Cassazione 4239/2009(..) Legittima la pubblicazione di sentenze con le generalità dei soggetti interessati. In tema di diffusione del contenuto delle sentenze o di altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria, è sempre lecita la pubblicazione integrale su internet, anche con l’indicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che i soggetti medesimi non abbiano espressamente richiesto di omettere le proprie generalità ed ogni altro dato identificativo

 

 

GUARDIA DI FINANZA   -   QUERELA   -   RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-12-2010, n. 8522
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Le sentenza della seconda Sezione del T.a.r. del Lazio indicata in epigrafe, accogliendo il ricorso proposto da #################### ####################, odierno appellato, ha annullato il provvedimento di esclusione di quest'ultimo dall'arruolamento nella carriera iniziale del Corpo della Guardia di Finanza che la Sottocommissione del concorso riservato al personale in ferma di leva prolungata ha adottato per mancanza delle qualità morali e per condotta censurabile(art. 36, comma 6°, del d.l. n29/1993, sostituito dall'art.22 d.lgs. n.80/1997).

L'Amministrazione con l'appello in esame chiede la riforma della sentenza di primo grado.

Parte appellata con memoria di costituzione del 13 aprile 2005, ha chiesto il rigetto del gravame.

La causa è stata chiamata ed introitata dal collegio all'udienza del 16 novembre 2010.

L'appello dell'Amministrazione è fondato.

La condotta tenuta dall'appellato in ragione della quale il medesimo è stato escluso dal concorso anzidetto, è pacificamente collegata alla circostanza che quest'ultimo, destinatario di querela dell'offeso, dopo aver consumato, insieme ad altri due soggetti, un pasto presso una birreria di Gioia del Colle, si è con essi allontanato a bordo di vettura senza saldare il conto, ed al tentativo del gestore di fermarne la fuga, lo hanno trascinato per alcuni metri procurandogli lesioni guaribili in cinque giorni.

Il primo giudice dopo aver osservato che;

a) la querela era stata successivamente rimessa;

b) sull'episodio oggetto delle querela nessun ulteriore ed autonomo accertamento è stato effettuato dalle competénti autorità;

c) la giurisprudenza amministrativa, in materia di diniego di rilascio di provvedimenti autorizzatori, ha affermato il principio secondo cui ai fini della legittima adozione del provvedimento di diniego non è sufficiente il riferimento all' avvenuta presentazione di una querela nei confronti del richiedente, ma occorre, altresì, che sull' episodio oggetto della querela siano stati effettuati ulteriori ed autonomi accertamenti. (Tar Campania, Napoli, n.2240/1999; TarVeneto, n.949/2000);

ha motivato l'accoglimento del ricorso ritenendo il predetto indirizzo giurisprudenziale applicabile anche nella fattispecie all'esame, concludendo infine, nel senso che " risulta, pertanto, fondato il terzo motivo di doglianza, con cui è stato fatto presente che sul ripetuto episodio non è intervenuta alcuna indagine di polizia".

Al riguardo, a supporto del proprio diverso avviso, il collegio osserva anzitutto che sulla condotta dell'appellato (e dei suoi amici) sono stati effettuati, in relazione alla querela presentata, specifici accertamenti (sommarie informazioni testimoniali, annotazioni di servizio, ricerche ed intercettazione dell' autovettura fuggitiva, perquisizioni personali, acquisizione referto medico, ecc.) da parte di due distinte Autorità di Polizia Giudiziaria - la Stazione dei Carabinieri di Gioia del Colle e la Questura di Matera; il tutto, ovviamente, è stato poi riferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari in sede di comunicazione di notizie di reato.

In secondo luogo, va anzitutto chiarito che il riferimento al rilascio di "provvedimenti autorizzativi" è nella fattispecie del tutto improprio, non essendo il candidato di un concorso titolare di alcun diritto soggettivo; né "condizionato" nè "in attesa di espansione".

Inoltre, non può non essere rilevato che la rimessione della querela è del tutto irrilevante ai fini del giudizio sulla condotta tenuta da un candidato all'arruolamento di che trattasi, essendo preminente per l'Amministrazione che ha indetto il concorso la valutazione della personalità e del livello morale messi in evidenza dal riferito episodio, al di là della rilevanza penale dei fatti addebitati al candidato stesso..

Infine, non appare condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui rileva l'assenza di accertamento autonomo sulla condotta del ricorrente, per tal via trascurando di considerare che la contestata esclusione dal concorso non ha natura di sanzione disciplinare adottata al termine del relativo procedimento bensì è accertamento dell'assenza di condizione all'arruolamento alla stregua di una ben precisa norma del bando (art.3, II° comma, II° capoverso) il cui fine è evidentemente quello di escludere quei candidati che, ancorchè meritevoli sotto altri profili, si sono dimostrati poi inaffidabili avendo riguardo al successivo svolgimento della funzione propria dell'Arma a cui verranno assegnati se vincitori.

Neppure, del resto, possono esserci dubbio sul merito del provvedimento di non ammissione per cui è causa, ove si consideri, come si ricava dagli atti, che la condotta dal ricorrente deve essere ritenuta tanto più grave poiché posta in essere non in anni lontani bensì nel periodo di ferma di leva prolungata, dal bando richiesta come condizione necessaria per partecipare al concorso.

L'appello deve quindi essere accolto.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie

e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.