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Legittima la pubblicazione di sentenze con le generalità dei soggetti
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INVALIDI - TUTELA E CURATELA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-12-2010, n. 8530
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con atto notificato il 16 novembre 2004, depositato il successivo 6
dicembre, il Ministero dell'economia e delle finanze ha proposto appello avverso
la sentenza del T.A.R. per la Calabria - Sezione di Reggio Calabria n. 485/2004,
che aveva accolto il ricorso del militare della Guardia di finanza
#################### #################### inteso all'annullamento della
determinazione del Comando Regionale Calabria in data 24 maggio 2003, relativa
alla archiviazione della domanda di trasferimento in altra sede (--) presentata
dal predetto militare il 15 aprile 2003 al fine di poter prestare assistenza ad
uno zio - affetto da grave forma di deficienza mentale - del quale era stato
nominato tutore con decreto n. 142/2003 del giudice tutelare del Tribunale di
####################.
2. - Il primo giudice aveva ritenuto inadeguata la motivazione della contestata
archiviazione, tesa ad escludere la effettiva possibilità per l'istante di
fornire una assistenza continuativa, nonché a rilevare che gli impedimenti
dichiarati da altri parenti non risultavano tali da impedire di occuparsi del
soggetto inabile; da parte del detto giudice si era, quindi, ritenuto che per
dare corretta applicazione all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
doveva considerarsi che la distanza di 100 chilometri dal luogo di residenza del
ricorrente e le sedi richieste rendeva possibile un "pendolarismo giornaliero"
ai fini assistenziali e che, comunque, dall'atto impugnato non emergevano
indicazioni circa i parenti in grado di prestare assistenza al posto del
ricorrente stesso.
3. - Nell'atto di appello si contestano ampiamente tali statuizioni, facendo
leva in particolare sulle disposizioni della citata legge n. 104/1992 che
consente i trasferimenti per fini assistenziali solo "ove possibile",
subordinandoli quindi alla loro compatibilità con l'organizzazione
dell'Amministrazione di appartenenza, tenendo conto che la finalità specifica
della norma è quella di tutelare le situazioni di assistenza esclusiva e
continuativa già esistente ed in atto, mentre nel caso in esame tale situazione
non è configurabile, atteso che l'interessato quando ha avuto la nomina a tutore
era già in servizio presso il Comando Regionale Calabria, mentre, senza entrare
nel merito delle situazioni personali degli altri parenti, l'Amministrazione non
poteva che prendere atto della presenza di altri soggetti oggettivamente non
impossibilitati ad assolvere l'onere assistenziale.
4. - Si è costituito per resistere all'appello il militare interessato che
deduce l'infondatezza del gravame in fatto e diritto, sottolineando in
particolare che la preesistenza alla domanda di trasferimento della nomina a
tutore dimostrerebbe, nel contempo, la preesistenza dell'assistenza richiesta
dalla legge.
5. - L'istanza cautelare presentata dall'Amministrazione è stata accolta, con
ordinanza n. 774/2005 in data 15 febbraio 2005, sulla base della seguente
motivazione: "Richiamati i precedenti resi in materia dalla Sezione (cfr. per
tutti, ord. n. 898/2001) in base ai quali, ai fini della concessione del
beneficio richiesto, è necessario che l'assistenza da prestare al soggetto
bisognevole sia già in atto e non ancora da instaurare".
6. - La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 26 ottobre 2010.
7. - La Sezione ritiene che l'appello dell'Amministrazione sia fondato emergendo
chiaramente, dal provvedimento impugnato, ragioni ostative idonee a precludere
la possibilità del trasferimento per le addotte finalità di assistenza a persona
handicappata.
In tale provvedimento, infatti, si era messo in evidenza che mancava il
requisito dell'attualità e della continuità dell'assistenza e, comunque, il
pendolarismo quotidiano prospettato dall'istante "non sembra funzionale
all'esigenza di impiegare il militare in condizioni psicofisiche tali da
consentirgli di esercitare le sue funzioni in sicurezza e pienezza di
responsabilità", tenuto conto del tempo che, invece di essere dedicato a quello
fisiologico del riposo "verrebbe speso per raggiungere la sede di servizio e per
ritornare nel luogo di residenza".
7.1. - Tali argomentazioni appaiono persuasive, anzitutto, in riferimento alla
mancata dimostrazione della condizione essenziale per ottenere il beneficio
richiesto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale cui la Sezione aderisce,
è costituito dalla continuità dell'assistenza già precedentemente prestata dal
richiedente al famigliare handicappato (cfr. da ultimo: Cons. Stato, Sez. IV, 24
marzo 2010, n. 1733).
A tal proposito va opportunamente aggiunto che privo di consistenza si manifesta
l'assunto esposto dal militare resistente secondo cui il conferimento della
tutela in momento anteriore alla domanda di trasferimento dimostrerebbe la
preesistenza dell'attività assistenziale, dovendosi considerare che i compiti
del tutore, delineati dagli artt. 424 e 343 c.c., attengono essenzialmente alla
attribuzione di una responsabilità giuridica per sopperire alle esigenze della
vita di persone inabili, e non coincidono affatto con la assidua prestazione
delle cure specifiche richieste dalle persone handicappate, che nel caso in
esame non potevano materialmente essere assicurate dal militare in questione.
7.2. - Le argomentazioni riportate nell'atto impugnato appaiono persuasive anche
ai fini della dimostrazione della preminente considerazione di esigenze di
servizio che avrebbero ragionevolmente escluso la asserita possibilità di
assidua prestazione dell'attività assistenziale di cui si discute, tenuto conto
della situazione logistica rappresentata.
7.3. - In tale prospettiva, appaiono prive di rilevanza e di interesse le
ulteriori considerazioni dell'atto impugnato (e le relative censure dedotte al
riguardo dall'interessato, recepite dal primo giudice) in ordine alla reale
possibilità, per altri parenti, di prestare assistenza, atteso che non è compito
dell'Amministrazione di formulare simili indicazioni e che, comunque, nella
specie non sussistevano i presupposti per il trasferimento chiesto dal militare
in parola, il quale al momento non risultava effettivamente prestare
l'assistenza, restando quindi rimessa alla responsabilità dei soggetti presenti
in loco di predisporre ogni possibile soluzione in proposito.
8. - Per le ragioni sopra esposte l'appello deve essere accolto.
9. - Le spese del doppio grado di giudizio, stante la peculiarità delle vicende
in causa, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il
ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.