Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - L'ispettore della Guardia di finanza #####################, in servizio
presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo ##################### con
sede in #####################, aspirando per motivi di assistenza familiare ad
essere assegnato al Comando Compagnia di ##################### (località più
vicina al paese di residenza del nucleo familiare di origine, in data 4 gennaio
2007 presentava al Comandante regionale apposita domanda di trasferimento.
La domanda veniva respinta ed il predetto, avendo presentato osservazioni
direttamente al Comandante regionale, non rispettando la linea gerarchica,
veniva sottoposto a procedimento disciplinare e, senza che gli fosse inflitta
una sanzione, in data 9 agosto 2007 veniva trasferito d'ufficio al Primo Nucleo
Operativo di #####################.
In relazione a ciò faceva presente che gli orari di servizio gli avrebbero reso
ancora più difficili i compiti assistenziali svolti per la sua famiglia, ed
anche il suo diretto comandante chiedeva che fosse trattenuto nel reparto di
appartenenza, ma il trasferimento veniva confermato.
2. - In seguito l'ispettore C. formulava istanze di accesso ai documenti in
possesso dell'Amministrazione relativi alla situazione delle piante organiche
dei reparti interessati sia dal suo trasferimento d'ufficio, sia dal negato
trasferimento a richiesta, tenuto conto che nel 2009 egli si trovava al primo
posto della graduatoria di mobilità per la destinazione di
#####################, ma nonostante ciò non aveva ottenuto quanto richiesto.
In data 15 giugno 2009 presentava una istanza di accesso che veniva accolta solo
in parte e, durante l'accesso, ribadiva di voler conoscere in particolare
l'esito del procedimento disciplinare; in data 21 luglio 2009 inoltrava
un'ulteriore istanza di accesso ai documenti; in relazione a tali istanze
presentava poi ricorso al T.A.R. ##################### - #####################
il quale, con sentenza n. 2430 del 14 ottobre 2009, lo dichiarava inammissibile
per la parte relativa all'ultima richiesta (non essendo ancora trascorso il
termine assegnato) e lo accoglieva per il resto motivando che "deve ritenersi
prevalente l'esigenza dell'interessato di acquisire notizie indispensabili
all'attivazione di eventuali iniziative giurisdizionali".
3. - Nel frattempo il Comando Regionale, con atto del 10 agosto 2009, gli negava
l'accesso alla documentazione da ultimo richiesta riguardante in particolare le
"carte periodiche concernenti le piante organiche trasmesse mensilmente a
codesto Comando regionale ##################### dal Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo ##################### #####################, dal Comando
Provinciale #####################, dal nucleo PT #####################, dal
Gruppo ##################### e dal 1° Nucleo Operativo, a partire dalla data di
trasferimento "d'autorità" per esigenze di servizio, alla data di ricezione
della presente istanza".
4. - Avverso tale provvedimento negativo l'ispettore C. ha proposto ricorso al
T.A.R. il quale lo ha respinto, con la sentenza n. 2625/2009, oggetto
dell'impugnativa ora in esame, sul presupposto che la richiesta della pianta
organica era stata già in precedenza accolta, mentre l'ostensione degli
ulteriori atti si sarebbe concretizzata in un controllo generalizzato
sull'operato dell'Amministrazione, vietato dall'art. 24, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
5. - L'appellante contesta tali statuizioni in quanto, oltre a contraddire la
precedente sentenza emessa a suo favore (che riguardava gran parte degli atti
ora negati) riguardano anche il mancato accesso ad una circolare che sarebbe
inerente agli interessi che il ricorrente intende tutelare, mentre le "carte
periodiche" si rendono necessarie per ricostruire la situazione di forza di un
reparto ad una determinata data, al fine di verificare la effettiva sussistenza
delle esigenze di servizio poste a base del suo trasferimento d'autorità.
6. - La Sezione ritiene che l'appello sia fondato, apparendo condivisibile
l'assunto del ricorrente sul fatto che l'istanza del 21 luglio 2009 non era, in
realtà, diretta ad effettuare un controllo "generalizzato" dell'attività
amministrativa, essendo protesa, invece, al conseguimento degli elementi
necessari per una eventuale azione giurisdizionale ai fini di assicurare una
adeguata tutela alle pretese avanzate dall'interessato.
Come messo in evidenza dal predetto, infatti, per quanto riguarda le
surricordate "carte periodiche" non si tratta altro che di verificare per tempi
ed ambiti limitati la consistenza del personale dei reparti di interesse; la
richiesta riguarda, d'altronde, elementi parziali e di ambito più limitato
rispetto alla pianta organica di cui alla circolare del Comando Generale n.
121431/08 in data 22 aprile 2008, per la quale era già stata ordinata
l'esibizione con la precedente sentenza del T.A.R. n. 2340/2009: di fronte a
tale pronuncia risulta quindi priva di concreto rilievo anche l'affermazione del
Comando Regionale ##################### secondo cui "le piante organiche sono
sottratte al diritto di accesso ai sensi del D.M. datato 29 ottobre 1996, n.
603, art. 4, lett.f".
7. - L'appello va, pertanto accolto e, in riforma della sentenza appellata, va
ordinato al Comando Regionale ##################### della Guardia di finanza di
consentire al ricorrente l'accesso, con estrazione di copia, degli atti sopra
indicati, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o, se
anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.
8. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
ordina al Comando Regionale ##################### della Guardia di finanza
l'esibizione degli atti richiesti dall'ispettore #####################, con le
modalità ed entro il termine indicato in motivazione.
- condanna l'Amministrazione a rifondere in favore del ricorrente le spese di
ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00
(tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.