GUARDIA DI FINANZA - QUERELA - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-12-2010, n. 8522
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Le sentenza della seconda Sezione del T.a.r. del Lazio indicata in epigrafe,
accogliendo il ricorso proposto da #################### ####################,
odierno appellato, ha annullato il provvedimento di esclusione di quest'ultimo
dall'arruolamento nella carriera iniziale del Corpo della Guardia di Finanza che
la Sottocommissione del concorso riservato al personale in ferma di leva
prolungata ha adottato per mancanza delle qualità morali e per condotta
censurabile(art. 36, comma 6°, del d.l. n29/1993, sostituito dall'art.22 d.lgs.
n.80/1997).
L'Amministrazione con l'appello in esame chiede la riforma della sentenza di
primo grado.
Parte appellata con memoria di costituzione del 13 aprile 2005, ha chiesto il
rigetto del gravame.
La causa è stata chiamata ed introitata dal collegio all'udienza del 16 novembre
2010.
L'appello dell'Amministrazione è fondato.
La condotta tenuta dall'appellato in ragione della quale il medesimo è stato
escluso dal concorso anzidetto, è pacificamente collegata alla circostanza che
quest'ultimo, destinatario di querela dell'offeso, dopo aver consumato, insieme
ad altri due soggetti, un pasto presso una birreria di Gioia del Colle, si è con
essi allontanato a bordo di vettura senza saldare il conto, ed al tentativo del
gestore di fermarne la fuga, lo hanno trascinato per alcuni metri procurandogli
lesioni guaribili in cinque giorni.
Il primo giudice dopo aver osservato che;
a) la querela era stata successivamente rimessa;
b) sull'episodio oggetto delle querela nessun ulteriore ed autonomo accertamento
è stato effettuato dalle competénti autorità;
c) la giurisprudenza amministrativa, in materia di diniego di rilascio di
provvedimenti autorizzatori, ha affermato il principio secondo cui ai fini della
legittima adozione del provvedimento di diniego non è sufficiente il riferimento
all' avvenuta presentazione di una querela nei confronti del richiedente, ma
occorre, altresì, che sull' episodio oggetto della querela siano stati
effettuati ulteriori ed autonomi accertamenti. (Tar Campania, Napoli,
n.2240/1999; TarVeneto, n.949/2000);
ha motivato l'accoglimento del ricorso ritenendo il predetto indirizzo
giurisprudenziale applicabile anche nella fattispecie all'esame, concludendo
infine, nel senso che " risulta, pertanto, fondato il terzo motivo di doglianza,
con cui è stato fatto presente che sul ripetuto episodio non è intervenuta
alcuna indagine di polizia".
Al riguardo, a supporto del proprio diverso avviso, il collegio osserva
anzitutto che sulla condotta dell'appellato (e dei suoi amici) sono stati
effettuati, in relazione alla querela presentata, specifici accertamenti
(sommarie informazioni testimoniali, annotazioni di servizio, ricerche ed
intercettazione dell' autovettura fuggitiva, perquisizioni personali,
acquisizione referto medico, ecc.) da parte di due distinte Autorità di Polizia
Giudiziaria - la Stazione dei Carabinieri di Gioia del Colle e la Questura di
Matera; il tutto, ovviamente, è stato poi riferito alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bari in sede di comunicazione di notizie di reato.
In secondo luogo, va anzitutto chiarito che il riferimento al rilascio di
"provvedimenti autorizzativi" è nella fattispecie del tutto improprio, non
essendo il candidato di un concorso titolare di alcun diritto soggettivo; né
"condizionato" nè "in attesa di espansione".
Inoltre, non può non essere rilevato che la rimessione della querela è del tutto
irrilevante ai fini del giudizio sulla condotta tenuta da un candidato
all'arruolamento di che trattasi, essendo preminente per l'Amministrazione che
ha indetto il concorso la valutazione della personalità e del livello morale
messi in evidenza dal riferito episodio, al di là della rilevanza penale dei
fatti addebitati al candidato stesso..
Infine, non appare condivisibile la decisione impugnata nella parte in cui
rileva l'assenza di accertamento autonomo sulla condotta del ricorrente, per tal
via trascurando di considerare che la contestata esclusione dal concorso non ha
natura di sanzione disciplinare adottata al termine del relativo procedimento
bensì è accertamento dell'assenza di condizione all'arruolamento alla stregua di
una ben precisa norma del bando (art.3, II° comma, II° capoverso) il cui fine è
evidentemente quello di escludere quei candidati che, ancorchè meritevoli sotto
altri profili, si sono dimostrati poi inaffidabili avendo riguardo al successivo
svolgimento della funzione propria dell'Arma a cui verranno assegnati se
vincitori.
Neppure, del resto, possono esserci dubbio sul merito del provvedimento di non
ammissione per cui è causa, ove si consideri, come si ricava dagli atti, che la
condotta dal ricorrente deve essere ritenuta tanto più grave poiché posta in
essere non in anni lontani bensì nel periodo di ferma di leva prolungata, dal
bando richiesta come condizione necessaria per partecipare al concorso.
L'appello deve quindi essere accolto.
Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte in
primo e secondo grado, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare
integralmente fra le parti le spese dì ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di
primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.