ATTI AMMINISTRATIVI
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-08-2010, n. 5449
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - L'odierno appellato, dipendente della Guardia di Finanza con la qualifica
di Appuntato, impugnava, con il ricorso di primo grado, il rigetto opposto
dall'Amministrazione alla sua richiesta di accesso ad una nota informativa sul
suo conto, trasmessa dal Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di
##################### ##################### al Comandante del Reparto di
appartenenza #####################. #####################, in relazione al cui
contenuto egli era stato convocato da detto Comandante per il giorno 16 luglio
1999 per un colloquio, nel quale questi:
- gli ha rammentato gli obblighi derivanti dal suo status di militare, con
particolare riferimento alle disposizioni emanate dal Comando generale della
Guardia di Finanza in materia di attività extraprofessionali, sia per la parte
inerente ad eventuali cointeressenze con attività commerciali e sia per quel che
concerne le conseguenti interferenze con gli interessi dell'Amministrazione;
- ha ammonito lo stesso ad avere un com#####################mento nella vita
privata in linea con i doveri ed i divieti del proprio status;
- lo ha avvisato che, qualora fossero pervenuti ulteriori elementi sul suo
conto, sarebbero stati adottati provvedimenti finalizzati a far cessare le
situazioni di incompatibilità.
2. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il #####################, con la
sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso, rilevando che
"l'interessato ha diritto ad avere piena ed effettiva conoscenza dell'atto
(richiesto) che lo coinvolge personalmente", non essendo l'atto stesso "relativo
all'attività investigativa, ispettiva o di controllo (art. 4, I comma, lett. "a"
del DM n. 603/96), ovvero attinente alla identità ed alla gestione delle fonti
confidenziali (lett. "d") o all'attività informativa nei settori istituzionali
(lett. "e"), né ha chiesto relazioni di servizio ed altri atti o documenti
propedeutici all'adozione degli atti o provvedimenti dell'Autorità nazionale e
delle altre autorità di pubblica sicurezza (lett. "g") o documenti del Corpo
della Guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio e
all'esecuzione del servizio stesso, ovvero relazioni, rapporti, ed informative
concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali (lett. "i")" (pagg. 2 -
3 sent.).
3. - Ha interposto appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sottolineando che "i documenti per i quali si chiede l'accesso non involgono,
esclusivamente, dei comportamenti contrastanti con i doveri istituzionali", ma
"questioni... relativamente alle quali... non è stato nemmeno avviato formale
procedimento disciplinare... (che) necessitano... (di) un approfondito esame da
parte degli organi inquirenti sia sotto il profilo tributario che sotto quello
della sussistenza di un fumus di reato" (pag. 9 app.).
Si è costituito in giudizio, per resistere, l'appellato.
4. - L'appello è da accogliere.
4.1 - Infatti, se è vero che l'accesso è normativamente subordinato alla
titolarità di un interesse alla visione ed alla estrazione di copia degli atti
che si connetta ad una situazione giuridicamente tutelata e che è sempre
consentito l'accesso a documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o
difendere i propri interessi giuridicamente tutelati (artt. 22 e 24 l. Tar), pur
tuttavia, rileva il Collegio, l'interesse all'accesso recede laddove sia
normativamente prevista una segretazione dei documenti, in quanto "suscettibili
di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241" (art. 8, comma 2, primo periodo, del D.P.R. 27
giugno 1992, n. 352, in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento,
di cui al comma 6 dell'art. 24 citato, come novellato dall'art. 16 della L. 11
febbraio 2005, n. 15).
Contrariamente, invero, a quanto affermato dall'appellato, nell'ipotesi di
segregazione di cui alla lettera c) del comma 5 del surrichiamato art. 8
("nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi
possono essere sottratti all'accesso... c) quando i documenti riguardino le
strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla
repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche
investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di
conduzione delle indagini") nessuna garanzia di accesso (prevista soltanto
nell'ipotesi di segregazione, di cui alla successiva lettera d), per "i
documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di
persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di
cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono") è contemplata in
favore dell'interessato "per curare o per difendere i (suoi) stessi interessi
giuridici".
Dunque, allorché, come in relazione al caso di specie sufficientemente dedotto
ed argomentato dall'Amministrazione, l'attività, cui inerisce il documento
oggetto di specifico interesse da parte dell'amministrato, è relativa a
fattispecie costituenti possibili ipotesi di "illecito tributario e/o penale"
(per le quali vengano in rilevo le lettere a), c), d), g) ed i) del comma 1
dell'art. 4 del D.M. 9 ottobre 1996, il cui disposto è stato
dall'Amministrazione assunto a base del contestato diniego), il combinato
disposto dell'art. 24 della legge n. 241/1990, dell'art. 8 del D.P.R. n.
352/1992 e delle disposizioni specificamente dettate dall'Amministrazione delle
Finanze per l'individuazione delle categorie di documenti inaccessibili consente
all'Amministrazione stessa di legittimamente negare l'accesso a documenti
afferenti all'attività di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica,
almeno fin quando dette attività non vengano ad incidere direttamente e
negativamente sul
diritto di difesa dell'odierno appellato, sfociando in procedimenti disciplinari
od in fattispecie incriminatrici della condotta dell'interessato sotto il
profilo tributario o penale; il che, allo stato, non risulta per il caso portato
all'attenzione di questo Giudice.
Ne consegue che solo in tale ultima ipotesi l'inerenza stretta della
documentazione in questione con siffatti procedimenti (allo stato qui del tutto
in ipotesi quanto al loro sviluppo) ne imporrà l'accesso per soddisfare la
necessità per l'interessato di apprestare gli strumenti per una migliore
strategia difensiva, ivi compresa ogni eventuale azione a tutela della sua
professionalità ed immagine, che dall'ésito dell'attività allo stato
legittimamente (si ripete) segretata possa derivare.
5. - Sulla scorta di quanto sopra esposto l'appello dev'essere accolto e, in
riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.
6. - Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in
dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente
pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in
riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l'appellato alla rifusione di spese ed onorarii del doppio grado di
giudizio, liquidandoli in complessivi Euro 3.000,00=, oltre gli accessori di
legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.