Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2010, n. 5167
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

1. Il luogotenente ##################### ##################### impugnava davanti al TAR del Lazio, Sezione di #####################, il parere negativo in data 13/12/04 reso dal Comando generale della Guardia di Finanza in merito alla domanda da lui avanzata volta al riconoscimento dell'indennità d'impiego nel supporto logistico ed addestrativo del personale del contingente di mare, istituita ex art. 66 secondo comma del DPR 16/3/99 n. 254.

2. Esponeva di essere in servizio presso il Comando provinciale della Guardia di finanza di ##################### ed impiegato presso la sezione amministrazione con compiti di capo sezione amministrazione e gestore del contante, occupandosi di tutto ciò che attiene alla gestione del "portafoglio" del Comando e gestendo il pagamento degli stipendi dei militari sia di terra sia di mare. Riteneva di essere in possesso del requisito previsto dalla norma per accedere alla indennità in questione, rappresentato dall'impiego esclusivo nei reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale.

3. Nelle more del giudizio il T.L.A. Lazio ed Umbria gli riconosceva l'indennità in argomento dalla data di emanazione, da parte del Comando generale- Direzione di amministrazione, della circolare n. 291023 datata 18/12/2006 che, al punto 13 lett.h) di fatto equipara la carica amministrativa rivestita dal ricorrente di gestore del contante alla specializzazione di contabile, individuata dalla vigente circolare n. 120930 del 17/7/06 del Comando generale quale requisito soggettivo necessario all'erogazione dell'indennità in questione.

4. IL TAR Lazio, Sezione di #####################, con la sentenza n. 903/08, gli riconosceva il diritto alla indennità di imbarco(ex art. 4 L. n. 78/83) in virtù dell'art. 66 del DPR n. 254 del 1999, sin dall'inizio e non solo dal momento in cui, con circolare della Guardia di finanza, si era equiparata la figura del gestore contabile al cassiere.

5. Appella l'Amministrazione dell'Economia e delle finanze, sostenendo che all'epoca della richiesta e anteriormente alla circolare n. 291023 del 2006 il militare non era in possesso del requisito soggettivo. La circolare, invero, costituirebbe atto amministrativo costitutivo dell'invocato diritto.

6. Si è costituito il sig. ##################### contestando la fondatezza dell'appello. 1. Il luogotenente ##################### ##################### impugnava davanti al TAR del Lazio, Sezione di #####################, il parere negativo in data 13/12/04 reso dal Comando generale della Guardia di Finanza in merito alla domanda da lui avanzata volta al riconoscimento dell'indennità d'impiego nel supporto logistico ed addestrativo del personale del contingente di mare, istituita ex art. 66 secondo comma del DPR 16/3/99 n. 254.

2. Esponeva di essere in servizio presso il Comando provinciale della Guardia di finanza di ##################### ed impiegato presso la sezione amministrazione con compiti di capo sezione amministrazione e gestore del contante, occupandosi di tutto ciò che attiene alla gestione del "portafoglio" del Comando e gestendo il pagamento degli stipendi dei militari sia di terra sia di mare. Riteneva di essere in possesso del requisito previsto dalla norma per accedere alla indennità in questione, rappresentato dall'impiego esclusivo nei reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale.

3. Nelle more del giudizio il T.L.A. Lazio ed Umbria gli riconosceva l'indennità in argomento dalla data di emanazione, da parte del Comando generale- Direzione di amministrazione, della circolare n. 291023 datata 18/12/2006 che, al punto 13 lett.h) di fatto equipara la carica amministrativa rivestita dal ricorrente di gestore del contante alla specializzazione di contabile, individuata dalla vigente circolare n. 120930 del 17/7/06 del Comando generale quale requisito soggettivo necessario all'erogazione dell'indennità in questione.

4. IL TAR Lazio, Sezione di #####################, con la sentenza n. 903/08, gli riconosceva il diritto alla indennità di imbarco(ex art. 4 L. n. 78/83) in virtù dell'art. 66 del DPR n. 254 del 1999, sin dall'inizio e non solo dal momento in cui, con circolare della Guardia di finanza, si era equiparata la figura del gestore contabile al cassiere.

5. Appella l'Amministrazione dell'Economia e delle finanze, sostenendo che all'epoca della richiesta e anteriormente alla circolare n. 291023 del 2006 il militare non era in possesso del requisito soggettivo. La circolare, invero, costituirebbe atto amministrativo costitutivo dell'invocato diritto.

6. Si è costituito il sig. ##################### contestando la fondatezza dell'appello.

7. L'appello è stato inserito nei ruoli di udienza del 18 maggio 2010 e trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

1. Oggetto della presente controversia è il riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità d'impiego operativo nel supporto logistico del servizio navale, cosi" come previsto dall'art.66, comma 2, del DPR 16/3/99 n. 254.

2. Al personale della Guardia di finanza compete l'indennità di imbarco prevista dall'art. 4 della L. 23/3/1983 n. 78("Aggiornamento della L. 5 maggio 1976 n. 187 relativa alle indennità operative del personale militare), secondo criteri, misure e modalità stabilite dal DPR 11/10/88.

Il successivo articolo 66 del DPR 16/3/99 n. 254(Recepimento dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamenti civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordine manto militare relativi al quadriennio normativo 19982001 ed al biennio economico 19981999)ha modificato il criterio di attribuzione di tale indennità, prevedendo che essa compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato.

Le modalità applicative del citato articolo 66 sono state dettate con la circolare n. 283106 del 21/8/03 del Comando generale e con la successiva circolare n. 129030 del 17/7/06 del IV Reparto- ufficio navale.

La prima delle menzionate circolari prevede che per avere diritto all'emolumento in trattazione, i militari interessati devono essere in possesso congiuntamente dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati nella circolare stessa.

Nell'ambito dei primi, ha ritenuto che corrispondessero al requisito soggettivo tutte le specializzazioni specifiche del Servizio navale e le specializzazioni del contingente ordinario assimilabili alle prime ed in particolare, per quanto qui interessa, quella di "contabile" assimilabile a "Furiere preposto alle gestione del contante".

Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, essi sono dalla medesima circolare individuati nell'effettivo impiego, in modo esclusivo, nei comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale.

Emerge, da quanto sopra, che in prima applicazione dell'art. 66 cit. l'appellato non era in possesso del requisito soggettivo della specializzazione, elemento necessario per fruire del beneficio economico di cui si discute.

Lo è divenuto solo successivamente, in virtù della sopravvenuta circolare n. 291023 del 18 dicembre 2006, che, al punto 13 lett.h), ha equiparato la carica amministrativa di Gestore del contante rivestita dall'appellato e la specializzazione di contabile, costituente requisito soggettivo utile all'erogazione dell'indennità in questione.

Sussistendo anche l'elemento oggettivo, costituito dall'effettivo impiego presso il Comando provinciale della Guardia di finanza di #####################, rientrante negli Enti previsti dall'All.2 alla circolare n. 120930/05 del Comando generale della Guardia di finanza, correttamente è stata attribuita al militare, con provvedimento recante data 13/2/07, l'indennità in questione dalla data di emanazione, da parte del Comando generale- Direzione di Amministrazione, della circolare n. 291023 datata 18 dicembre 2006.

Invero, antecedentemente non era configurabile alcun diritto patrimoniale in capo al militare.

E', invero, pacificamente affermato in giurisprudenza, che ove il diritto patrimoniale del dipendente pubblico trovi origine non nella legge, che semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo conformano e che assumono, perciò, la natura di atti costitutivi(Cons. Stato, VI Sez., n. 365 del 5/3/97), le previsioni di legge non hanno effetto automatico, ma richiedono l'adozione di atti costitutivi che spostano alla data della loro adozione il diritto alla corresponsione delle somme(IV Sez., n. 5909/02).

Ciò ricordato, deve escludersi, nel caso in esame, che il diritto alla indennità d'imbarco potesse nascere senza la mediazione di atti amministrativi, ai quali va quindi riconosciuto il carattere autoritativo proprio degli atti che definiscono la posizione di un pubblico dipendente all'interno dell'ente di appartenenza. Ne consegue che il diritto alla indennità in parola non può considerarsi venuto in essere dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha previsto l'estensione al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale.

3.. Il ricorso in appello va, pertanto, accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, accoglie l'appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di I grado.

Spese del doppio grado compensate fra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.