Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2010, n. 5167
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Il luogotenente ##################### ##################### impugnava davanti
al TAR del Lazio, Sezione di #####################, il parere negativo in data
13/12/04 reso dal Comando generale della Guardia di Finanza in merito alla
domanda da lui avanzata volta al riconoscimento dell'indennità d'impiego nel
supporto logistico ed addestrativo del personale del contingente di mare,
istituita ex art. 66 secondo comma del DPR 16/3/99 n. 254.
2. Esponeva di essere in servizio presso il Comando provinciale della Guardia di
finanza di ##################### ed impiegato presso la sezione amministrazione
con compiti di capo sezione amministrazione e gestore del contante, occupandosi
di tutto ciò che attiene alla gestione del "portafoglio" del Comando e gestendo
il pagamento degli stipendi dei militari sia di terra sia di mare. Riteneva di
essere in possesso del requisito previsto dalla norma per accedere alla
indennità in questione, rappresentato dall'impiego esclusivo nei reparti
logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale.
3. Nelle more del giudizio il T.L.A. Lazio ed Umbria gli riconosceva l'indennità
in argomento dalla data di emanazione, da parte del Comando generale- Direzione
di amministrazione, della circolare n. 291023 datata 18/12/2006 che, al punto 13
lett.h) di fatto equipara la carica amministrativa rivestita dal ricorrente di
gestore del contante alla specializzazione di contabile, individuata dalla
vigente circolare n. 120930 del 17/7/06 del Comando generale quale requisito
soggettivo necessario all'erogazione dell'indennità in questione.
4. IL TAR Lazio, Sezione di #####################, con la sentenza n. 903/08,
gli riconosceva il diritto alla indennità di imbarco(ex art. 4 L. n. 78/83) in
virtù dell'art. 66 del DPR n. 254 del 1999, sin dall'inizio e non solo dal
momento in cui, con circolare della Guardia di finanza, si era equiparata la
figura del gestore contabile al cassiere.
5. Appella l'Amministrazione dell'Economia e delle finanze, sostenendo che
all'epoca della richiesta e anteriormente alla circolare n. 291023 del 2006 il
militare non era in possesso del requisito soggettivo. La circolare, invero,
costituirebbe atto amministrativo costitutivo dell'invocato diritto.
6. Si è costituito il sig. ##################### contestando la fondatezza
dell'appello. 1. Il luogotenente ##################### #####################
impugnava davanti al TAR del Lazio, Sezione di #####################, il parere
negativo in data 13/12/04 reso dal Comando generale della Guardia di Finanza in
merito alla domanda da lui avanzata volta al riconoscimento dell'indennità
d'impiego nel supporto logistico ed addestrativo del personale del contingente
di mare, istituita ex art. 66 secondo comma del DPR 16/3/99 n. 254.
2. Esponeva di essere in servizio presso il Comando provinciale della Guardia di
finanza di ##################### ed impiegato presso la sezione amministrazione
con compiti di capo sezione amministrazione e gestore del contante, occupandosi
di tutto ciò che attiene alla gestione del "portafoglio" del Comando e gestendo
il pagamento degli stipendi dei militari sia di terra sia di mare. Riteneva di
essere in possesso del requisito previsto dalla norma per accedere alla
indennità in questione, rappresentato dall'impiego esclusivo nei reparti
logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale.
3. Nelle more del giudizio il T.L.A. Lazio ed Umbria gli riconosceva l'indennità
in argomento dalla data di emanazione, da parte del Comando generale- Direzione
di amministrazione, della circolare n. 291023 datata 18/12/2006 che, al punto 13
lett.h) di fatto equipara la carica amministrativa rivestita dal ricorrente di
gestore del contante alla specializzazione di contabile, individuata dalla
vigente circolare n. 120930 del 17/7/06 del Comando generale quale requisito
soggettivo necessario all'erogazione dell'indennità in questione.
4. IL TAR Lazio, Sezione di #####################, con la sentenza n. 903/08,
gli riconosceva il diritto alla indennità di imbarco(ex art. 4 L. n. 78/83) in
virtù dell'art. 66 del DPR n. 254 del 1999, sin dall'inizio e non solo dal
momento in cui, con circolare della Guardia di finanza, si era equiparata la
figura del gestore contabile al cassiere.
5. Appella l'Amministrazione dell'Economia e delle finanze, sostenendo che
all'epoca della richiesta e anteriormente alla circolare n. 291023 del 2006 il
militare non era in possesso del requisito soggettivo. La circolare, invero,
costituirebbe atto amministrativo costitutivo dell'invocato diritto.
6. Si è costituito il sig. ##################### contestando la fondatezza
dell'appello.
7. L'appello è stato inserito nei ruoli di udienza del 18 maggio 2010 e
trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
1. Oggetto della presente controversia è il riconoscimento del diritto a
beneficiare dell'indennità d'impiego operativo nel supporto logistico del
servizio navale, cosi" come previsto dall'art.66, comma 2, del DPR 16/3/99 n.
254.
2. Al personale della Guardia di finanza compete l'indennità di imbarco prevista
dall'art. 4 della L. 23/3/1983 n. 78("Aggiornamento della L. 5 maggio 1976 n.
187 relativa alle indennità operative del personale militare), secondo criteri,
misure e modalità stabilite dal DPR 11/10/88.
Il successivo articolo 66 del DPR 16/3/99 n. 254(Recepimento dell'accordo
sindacale per le forze di polizia ad ordinamenti civile e del provvedimento di
concertazione delle Forze di polizia ad ordine manto militare relativi al
quadriennio normativo 19982001 ed al biennio economico 19981999)ha modificato il
criterio di attribuzione di tale indennità, prevedendo che essa compete, nella
misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di polizia effettivamente
impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico- addestrativi a
supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale
imbarcato.
Le modalità applicative del citato articolo 66 sono state dettate con la
circolare n. 283106 del 21/8/03 del Comando generale e con la successiva
circolare n. 129030 del 17/7/06 del IV Reparto- ufficio navale.
La prima delle menzionate circolari prevede che per avere diritto all'emolumento
in trattazione, i militari interessati devono essere in possesso congiuntamente
dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati nella circolare stessa.
Nell'ambito dei primi, ha ritenuto che corrispondessero al requisito soggettivo
tutte le specializzazioni specifiche del Servizio navale e le specializzazioni
del contingente ordinario assimilabili alle prime ed in particolare, per quanto
qui interessa, quella di "contabile" assimilabile a "Furiere preposto alle
gestione del contante".
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, essi sono dalla medesima circolare
individuati nell'effettivo impiego, in modo esclusivo, nei comandi e reparti
logistico- addestrativi a supporto del dispositivo navale.
Emerge, da quanto sopra, che in prima applicazione dell'art. 66 cit. l'appellato
non era in possesso del requisito soggettivo della specializzazione, elemento
necessario per fruire del beneficio economico di cui si discute.
Lo è divenuto solo successivamente, in virtù della sopravvenuta circolare n.
291023 del 18 dicembre 2006, che, al punto 13 lett.h), ha equiparato la carica
amministrativa di Gestore del contante rivestita dall'appellato e la
specializzazione di contabile, costituente requisito soggettivo utile
all'erogazione dell'indennità in questione.
Sussistendo anche l'elemento oggettivo, costituito dall'effettivo impiego presso
il Comando provinciale della Guardia di finanza di #####################,
rientrante negli Enti previsti dall'All.2 alla circolare n. 120930/05 del
Comando generale della Guardia di finanza, correttamente è stata attribuita al
militare, con provvedimento recante data 13/2/07, l'indennità in questione dalla
data di emanazione, da parte del Comando generale- Direzione di Amministrazione,
della circolare n. 291023 datata 18 dicembre 2006.
Invero, antecedentemente non era configurabile alcun diritto patrimoniale in
capo al militare.
E', invero, pacificamente affermato in giurisprudenza, che ove il diritto
patrimoniale del dipendente pubblico trovi origine non nella legge, che
semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo
conformano e che assumono, perciò, la natura di atti costitutivi(Cons. Stato, VI
Sez., n. 365 del 5/3/97), le previsioni di legge non hanno effetto automatico,
ma richiedono l'adozione di atti costitutivi che spostano alla data della loro
adozione il diritto alla corresponsione delle somme(IV Sez., n. 5909/02).
Ciò ricordato, deve escludersi, nel caso in esame, che il diritto alla indennità
d'imbarco potesse nascere senza la mediazione di atti amministrativi, ai quali
va quindi riconosciuto il carattere autoritativo proprio degli atti che
definiscono la posizione di un pubblico dipendente all'interno dell'ente di
appartenenza. Ne consegue che il diritto alla indennità in parola non può
considerarsi venuto in essere dalla data di entrata in vigore della legge che ne
ha previsto l'estensione al personale specializzato delle Forze di Polizia
effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logistico-
addestrativi a supporto del dispositivo navale.
3.. Il ricorso in appello va, pertanto, accolto, con conseguente riforma della
sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese e gli onorari del
doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, accoglie l'appello
indicato in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
rigetta il ricorso di I grado.
Spese del doppio grado compensate fra le parti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.