IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott.
Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTA la segnalazione con la quale l'architetto XY lamenta l'illecita
diffusione di dati "di natura riservata e personale" - quali i numeri
delle utenze telefoniche oggetto di intercettazione da parte
dell'Autorità giudiziaria - in relazione alla pubblicazione, in forma
integrale, sui siti internet "www.casadellalegalita.org" e
"www.genovaweb.org" dell'ordinanza di applicazione della misura
cautelare della custodia in carcere emessa il 9 dicembre 2008 nei
confronti del segnalante dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Firenze;
VISTA la richiesta del 13 luglio 2009 con la quale questa Autorità, al
fine di definire l'istruttoria preliminare sulla segnalazione, ha
chiesto al sig. Christian Abbondanza, presidente dell'associazione "Casa
della legalità e della cultura", titolare dei siti (d'ora in avanti:
"Associazione"), di far pervenire ogni informazione utile al fine della
valutazione della liceità del trattamento dei dati personali effettuato
con la pubblicazione dell'ordinanza e di comunicare l'eventuale adesione
spontanea alla richiesta avanzata dal segnalante di cessazione del
trattamento dei dati effettuato attraverso la diffusione del
provvedimento;
VISTA la nota del 30 luglio 2009 a mezzo della quale l'Ufficio di
Presidenza dell'Associazione ha dato riscontro alla richiesta,
sottolineando che "la pubblicazione integrale e senza alcuna modifica
dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 9 dicembre 2008 ( … ) a
carico dell'arch. XY non rappresenta minimamente alcuna violazione della
privacy";
VISTA la richiesta di informazioni del 1° settembre 2009 formulata
dall'Autorità al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze, in relazione allo stato del procedimento giudiziario nel quale
il segnalante risulta indagato, al fine di verificare l'ottemperanza a
quanto disposto dall'art. 114 c.p.p.;
VISTA la nota del 14 settembre 2009 con la quale il Procuratore della
Repubblica ha rappresentato che "l'ordinanza in esame costituisce atto
del quale non è imposto alcun riserbo o segreto posto che tali ultime
guarentigie non assistono documenti che siano portati formalmente a
conoscenza della persona indagata";
VISTA la comunicazione del 24 novembre 2009 con la quale è stato dato
avviso all'Associazione e all'architetto XY dell'avvio del procedimento
amministrativo, funzionale all'adozione di un provvedimento del Collegio
del Garante, con specifico riferimento alla diffusione dei dati
personali del segnalante e delle altre persone citate nel testo
dell'ordinanza, costituiti da luoghi e date di nascita, indirizzi dei
luoghi di residenza e domicilio, codici fiscali e numeri di utenze
telefoniche;
VISTE le ulteriori deduzioni del 10 febbraio 2010 con le quali
l'Associazione ha ribadito la legittimità della diffusione del
provvedimento;
RILEVATO che il trattamento in questione, manifestandosi nella forma
dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad
una vicenda di interesse per la collettività, ricade nella fattispecie
disciplinata dagli artt. 136 e ss. del Codice, che estende l'ambito
applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati
personali in ambito giornalistico anche a ogni altra attività di
manifestazione del pensiero implicante trattamento di dati personali,
effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente
l'attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c) del d. lg. 30
giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali,
di seguito "Codice");
CONSIDERATO che il trattamento dei dati per finalità di manifestazione
del pensiero può essere effettuato in assenza delle garanzie previste
dall'art. 27 per i dati giudiziari e senza il consenso dell'interessato
previsto dagli artt. 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto comunque dei
principi di essenzialità dell'informazione, pertinenza e non eccedenza
(art. 137, commi 1, lett. b), 2 e 3 del Codice);
CONSIDERATO che la menzionata ordinanza, pubblicata integralmente sui
siti internet "www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org", nel
riferire i testi delle intercettazioni telefoniche effettuate nel corso
delle indagini, riporta i numeri delle utenze telefoniche, nonché
l'indicazione degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e i
codici fiscali delle persone che hanno in uso dette utenze;
RITENUTO che, fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero
da parte dell'Associazione – che può esplicarsi anche mediante la
pubblicazione di documentazione a supporto delle argomentazioni e delle
tesi sostenute –, la diffusione dei menzionati dati del segnalante e
delle altre persone citate nel testo dell'ordinanza, effettuata
attraverso la pubblicazione in forma integrale del provvedimento,
travalica la finalità informativa perseguita e non trova giustificazione
sul piano del rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione
previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 del codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio
dell'attività giornalistica (allegato A1 al Codice), nonché del
principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati,
trattandosi di informazioni, di natura strettamente personale,
sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare
compiutamente la vicenda giudiziaria in esame;
RITENUTA, alla luce delle considerazioni svolte, l'illiceità del
trattamento effettuato dall'Associazione "Casa della legalità e della
cultura" attraverso la diffusione sui siti "www.casadellalegalita.org" e
"www.genovaweb.org" dei dati personali contenuti nella menzionata
ordinanza del 9 dicembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Firenze, costituiti dai numeri delle utenze
telefoniche, dagli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dai
codici fiscali del segnalante e delle altre persone citate nel testo del
provvedimento;
RITENUTO che va, quindi, disposto nei confronti dell'Associazione "Casa
della legalità e della cultura", ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143
comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice, il divieto
dell'ulteriore trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti
"www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org";
RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il
presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione penale di cui
all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui
all'art. 162, comma 2ter del medesimo Codice;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE
a) dichiara illecito il trattamento effettuato dall'Associazione "Casa
della legalità e della cultura" attraverso la diffusione sui siti
"www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org" dei dati personali
contenuti nell'ordinanza citata in motivazione, costituiti dai numeri
delle utenze telefoniche, dagli indirizzi dei luoghi di residenza e
domicilio e dai codici fiscali del segnalante e delle altre persone
citate nel testo del provvedimento giudiziario;
b) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154,
comma 1, lett. d) del Codice, dispone nei confronti dell'Associazione
"Casa della legalità e della cultura" il divieto dell'ulteriore
trattamento di tali dati mediante diffusione sui siti
"www.casadellalegalita.org" e "www.genovaweb.org";
c) dispone che l'Associazione dia conferma a questa Autorità
dell'avvenuto adempimento entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricezione del presente provvedimento.
Roma, 29 settembre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli