FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 11-11-2010, n. 8022
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia
di Finanza hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la
sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto
dall'appuntato ###############, ha annullato il provvedimento con il quale lo
stesso era stato trasferito d'autorità dal Comando Generale ############### al
Comando Generale ############### della Guardia di Finanza.
A sostegno dell'impugnazione, le Amministrazioni appellanti hanno dedotto:
1) l'insussistenza delle carenze motivazionali ravvisate dal T.A.R. nel
provvedimento impugnato;
2) il contrasto della sentenza di primo grado con i consolidati orientamenti
giurisprudenziali in ordine agli obblighi motivazionali incombenti
all'Amministrazione in caso di trasferimento d'autorità dei militari.
L'appellato ###############, ritualmente costituitosi, si è opposto
all'accoglimento dell'appello, concludendo per la conferma della sentenza
impugnata e comunque riproponendo come segue le ulteriori censure di primo
grado, rimaste assorbite nella decisione di accoglimento:
I) violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, nr. 241, e della
Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 336000/1241/5 del 30
settembre 1992; eccesso di potere per illogicità, violazione del giusto
procedimento, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia (non sussistendo
nella specie ragioni di urgenza idonee a giustificare il mancato rispetto delle
garanzie partecipative dell'interessato);
II) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei
presupposti, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia (essendo stato l'app.
D'###############, per i medesimi fatti, già trasferito da ############### a
###############);
III) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di
motivazione, manifesta ingiustizia (stanti gli esiti del procedimento
disciplinare, nel corso del quale il ricorrente è stato ritenuto meritevole di
conservare il grado);
IV) violazione della Circolare del 12 giugno 1992, nr. 182718; eccesso di potere
per illogicità, sviamento della causa tipica, contraddittorietà, difetto di
motivazione, manifesta ingiustizia (in relazione al mancato rispetto degli
obblighi procedimentali rivenienti dalla ridetta Circolare).
All'esito della camera di consiglio del 30 luglio 2004, questa Sezione ha
accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza
impugnata,
All'udienza del 15 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
1. L'odierno appellato, appuntato ###############, già in servizio presso la
Prima Compagnia di ############### della Guardia di Finanza, è stato sottoposto
a procedimento penale e definitivamente condannato alla pena di due anni
reclusione per il reato di corruzione.
A seguito di detta condanna, oltre a essere sottoposto a procedimento
disciplinare, egli è stato trasferito d'autorità dal Comando Generale
############### al Comando Generale ############### con provvedimento dell'8
marzo 2003, da lui impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio.
In tale sede, con la sentenza odiernamente impugnata il T.A.R. ha accolto il
ricorso sulla base dell'assorbente rilievo della fondatezza della censura di
carente motivazione del provvedimento di trasferimento, ritenendo che dallo
stesso non emergessero le concrete esigenze di servizio che lo avevano
giustificato.
Avverso tale decisione insorgono oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze
e il Comando Generale della Guardia di Finanza con l'appello all'esame della
Sezione.
2. L'appello è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.
3. Ed invero, non può condividersi l'assunto del primo giudice, il quale ha
considerato non dimostrate le esigenze di servizio richiamate a sostegno del
gravato trasferimento d'autorità, reputando insufficiente il richiamo a una, pur
in ipotesi sussistente, situazione di incompatibilità ambientale dipendente
dalla grave condanna penale riportata dal ricorrente.
Al riguardo, va richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale - dal
quale questa Sezione non ravvisa motivo per discostarsi - secondo cui le
esigenze di servizio, sulla base delle quali può essere disposto il
trasferimento d'autorità di un militare, non devono riguardare esclusivamente
necessità organiche o impegni tecnicooperativi, ma possono altresì ricondursi a
tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile
compromissione del prestigio e dell'ordinato svolgimento dei compiti
istituzionali, quali quelle relative ad ipotesi di incompatibilità ambientale
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2008, nr. 4231; id., 12 maggio 2007, nr.
2377; id., 20 marzo 2001, nr. 1677).
Tanto premesso, è pacifica la sussistenza nella fattispecie di esigenze del
genere, tenuto conto che le condotte per le quali il militare trasferito è stato
condannato in sede penale afferiscono a rapporti illeciti con soggetti dediti al
contrabbando di tabacchi nel territorio ###############no, e quindi sono
ragionevolmente idonee a fondare un giudizio di sua incompatibilità ambientale.
Sul punto, non è fuori luogo richiamare anche il pacifico indirizzo in ordine
all'ampia discrezionalità che connota i trasferimenti d'autorità dei militari, e
quindi alla non necessità di una estesa e analitica motivazione a sostegno degli
stessi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, nr. 3227; id., 6 maggio 2010,
nr. 2620; id., 31 dicembre 2007, nr. 6817).
Alla luce dei principi testé richiamati, e tenuto conto delle circostanze di
fatto alla base del trasferimento (certamente ben note all'interessato), non può
in alcun modo ritenersi carente né insufficiente la motivazione addotta a base
del censurato trasferimento.
4. Infondate sono anche le ulteriori doglianze formulate dall'odierno appellato
nel ricorso introduttivo, rimaste assorbite dalla decisione di accoglimento del
ricorso, e che egli ha riproposto nel presente grado con la memoria di
costituzione.
4.1. In primo luogo, è inconferente il richiamo alla pretesa insussistenza di
ragioni di celerità e urgenza idonee a giustificare il mancato rispetto delle
garanzie partecipative dell'interessato di cui alla legge 7 agosto 1990, nr.
241.
Infatti, per consolidata giurisprudenza la non applicabilità della predetta
normativa ai trasferimenti d'autorità dei militari discende dalla loro natura
giuridica di ordini, senza alcuna necessità di verificare le caratteristiche
delle singole specifiche vicende (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, nr.
2929; id., nr. 2377/2007, cit.; id., 24 febbraio 2006, nr. 813; id., 5 luglio
2002, nn. 3693 e 3694).
4.2. In secondo luogo, il trasferimento qui in discussione non può essere
considerato illegittimo per il solo fatto che l'Amministrazione,
nell'immediatezza dell'avvio del procedimento penale a suo carico, avesse già
trasferito l'app. D'############### da ############### a ###############.
Infatti, l'ampia discrezionalità che si è già sottolineato connotare la
valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza di esigenze di
servizio idonee a fondare il trasferimento ben può giustificare una rinnovata
valutazione alla stregua della quale, a distanza di qualche anno e per effetto
del sopravvenire della condanna, sia stata individuata una più generale
incompatibilità ambientale del militare con l'intera Regione ############### (e,
quindi, l'insufficienza del già disposto trasferimento).
4.3. Inconferente è anche il richiamo agli esiti del procedimento disciplinare,
nonché alle ragioni per le quali gli atti di quest'ultimo sono stati annullati
in sede giurisdizionale: a tanto si oppone la riconosciuta diversità e autonomia
dei due procedimenti, essendo il trasferimento per incompatibilità basato su
valutazioni del tutto distinte, non necessariamente presupponenti la commissione
di condotte disciplinarmente rilevanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio
2007, nr. 2904).
4.4. Infine, le considerazioni finora svolte in ordine all'estensione degli
obblighi motivazionali e procedimentali incombenti all'Amministrazione nelle
procedure de quibus non possono essere superate col richiamo a Circolari
adottate dalla stessa Amministrazione, le quali come è noto hanno valore
puramente orientativo e non cogente.
5. Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello dell'Amministrazione va
accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione del
ricorso di primo grado.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso di primo grado.
Condanna l'appellato, appuntato ###############, al pagamento in favore delle
Amministrazioni appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida
in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.