REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                             LA CORTE DEI CONTI              Sent. 524/10

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

in composizione monocratica

IL GIUDICE

dott. Antongiulio Martina

ha pronunciato, nella pubblica udienza del

27 aprile 2010

dando, nella stessa udienza, lettura del dispositivo, di seguito trascritto, la seguente

SENTENZA

sul ricorso,  iscritto al n°19056 del registro di segreteria, proposto dal sig. X #####################,  rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’avv. ---

contro:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Visto il ricorso;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 27 aprile 2010, l’avv. --- per il ricorrente, ed il Maresciallo Aiutante ##################### #####################, in rappresentanza del Comando Generale della Guardia di Finanza. 

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 07.07.2000 e depositato in segreteria il 26.09.2000,il sig. X #####################, Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, collocato in congedo in data 31.12.1996, dolendosi che nel trattamento pensionistico in godimento non sia stato applicato “l’aumento del 18% introdotto dall’art. 16 della L.177/1976, all’assegno di funzione di cui all’art. 1 della L. 468/1987, pur comprendendolo fra le voci che compongono la pensione”, ha adito questa Sezione giurisdizionale regionale per sentire accertare il diritto di esso istante “a godere, ai fini del calcolo della pensione, dell’aumento del 18% previsto dall’art. 16 della L. 166/1977 sull’assegno di funzione, introdotto dall’art. 1 comma IX, della L. 468/1987, previo annullamento, ove ritenuto necessario, di tutti gli atti che si pongano in contrasto con la pretesa fatta valere” e “condannare le amministrazioni intimate all’adeguamento della pensione in godimento ed alla corresponsione degli arretrati maturati ed a maturarsi sino alla decisione del ricorso, interessati e rivalutati come per legge sino all’integrale soddisfo”, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Con memoria del 09.03.2010, pervenuta in segreteria il 17.03.201, si è costituita la Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Puglia, il quale ha concluso chiedendo che “il ricorso sia respinto, fatte salve le spese, perché infondato” ed ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione quinquennale in relazione ai maggiori ratei eventualmente dovuti,

Quindi, all’odierna udienza, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, confermandone le conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

E' appena il caso di premettere, ai fini di una piana esposizione dei termini della controversia, che l'art. 16 L. 177/1976, che ha sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1.1.1976, l'art. 53 D.P.R. 1092/1973, dopo aver previsto, al primo comma, che ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni e dalle indennità pensionabili previsti dallo stesso comma (sub lettere da a] a c]), integralmente percepiti, è aumentata del 18%, ha disposto, al secondo comma, che “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

Con riferimento all'assegno funzionale, l'ordinamento ne prevede la pensionabilità (art.6, secondo comma, D.L. 387/1987 conv. in L. 472/1987, 4, 1° comma, L. 231/1990), ma non l'inclusione nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18%.

In proposito è appena il caso di rilevare che privo di pregio è l'assunto attoreo per cui nessuna rilevanza potrebbe assumere “la circostanza che l’assegno di cui è causa non sia compreso fra quelli indicati nell'art. 16, comma 1, L. 177/1976, atteso che è stato introdotto  da legge posteriore”, considerato che, così come il legislatore ne ha previsto la pensionabilità, del pari, ove avesse inteso includerlo nella base pensionabile, avrebbe disposto espressamente in tal senso, sicché la circostanza che, per contro, non ne abbia previsto l'inclusione nella base pensionabile, depone univocamente nel senso della sua esclusione.

In conformità all'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte, deve, d'altro canto, negarsi che l'assegno  funzionale - così come l'assegno di parziale omogeneizzazione (previsto per gli ufficiali delle FF.AA. dall’art. 1, ottavo comma, D.L. 379/1987 conv. in L: 468/1987), che ne condivide la medesima struttura e funzione - abbia natura stipendiale, avendo, invece, natura accessoria o additiva dello stipendio.

Né, nel senso della natura stipendiale dell'assegno funzionale, può argomentarsi dalla previsione di cui all'art.6, quarto comma, D.L. 387/1987 conv. in L. 472/1987  (nonché dall’analoga previsione, relativa ai militari della FF.AA. di cui all’art. 1, nono comma, D.L. 379/1987 conv. in L. 468/1987), per cui i relativi importi “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità”.

In proposito si osserva che il carattere propriamente stipendiale della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) deriva dalla composizione del trattamento economico principale dei dipendenti pubblici in due parti, una delle quali è costituita dalla retribuzione tabellare e l'altra dalla retribuzione individuale di anzianità, fissata nel maturato per classi e scatti (cfr. art. 3, primo comma, del D.P.R. 150/1987 relativa al personale della Polizia di Stato esteso al personale degli altri Corpi di Polizia dal D.L. 387/1987 conv. in L. 472/1987, nonché l’analoga previsione, relativa ai militari delle FF.AA. di cui all’art. 1, 3° comma, D.L. 379/1987 conv. in L. 468/1987), e che, quindi, mira a differenziare, nell'ambito della qualifica funzionale unitaria, la posizione economica di ognuno a seconda dell'anzianità di servizio posseduta.

L'assegno funzionale, che viene attribuito a coloro che hanno maturato determinate anzianità di servizio, condivide con la R.I.A. la finalità di essere stato istituito per valorizzare l'anzianità di servizio e per reintrodurre, così, delle differenziazioni retributive legate al riconoscimento della maggiore professionalità acquisita nel tempo.

Così come il legislatore ha avvertito il bisogno di chiarire che gli importi previsti a titolo di assegno funzionale al maturare di determinate anzianità “non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121” (art. 6, quarto comma, D.L. 387/1987 conv. in L. 472/1987) ovvero “non sono cumulabili fra loro” (art.1, nono comma, D.L. 379/1987 conv. in L. 468/1987), così ha voluto precisare che detti assegni sono cumulabili con la R.I.A., legata anch'essa all'anzianità di servizio, ma con l'espressione “si aggiungono” ha inteso specificare che l'assegno funzionale non confluisce nella R.I.A. ma ne permane distinto, ponendovisi accanto e non al suo interno, in posizione di cumulo e non di assorbimento, per cui le suddette voci retributive stanno le uno accanto alle altre senza perdere le rispettive autonomia e caratteristiche.

Sicché, evidentemente, l'assegno funzionale non ha natura stipendiale ma di assegno accessorio, sia pure pensionabile, e, pertanto, non essendone stata dichiarata espressamente l'inclusione nella base pensionabile, ai sensi dell'art. 16 della L. 177/1976, non può essere aumentato del 18% (si cfr. Sez. giur. Toscana n°762/1998).

Né, nel senso dell'inclusione nella base pensionabile, può attribuirsi alcun rilievo alla natura retributiva del suddetto emolumento.

Com'è noto, la nozione di retribuzione comprende, di regola, il complesso degli emolumenti che il dipendente riceve in modo fisso e continuativo come corrispettivo della prestazione, ivi compresi i compensi non occasionali (cfr. C.d.S. Sez. VI, 12.04.1986 n°317, Sez. VI, 28.11.1987 n°929, Sez. VI 20.06.1985 n°329, Sez. VI 25.01.1980 n°70) ed ha, pertanto, una latitudine maggiormente comprensiva dello stipendio, che indica l'emolumento periodico corrisposto al dipendente pubblico come corrispettivo principale per la sua prestazione, costituito dalla retribuzione tabellare (C.d.S. Sez. IV, 19.09.1995 n°696), o paga base, e dalla retribuzione individuale di anzianità (C.d.S. Sez. VI, 23.09.1998 n°1282), con esclusione, pertanto, di ogni altro emolumento aggiuntivo.

In altri termini, il concetto di stipendio è un concetto unitario e differisce dalla nozione di retribuzione, che comprende, oltre lo stipendio propriamente detto, anche gli altri emolumenti fissi e continuativi in godimento (C.d.S. Sez. IV, 9.7.1974 n°535, Sez. VI, 9.5.1972 n°207).

La surrichiamata disposizione normativa di cui al primo comma dell'art. 16 L. 177/1976, ai fini della determinazione della base pensionabile ha riguardo non alla “retribuzione” ma allo “stipendio”, nonché agli assegni ed alle indennità ivi (sub lettere da a]) a c]) espressamente contemplati, con elencazione di carattere tassativo, prevedendo, al successivo secondo comma, che nessun altro assegno ed indennità, anche se pensionabile, può essere considerato se la relativa disposizione di legge non ne contempla espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Sicché evidentemente, non è sufficiente che un emolumento sia corrisposto in maniera fissa e ricorrente, ossia abbia carattere retributivo, perché lo stesso possa considerarsi incluso nella base pensionabile, con conseguente maggiorazione del 18%.

In conformità all'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte, che questo giudice reputa pienamente condivisibile, deve, pertanto, escludersi che l'assegno funzionale possa essere incluso nella base pensionabile di cui all’at. 53, primo comma, D.P.R. 1092/1973 con la conseguente maggiorazione del 18% (cfr., ex multis, Sez. Controllo deliberazione 18 maggio 2000 n°52, Sez. giur. Lombardia 13.06.2002 n°1269 Sez. giur. Basilicata, 04.07.2002 n°219).

Il suddetto orientamento ha ricevuto l’autorevole conforto delle SS.RR. di questa Corte che, con sentenza n°9/2006 del 29.09.2006, si sono espresse nel senso che “l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l’analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 , ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53,comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177”.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese considerato che l’Amministrazione resistente  - costituitasi in giudizio a mezzo di un proprio funzionario, senza avvalersi, pertanto, della difesa tecnica - non ha allegato né, tam poco, documentato di aver sopportato spese per la propria difesa in giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

il ricorso,  iscritto al n°19056 del registro di segreteria, proposto dal sig. X ##################### nei confronti del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e del COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, il 27 aprile 2010.

IL GIUDICE

F.to (Antongiulio Martina)

Depositata in Segreteria il 02/09/2010

Il Funzionario di Cancelleria

F.to (dott. Pasquale ARBORE)

SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

PUGLIA

Sentenza

524

2010

Pensioni

02-09-2010