo tecnico forestale; Funzionario direttivo tecnico forestale capo; Funzionario direttivo tecnico forestale superiore" (art. 32 decreto); non potendo, ovviamente, il decreto riprodurre pedissequamente il dettato normativo statale, il quale - vale la pena evidenziarlo - non conosce il ruolo - cui appartengono i ricorrenti - istituito in maniera differenziata dal legislatore regionale nel legittimo esercizio della potestà normativa esclusiva.

Lamenta, altresì, parte ricorrente che detta differenziazione in ruoli separati avrebbe comportato, illegittimamente, l'attribuzione di funzioni diverse in relazione al ruolo di inquadramento, riferendosi in particolare alla mancata attribuzione al ruolo dei "funzionari direttivi tecnici forestali" delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, invece, attribuite ai ruoli del personale direttivo (commissari) equiparato a quello di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 155 del 2001.

Ora, valendo quanto già sopra affermato, è di tutta evidenza che, una volta chiarito che la diversificazione dei due ruoli costituisce il logico corollario della norma regionale applicata, ulteriore conseguenza, sul piano applicativo, non può che essere la diversificazione delle funzioni e delle prerogative strettamente connesse all'espletamento delle funzioni di polizia, riconosciute, nel solco della disciplina regionale previgente, solo al personale con qualifica (ormai soppressa) di "sottufficiale" e di "guardia forestale"; laddove nessun altro dipendente, seppure incardinato nell'ampia organizzazione del Comando Corpo Forestale, ne ha ricevuto la relativa attribuzione.

Il motivo risulta, quindi, infondato.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso non merita adesione.

In primo luogo, non è ben chiaro quale sia il pregiudizio concreto ed attuale che, in tesi, deriverebbe ai ricorrenti dalla istituzione di diversificate scale gerarchiche; di talché potrebbe dubitarsi della sussistenza, in ordine a tale doglianza, dell'ineludibile condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c..

In ogni caso, risulta per tabulas che i ricorrenti, a seguito della riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, realizzata con la l.r. n. 19 del 2008 e con il D. P. Reg. n. 12 del 2009, fanno parte del "Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana", incardinato nella struttura dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, di cui fanno parte sia gli appartenenti al Corpo Forestale vero e proprio, sia tutto il personale che, come i ricorrenti, con lo stesso collabora a vario titolo.

2.3. Anche l'ultima doglianza non merita accoglimento.

Lamentano i ricorrenti la diversificata disciplina dei criteri di accesso alle figure apicali dei due diversi ruoli - commissari; funzionari direttivi tecnici forestali - con particolare riferimento alla previsione, per i primi, del requisito previsto per l'accesso dall'esterno (diploma di laurea: art. 16 decreto), non previsto per l'accesso alla qualifica apicale dei secondi (art. 35 decreto).

In tale prospettazione, detta differenza inciderebbe sull'accesso alla carriera dirigenziale, nella considerazione che l'art. 8 del D. Lgs. n. 155 del 2001 limita l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo Forestale dello Stato solo ai soggetti in possesso di una laurea, i quali rivestano la qualifica non inferiore a quella di vice questore aggiunto, o abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale.

La censura è per un verso inammissibile; per altro verso, infondata.

Si presenta inammissibile, in quanto i ricorrenti, tutti inquadrati nel (diverso) ruolo dei funzionari direttivi tecnici forestali, e quindi non facenti parte del ruolo disciplinato dall'art. 1, lettera c),l.r. 4/2007, non sono portatori di alcun interesse concreto ed attuale a far valere tale censura, atteso che, né in atto, né in una prospettiva di progressione di carriera, fanno parte del diverso ruolo con qualifica apicale "vice questore aggiunto forestale": non sussiste, pertanto, uno degli inprescindibili presupposti per l'applicazione della norma invocata (rivestire la qualifica di vice questore aggiunto forestale o avere maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale).

La censura si presenta, inoltre, priva di pregio giuridico, atteso che presuppone la diretta ed immediata applicazione, nei confronti di personale della Regione Siciliana, di una norma - l'art. 8 del D. Lgs. n. 155 del 2001 - concernente una materia oggetto di potestà legislativa esclusiva della Regione Siciliana.

Ma, anche a ritenere che detta norma sia direttamente applicabile - il che, per quanto detto, è da escludere - in ogni caso, appartenendo i ricorrenti ad un altro ruolo, sebbene in pari categoria D (cfr. decreto impugnato, artt. 37 e 39), non si vede quale interesse abbiano a fare valere presunti vizi afferenti a due diversi processi di progressione all'interno di ruoli nettamente differenziati.

6. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e deve, quindi, essere respinto.

7. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e ss. mm. e ii., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della resistente amministrazione regionale, che liquida in complessivi Euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre oneri accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Maria Cappellano, Referendario, Estensore

Anna Pignataro, Referendario