Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2010, n. 5168
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. ##################### del 2004 il T.A.R. per l'Abruzzo ha
accolto il ricorso proposto da sottufficiali della Guardia di Finanza per
ottenere la corresponsione dell'indennità di cui alla legge n. 100 del 1987 in
relazione al loro trasferimento dalla sede di #####################.
Con decisione n. 5351 del 2005 la Sezione ha accolto l'appello proposto dalla
Amministrazione e ha riformato la predetta sentenza, accertando la avvenuta
prescrizione quinquennale del diritto vantato dagli interessati.
Di tale decisione i ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto la
revocazione, ai sensi dell'art. 395 nn. 4 e 5 del codice di procedura civile.
Si è costituita l'Amministrazione, instando per il rigetto della domanda
revocatoria.
All'Udienza del 15 giugno 2010 il ricorso é stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso in revocazione è inammissibile per tardività, in quanto proposto con
atto notificato il 7 novembre 2008 avverso una sentenza pubblicata in data 5
ottobre 2005.
E' noto invece che ai sensi dell'art. 327 del cod. proc. civ. (nel testo
applicabile ratione temporis alla presente controversia) qualora la sentenza
revocanda non sia stata notificata, la revocazione per i motivi indicati nei
numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non può proporsi decorso un anno dalla
pubblicazione della sentenza.
In ogni caso la domanda di revocazione è intrinsecamente inammissibile sotto
entrambi i profili evocati.
Per quanto riguarda l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio
giudicante, giova premettere che per costante giurisprudenza l'errore di fatto
idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c.,
deve consistere in una errata percezione del fatto, di carattere materiale,
oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a
supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo
incontrovertibile.
L'errore deve poi presentare i caratteri della evidenza e della obiettività,
tale da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni
induttive e di indagini ermeneutiche e non deve consistere in un vizio di
assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione
del fatto medesimo.
Applicando questi criteri di riferimento al caso in esame è agevole concludere
che i ricorrenti non allegano in realtà alcun errore revocatorio in cui sia
incorso il giudicante, limitandosi invece essi a contestare in diritto la
congruità dell'iter logico in base al quale la decisione impugnata è pervenuta a
dichiarare applicabile al caso in questione la prescrizione quinquennale anziché
- come ritenuto dal T.A.R.- quella decennale.
In altri termini i ricorrenti, attraverso lo schermo della revocazione, mirano
in realtà ad una inammissibile ripetizione del giudizio di appello.
Per quanto riguarda il preteso contrasto di giudicati basta osservare che il
motivo di cui all'art. 395 n. 5 cod. proc civ. presuppone che tra i due giudizi
vi sia identità di soggetti e di oggetto, laddove nel caso all'esame le sentenze
poste a raffronto sono state pronunciate nei confronti di soggetti diversi.
In conclusione la domanda di revocazione è inammissibile.
Le spese di questa fase del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate
forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. IV, definitivamente
pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in revocazione n. 9552 del 2008.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore dell'Amministrazione di
Euro 3.000,00 (tremila//00) oltre accessori di legge per le spese e gli onorari
di questo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.