ATTI AMMINISTRATIVI
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-08-2010, n. 5449
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - L'odierno appellato, dipendente della Guardia di Finanza con la qualifica di Appuntato, impugnava, con il ricorso di primo grado, il rigetto opposto dall'Amministrazione alla sua richiesta di accesso ad una nota informativa sul suo conto, trasmessa dal Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di ##################### ##################### al Comandante del Reparto di appartenenza #####################. #####################, in relazione al cui contenuto egli era stato convocato da detto Comandante per il giorno 16 luglio 1999 per un colloquio, nel quale questi:

- gli ha rammentato gli obblighi derivanti dal suo status di militare, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dal Comando generale della Guardia di Finanza in materia di attività extraprofessionali, sia per la parte inerente ad eventuali cointeressenze con attività commerciali e sia per quel che concerne le conseguenti interferenze con gli interessi dell'Amministrazione;

- ha ammonito lo stesso ad avere un com#####################mento nella vita privata in linea con i doveri ed i divieti del proprio status;

- lo ha avvisato che, qualora fossero pervenuti ulteriori elementi sul suo conto, sarebbero stati adottati provvedimenti finalizzati a far cessare le situazioni di incompatibilità.

2. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il #####################, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che "l'interessato ha diritto ad avere piena ed effettiva conoscenza dell'atto (richiesto) che lo coinvolge personalmente", non essendo l'atto stesso "relativo all'attività investigativa, ispettiva o di controllo (art. 4, I comma, lett. "a" del DM n. 603/96), ovvero attinente alla identità ed alla gestione delle fonti confidenziali (lett. "d") o all'attività informativa nei settori istituzionali (lett. "e"), né ha chiesto relazioni di servizio ed altri atti o documenti propedeutici all'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza (lett. "g") o documenti del Corpo della Guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio e all'esecuzione del servizio stesso, ovvero relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali (lett. "i")" (pagg. 2 -
3 sent.).

3. - Ha interposto appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sottolineando che "i documenti per i quali si chiede l'accesso non involgono, esclusivamente, dei comportamenti contrastanti con i doveri istituzionali", ma "questioni... relativamente alle quali... non è stato nemmeno avviato formale procedimento disciplinare... (che) necessitano... (di) un approfondito esame da parte degli organi inquirenti sia sotto il profilo tributario che sotto quello della sussistenza di un fumus di reato" (pag. 9 app.).

Si è costituito in giudizio, per resistere, l'appellato.

4. - L'appello è da accogliere.

4.1 - Infatti, se è vero che l'accesso è normativamente subordinato alla titolarità di un interesse alla visione ed alla estrazione di copia degli atti che si connetta ad una situazione giuridicamente tutelata e che è sempre consentito l'accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridicamente tutelati (artt. 22 e 24 l. Tar), pur tuttavia, rileva il Collegio, l'interesse all'accesso recede laddove sia normativamente prevista una segretazione dei documenti, in quanto "suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241" (art. 8, comma 2, primo periodo, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, come novellato dall'art. 16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15).

Contrariamente, invero, a quanto affermato dall'appellato, nell'ipotesi di segregazione di cui alla lettera c) del comma 5 del surrichiamato art. 8 ("nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso... c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini") nessuna garanzia di accesso (prevista soltanto nell'ipotesi di segregazione, di cui alla successiva lettera d), per "i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono") è contemplata in favore dell'interessato "per curare o per difendere i (suoi) stessi interessi giuridici".

Dunque, allorché, come in relazione al caso di specie sufficientemente dedotto ed argomentato dall'Amministrazione, l'attività, cui inerisce il documento oggetto di specifico interesse da parte dell'amministrato, è relativa a fattispecie costituenti possibili ipotesi di "illecito tributario e/o penale" (per le quali vengano in rilevo le lettere a), c), d), g) ed i) del comma 1 dell'art. 4 del D.M. 9 ottobre 1996, il cui disposto è stato dall'Amministrazione assunto a base del contestato diniego), il combinato disposto dell'art. 24 della legge n. 241/1990, dell'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992 e delle disposizioni specificamente dettate dall'Amministrazione delle Finanze per l'individuazione delle categorie di documenti inaccessibili consente all'Amministrazione stessa di legittimamente negare l'accesso a documenti afferenti all'attività di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, almeno fin quando dette attività non vengano ad incidere direttamente e negativamente sul
diritto di difesa dell'odierno appellato, sfociando in procedimenti disciplinari od in fattispecie incriminatrici della condotta dell'interessato sotto il profilo tributario o penale; il che, allo stato, non risulta per il caso portato all'attenzione di questo Giudice.

Ne consegue che solo in tale ultima ipotesi l'inerenza stretta della documentazione in questione con siffatti procedimenti (allo stato qui del tutto in ipotesi quanto al loro sviluppo) ne imporrà l'accesso per soddisfare la necessità per l'interessato di apprestare gli strumenti per una migliore strategia difensiva, ivi compresa ogni eventuale azione a tutela della sua professionalità ed immagine, che dall'ésito dell'attività allo stato legittimamente (si ripete) segretata possa derivare.

5. - Sulla scorta di quanto sopra esposto l'appello dev'essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.

6. - Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellato alla rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di giudizio, liquidandoli in complessivi Euro 3.000,00=, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.