Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - L'ispettore della Guardia di finanza #####################, in servizio presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo ##################### con sede in #####################, aspirando per motivi di assistenza familiare ad essere assegnato al Comando Compagnia di ##################### (località più vicina al paese di residenza del nucleo familiare di origine, in data 4 gennaio 2007 presentava al Comandante regionale apposita domanda di trasferimento.

La domanda veniva respinta ed il predetto, avendo presentato osservazioni direttamente al Comandante regionale, non rispettando la linea gerarchica, veniva sottoposto a procedimento disciplinare e, senza che gli fosse inflitta una sanzione, in data 9 agosto 2007 veniva trasferito d'ufficio al Primo Nucleo Operativo di #####################.

In relazione a ciò faceva presente che gli orari di servizio gli avrebbero reso ancora più difficili i compiti assistenziali svolti per la sua famiglia, ed anche il suo diretto comandante chiedeva che fosse trattenuto nel reparto di appartenenza, ma il trasferimento veniva confermato.

2. - In seguito l'ispettore C. formulava istanze di accesso ai documenti in possesso dell'Amministrazione relativi alla situazione delle piante organiche dei reparti interessati sia dal suo trasferimento d'ufficio, sia dal negato trasferimento a richiesta, tenuto conto che nel 2009 egli si trovava al primo posto della graduatoria di mobilità per la destinazione di #####################, ma nonostante ciò non aveva ottenuto quanto richiesto.

In data 15 giugno 2009 presentava una istanza di accesso che veniva accolta solo in parte e, durante l'accesso, ribadiva di voler conoscere in particolare l'esito del procedimento disciplinare; in data 21 luglio 2009 inoltrava un'ulteriore istanza di accesso ai documenti; in relazione a tali istanze presentava poi ricorso al T.A.R. ##################### - ##################### il quale, con sentenza n. 2430 del 14 ottobre 2009, lo dichiarava inammissibile per la parte relativa all'ultima richiesta (non essendo ancora trascorso il termine assegnato) e lo accoglieva per il resto motivando che "deve ritenersi prevalente l'esigenza dell'interessato di acquisire notizie indispensabili all'attivazione di eventuali iniziative giurisdizionali".

3. - Nel frattempo il Comando Regionale, con atto del 10 agosto 2009, gli negava l'accesso alla documentazione da ultimo richiesta riguardante in particolare le "carte periodiche concernenti le piante organiche trasmesse mensilmente a codesto Comando regionale ##################### dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo ##################### #####################, dal Comando Provinciale #####################, dal nucleo PT #####################, dal Gruppo ##################### e dal 1° Nucleo Operativo, a partire dalla data di trasferimento "d'autorità" per esigenze di servizio, alla data di ricezione della presente istanza".

4. - Avverso tale provvedimento negativo l'ispettore C. ha proposto ricorso al T.A.R. il quale lo ha respinto, con la sentenza n. 2625/2009, oggetto dell'impugnativa ora in esame, sul presupposto che la richiesta della pianta organica era stata già in precedenza accolta, mentre l'ostensione degli ulteriori atti si sarebbe concretizzata in un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione, vietato dall'art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. - L'appellante contesta tali statuizioni in quanto, oltre a contraddire la precedente sentenza emessa a suo favore (che riguardava gran parte degli atti ora negati) riguardano anche il mancato accesso ad una circolare che sarebbe inerente agli interessi che il ricorrente intende tutelare, mentre le "carte periodiche" si rendono necessarie per ricostruire la situazione di forza di un reparto ad una determinata data, al fine di verificare la effettiva sussistenza delle esigenze di servizio poste a base del suo trasferimento d'autorità.

6. - La Sezione ritiene che l'appello sia fondato, apparendo condivisibile l'assunto del ricorrente sul fatto che l'istanza del 21 luglio 2009 non era, in realtà, diretta ad effettuare un controllo "generalizzato" dell'attività amministrativa, essendo protesa, invece, al conseguimento degli elementi necessari per una eventuale azione giurisdizionale ai fini di assicurare una adeguata tutela alle pretese avanzate dall'interessato.

Come messo in evidenza dal predetto, infatti, per quanto riguarda le surricordate "carte periodiche" non si tratta altro che di verificare per tempi ed ambiti limitati la consistenza del personale dei reparti di interesse; la richiesta riguarda, d'altronde, elementi parziali e di ambito più limitato rispetto alla pianta organica di cui alla circolare del Comando Generale n. 121431/08 in data 22 aprile 2008, per la quale era già stata ordinata l'esibizione con la precedente sentenza del T.A.R. n. 2340/2009: di fronte a tale pronuncia risulta quindi priva di concreto rilievo anche l'affermazione del Comando Regionale ##################### secondo cui "le piante organiche sono sottratte al diritto di accesso ai sensi del D.M. datato 29 ottobre 1996, n. 603, art. 4, lett.f".

7. - L'appello va, pertanto accolto e, in riforma della sentenza appellata, va ordinato al Comando Regionale ##################### della Guardia di finanza di consentire al ricorrente l'accesso, con estrazione di copia, degli atti sopra indicati, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione.

8. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, ordina al Comando Regionale ##################### della Guardia di finanza l'esibizione degli atti richiesti dall'ispettore #####################, con le modalità ed entro il termine indicato in motivazione.

- condanna l'Amministrazione a rifondere in favore del ricorrente le spese di ambedue i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.