REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso, iscritto al n. 56878 P.M. del registro di Segreteria, promosso da E. G. – rappresentato e difeso dall’avv. S- è elettivamente domiciliato – avverso la nota n. 39702, datata 03.08.2006, del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Toscana della Guardia di Finanza e l’INPDAP.

            Nella pubblica udienza del  24.03.2010, uditi l’avv. -

            Visti gli atti ed i documenti della causa;

            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;

            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;

            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205

FATTO

1.         Il ricorrente – già in servizio nella G. di F. con il grado di maresciallo maggiore, fino al 30.10.1981 - con istanza del 19.07.2006, chiedeva che il suo trattamento economico fosse equiparato, ai fini pensionistici, a quello degli ispettori della Polizia di Stato, ai sensi della legge n. 216/1992.

            Ricevutane risposta negativa, presentava motivato ricorso giurisdizionale, qui pervenuto il 28.03.2007.

2.         Il competente Comando della G. di F., costituitosi con nota del 09/03/2010, chiede il rigetto del ricorso.

            L’INPDAP di Arezzo, a sua volta, eccepisce il difetto di legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di spesa.

3.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale entrambe le parti si riportano agli atti - questo Giudice ha deciso la causa dando lettura del relativo dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione stessa.

DIRITTO

            La questione dedotta in giudizio (il diritto dei sottufficiali appartenenti alla Guardia di Finanza, in servizio al momento dell’entrata in vigore della legge n. 121/1981 e cessati anteriormente al 1° gennaio 1992, di ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, sulla base dell’equiparazione al trattamento stabilito per i pari grado della Polizia di Stato) dopo ripetuti contrasti giurisprudenziali, è, ora, risolta nel senso della non spettanza del richiesto beneficio. In merito, questo Giudice Unico richiama, ai sensi dell’art. 132/4 c.p.c., condividendone le articolate motivazioni, i principi desumibili dalla più recente giurisprudenza d’appello, tra cui, da ultima, la sentenza n. 15/2010 della 2^ sezione.

            Questa autorità giudicante, pertanto, deve affermare l’infondatezza della domanda ed il rigetto del ricorso.

            In relazione ai pregressi, difformi orientamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 56878 P.M.), proposto dal sig. E. G. nei confronti della G. di F. e dell’INPDAP, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso stesso.

            Spese compensate.

Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 24.03.2010.

                                                                            

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 121 2010 Pensioni 01-04-2010