FORZE ARMATE - GUARDIA DI FINANZA
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-11-2010, n. 7736
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
l'appello si appalesa manifestamente fondato e meritevole di accoglimento;
Rilevato, in particolare, che gli odierni appellati hanno agito in primo grado
per ottenere l'esecuzione del giudicato riveniente dalle sentenze con le quali
il T.A.R. dell'Abruzzo ha ritennuto illegittimo il silenzio serbato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di
Finanza sull'atto di diffida con il quale i ricorrenti avevano chiesto
provvedersi all'individuazione dei "titolari di comando", ai fini
dell'erogazione dell'indennità di comando di cui all'art. 10 della legge 23
marzo 1983, nr. 78, e conseguentemente ha ordinato alle predette Amministrazioni
di assumere un provvedimento espresso sull'istanza suindicata;
Rilevato che il primo giudice assume l'inottemperanza dell'Amministrazione al
giudicato formatosi sulle menzionate sentenze, sulla base della circostanza che
non sarebbero intervenute determinazioni definitive sulla spettanza
dell'indennità di comando a causa dell'indisponibilità di risorse segnalata
dalla Ragioneria Generale dello Stato, aggiungendo peraltro che tale ultima
circostanza non può costituire esimente a fronte dell'inadempienza al giudicato;
Ritenuto, tuttavia, che la Sezione non condivide la conclusione testé
richiamata, la quale appare basata su un'inesatta considerazione della portata
precettiva del giudicato riveniente dalle pregresse sentenze del T.A.R.
dell'Abruzzo, dal momento che con queste ultime non si ordinava affatto
all'Amministrazione di provvedere alla materiale erogazione degli emolumenti de
quibus, ma unicamente di assumere un provvedimento di "individuazione" degli
aventi diritto;
Rilevato che non appare contestato inter partes che si sia provveduto alla
predisposizione di un elenco dei soggetti cui spetta l'indennità in questione, e
che quindi il decisum suddetto sia stato eseguito, a nulla rilevando il dato
formale che tale elenco non sia confluito in un atto comunicato agli odierni
appellanti, restando contenuto in un atto interno al carteggio tra le
Amministrazioni interessate dalla procedura (del quale, peraltro, gli
interessati hanno certamente avuto conoscenza);
Ritenuto, pertanto, che la fase della materiale erogazione agli aventi diritto
dell'indennità rimane estranea al giudicato da ottemperare, e ad essa
l'Amministrazione potrà procedere nei tempi e con le modalità che risulteranno
concretamente praticabili alla stregua delle risorse finanziarie disponibili;
Ritenuto altresì che la peculiarità della presente vicenda giustifica
l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di
primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.