FORZE ARMATE   -   GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 11-11-2010, n. 8022
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno impugnato, chiedendone la riforma previa sospensiva, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso proposto dall'appuntato ###############, ha annullato il provvedimento con il quale lo stesso era stato trasferito d'autorità dal Comando Generale ############### al Comando Generale ############### della Guardia di Finanza.

A sostegno dell'impugnazione, le Amministrazioni appellanti hanno dedotto:

1) l'insussistenza delle carenze motivazionali ravvisate dal T.A.R. nel provvedimento impugnato;

2) il contrasto della sentenza di primo grado con i consolidati orientamenti giurisprudenziali in ordine agli obblighi motivazionali incombenti all'Amministrazione in caso di trasferimento d'autorità dei militari.

L'appellato ###############, ritualmente costituitosi, si è opposto all'accoglimento dell'appello, concludendo per la conferma della sentenza impugnata e comunque riproponendo come segue le ulteriori censure di primo grado, rimaste assorbite nella decisione di accoglimento:

I) violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, nr. 241, e della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 336000/1241/5 del 30 settembre 1992; eccesso di potere per illogicità, violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia (non sussistendo nella specie ragioni di urgenza idonee a giustificare il mancato rispetto delle garanzie partecipative dell'interessato);

II) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia (essendo stato l'app. D'###############, per i medesimi fatti, già trasferito da ############### a ###############);

III) eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia (stanti gli esiti del procedimento disciplinare, nel corso del quale il ricorrente è stato ritenuto meritevole di conservare il grado);

IV) violazione della Circolare del 12 giugno 1992, nr. 182718; eccesso di potere per illogicità, sviamento della causa tipica, contraddittorietà, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia (in relazione al mancato rispetto degli obblighi procedimentali rivenienti dalla ridetta Circolare).

All'esito della camera di consiglio del 30 luglio 2004, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata,

All'udienza del 15 ottobre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L'odierno appellato, appuntato ###############, già in servizio presso la Prima Compagnia di ############### della Guardia di Finanza, è stato sottoposto a procedimento penale e definitivamente condannato alla pena di due anni reclusione per il reato di corruzione.

A seguito di detta condanna, oltre a essere sottoposto a procedimento disciplinare, egli è stato trasferito d'autorità dal Comando Generale ############### al Comando Generale ############### con provvedimento dell'8 marzo 2003, da lui impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio.

In tale sede, con la sentenza odiernamente impugnata il T.A.R. ha accolto il ricorso sulla base dell'assorbente rilievo della fondatezza della censura di carente motivazione del provvedimento di trasferimento, ritenendo che dallo stesso non emergessero le concrete esigenze di servizio che lo avevano giustificato.

Avverso tale decisione insorgono oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza con l'appello all'esame della Sezione.

2. L'appello è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

3. Ed invero, non può condividersi l'assunto del primo giudice, il quale ha considerato non dimostrate le esigenze di servizio richiamate a sostegno del gravato trasferimento d'autorità, reputando insufficiente il richiamo a una, pur in ipotesi sussistente, situazione di incompatibilità ambientale dipendente dalla grave condanna penale riportata dal ricorrente.

Al riguardo, va richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale - dal quale questa Sezione non ravvisa motivo per discostarsi - secondo cui le esigenze di servizio, sulla base delle quali può essere disposto il trasferimento d'autorità di un militare, non devono riguardare esclusivamente necessità organiche o impegni tecnicooperativi, ma possono altresì ricondursi a tutti i motivi di opportunità connessi con vicende attinenti alla possibile compromissione del prestigio e dell'ordinato svolgimento dei compiti istituzionali, quali quelle relative ad ipotesi di incompatibilità ambientale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2008, nr. 4231; id., 12 maggio 2007, nr. 2377; id., 20 marzo 2001, nr. 1677).

Tanto premesso, è pacifica la sussistenza nella fattispecie di esigenze del genere, tenuto conto che le condotte per le quali il militare trasferito è stato condannato in sede penale afferiscono a rapporti illeciti con soggetti dediti al contrabbando di tabacchi nel territorio ###############no, e quindi sono ragionevolmente idonee a fondare un giudizio di sua incompatibilità ambientale.

Sul punto, non è fuori luogo richiamare anche il pacifico indirizzo in ordine all'ampia discrezionalità che connota i trasferimenti d'autorità dei militari, e quindi alla non necessità di una estesa e analitica motivazione a sostegno degli stessi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, nr. 3227; id., 6 maggio 2010, nr. 2620; id., 31 dicembre 2007, nr. 6817).

Alla luce dei principi testé richiamati, e tenuto conto delle circostanze di fatto alla base del trasferimento (certamente ben note all'interessato), non può in alcun modo ritenersi carente né insufficiente la motivazione addotta a base del censurato trasferimento.

4. Infondate sono anche le ulteriori doglianze formulate dall'odierno appellato nel ricorso introduttivo, rimaste assorbite dalla decisione di accoglimento del ricorso, e che egli ha riproposto nel presente grado con la memoria di costituzione.

4.1. In primo luogo, è inconferente il richiamo alla pretesa insussistenza di ragioni di celerità e urgenza idonee a giustificare il mancato rispetto delle garanzie partecipative dell'interessato di cui alla legge 7 agosto 1990, nr. 241.

Infatti, per consolidata giurisprudenza la non applicabilità della predetta normativa ai trasferimenti d'autorità dei militari discende dalla loro natura giuridica di ordini, senza alcuna necessità di verificare le caratteristiche delle singole specifiche vicende (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010, nr. 2929; id., nr. 2377/2007, cit.; id., 24 febbraio 2006, nr. 813; id., 5 luglio 2002, nn. 3693 e 3694).

4.2. In secondo luogo, il trasferimento qui in discussione non può essere considerato illegittimo per il solo fatto che l'Amministrazione, nell'immediatezza dell'avvio del procedimento penale a suo carico, avesse già trasferito l'app. D'############### da ############### a ###############.

Infatti, l'ampia discrezionalità che si è già sottolineato connotare la valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza di esigenze di servizio idonee a fondare il trasferimento ben può giustificare una rinnovata valutazione alla stregua della quale, a distanza di qualche anno e per effetto del sopravvenire della condanna, sia stata individuata una più generale incompatibilità ambientale del militare con l'intera Regione ############### (e, quindi, l'insufficienza del già disposto trasferimento).

4.3. Inconferente è anche il richiamo agli esiti del procedimento disciplinare, nonché alle ragioni per le quali gli atti di quest'ultimo sono stati annullati in sede giurisdizionale: a tanto si oppone la riconosciuta diversità e autonomia dei due procedimenti, essendo il trasferimento per incompatibilità basato su valutazioni del tutto distinte, non necessariamente presupponenti la commissione di condotte disciplinarmente rilevanti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, nr. 2904).

4.4. Infine, le considerazioni finora svolte in ordine all'estensione degli obblighi motivazionali e procedimentali incombenti all'Amministrazione nelle procedure de quibus non possono essere superate col richiamo a Circolari adottate dalla stessa Amministrazione, le quali come è noto hanno valore puramente orientativo e non cogente.

5. Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello dell'Amministrazione va accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione del ricorso di primo grado.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellato, appuntato ###############, al pagamento in favore delle Amministrazioni appellanti delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.