REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

la

Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale Regionale

per l'Emilia-Romagna

in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio instaurato con il ricorso n. 40732/PM @@@@@@@. presentato da @@@@@@@., nato il omissis, domiciliato a omissis, contro Il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza – Comando Reparto T.L. Amministrativo Emilia Romagna per il riconoscimento del diritto all’attribuzione della maggiorazione del 18% sull’assegno funzionale e sull’indennità di ausiliaria;

Udito nella pubblica udienza del 20 gennaio 2010, con l’assistenza del Segretario dott.ssa -

Visti gli atti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente sig. @@@@@@@., già Maresciallo Maggiore Aiutante della Guardia di Finanza, all’atto della cessazione dal servizio permanente, avvenuta il 31 dicembre 1995, è stato collocato nell’ausiliaria e quindi, allo scadere del periodo di permanenza nella stessa, è stato collocato nella riserva. Con il proposto ricorso il sunnominato lamenta che l’Amministrazione, in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza, non abbia incluso nella base pensionabile l’assegno di funzione e l’indennità di ausiliaria, e non abbia quindi applicato, su detti emolumenti, la maggiorazione del 18% prevista dall’art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Osserva, al riguardo, che l’art. 16 appena citato prevede un aumento del 18% della base pensionabile per il personale militare collocato in quiescenza con effetto non anteriore al 1° gennaio 1976 precisando, la norma anzidetta, che la base pensionabile è costituita dall’ultimo stipendio o paga e dagli assegni o indennità espressamente indicati.

Afferma che la tesi dell’Amministrazione, secondo la quale l’assegno funzionale e l’indennità di ausiliaria non sarebbero suscettibili dell’incremento del 18% previsto dall’art. 16 l. n. 177/76 perché non compresi tra quelli ivi espressamente indicati, è affetta da palese illegittimità, in quanto l’assegno funzionale e l’indennità di ausiliaria hanno la medesima natura degli altri assegni che sono previsti come computabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) di cui hanno uguale natura.

A sostegno di tale assunto, adduce le seguenti considerazioni: 1) gli assegni in questione mai avrebbero potuto essere compresi tra quelli indicati dall’art. 16 della legge n. 177/1976, in quanto introdotti da leggi posteriori; 2) il trattamento economico dei pubblici dipendenti, civili e militari, è composto da due voci, ovvero il livello retributivo e la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), ambedue da considerare come elementi retributivi strettamente connessi la rapporto di lavoro; 3) l’art. 1, comma 9, della legge n. 468 del 1987, l’art. 6 della legge n. 472 del 1987 e la legge n. 212 del 1983 affermano che l’assegno funzionale e l’indennità di ausiliaria si aggiungono alla R.I.A., affermazione ribadita dall’art. 4, comma 2, della legge n. 231 del 1990; ciò significa che tali emolumenti vengono a far parte delle voci retributive, che in esse vengono conglobati e che, come queste, entrano nel novero degli importi che contribuiscono alla formazione dello stipendio.

A conferma di ciò, richiama la sentenza n. 66/1999/A della Sezione II giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte dei Conti, laddove si deduce che l’assegno funzionale è stato previsto contestualmente al riconoscimento di benefici economici concessi agli ufficiali (art. 1, comma 8, l. n. 468/87) “quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia”, il che significa che ad esso va riconosciuta la stessa natura di questi e che limitazioni sotto tale aspetto creerebbero un’ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di militari.

Soggiunge che ulteriore conferma viene dalla norma contenuta nel successivo comma 10 dello stesso art. 1 l. n. 468/87, secondo cui “i nuovi importi – quelli, cioè, previsti quale omogeneizzazione stipendiale, per gli ufficiali, e quale assegno funzionale, per i sottufficiali – hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e di licenziamento…”.

Conclude, pertanto, chiedendo che questa Corte riconosca e dichiari, ex legge n. 177/1976, il diritto all’attribuzione della maggiorazione del 18%: sull’assegno funzionale di cui all’art. 1, comma 9, della legge n. 468/1987 ed all’art. 6 della legge n. 472/1987 e successive modificazioni; sull’indennità di ausiliaria di cui alla legge n. 212/1983.

Si è costituito in giudizio il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia-Romagna della Guardia di Finanza con memoria depositata il 21 dicembre 2009, nella quale si osserva che l’art. 16 della legge n. 177 del 1976, concernente la determinazione della base pensionabile, stabilisce che la misura del trattamento di quiescenza si calcola maggiorando del 18% le componenti della retribuzione espressamente indicate nelle singole norme, sicché al di fuori degli emolumenti indicati nel comma primo, ed in base a quanto espressamente sancito nel comma secondo, dell’articolo in esame, nella base pensionabile non potranno essere considerati altri assegni o indennità, ancorché pensionabili, ove la relativa norma di legge non stabilisca espressamente che gli stessi siano da computarsi ai fini dell’aumento del 18%.

Per quanto concerne specificamente l’assegno funzionale, si rileva che l’art. 1, comma 9, della legge n. 468 del 19787 e l’art. 1 della legge n. 472 del 1987 prevedono la pensionabilità del predetto assegno, ma non ne sanciscono l’inserimento nella base pensionabile ulteriormente aumentata del 18%, come avrebbe dovuto essere ai sensi del secondo comma dell’art. 16 l. n. 177/1976, e pertanto la richiesta prodotta in tal senso dal ricorrente non può trovare accoglimento.

Si richiama, altresì, la delibera n. 52/2000 della Sezione del Controllo della Corte dei Conti, la quale ha ritenuto che “L’assegno funzionale non abbia natura stipendiale, ma di assegno accessorio, sia pure pensionabile, e che pertanto, non essendone dichiarata espressamente l’inclusione nella base pensionabile ai sensi dell’art. 16 della legge n. 177/76, non possa essere aumentato dl 18%”.

Si fa presente che l’Amministrazione, in conformità al suddetto orientamento, emana provvedimenti pensionistici in favore di militari del Corpo includendo l’assegno di funzione nella pensione, ma escludendolo sia dalla maggiorazione del 18% di cui all’art. 16 della legge n. 177/1976, sia dalla base di calcolo dei sei scatti stipendiali, e tali provvedimenti sono stati, nel tempo, e vengono tuttora restituiti muniti del visto di legittimità dagli appositi Organi di Controllo.

Riguardo, poi, all’indennità di ausiliaria, si evidenzia che nell’attuale ordinamento pensionistico non è dato rinvenire alcuna norma che preveda espressamente il conglobamento dell’indennità in questione nella base pensionabile con la conseguente maggiorazione del 18%, e che la necessità della espressa previsione normativa ai fini dell’inclusione di un emolumento nella base pensionabile è stata decisamente affermata dalla Sezione Seconda Giurisdizionale centrale della Corte dei Conti nella sentenza n. 314 del 2 ottobre 2003, con la quale ha affermato la natura tassativa della previsione di cui all’art. 53 del d.P.R. 1092/1973, nel testo novellato dall’art. 16 l. n. 177/1976.

Si soggiunge, citando giurisprudenza di questa Corte, che la posizione di ausiliaria è considerata una posizione di congedo ed il relativo trattamento conferito è di quiescenza e non di servizio attivo, mentre la corrispondente indennità ha natura di assegno accessorio del trattamento pensionistico, motivo per cui non può essere considerata voce stipendiale ai fini e per gli effetti di cui al primo comma dell’art. 16 l. n. 177/1976.

Conclusivamente si adduce, anche alla luce della giurisprudenza di questa Sezione, l’infondatezza delle richieste dedotte nel ricorso in esame, di cui si chiede il rigetto; si invoca, comunque, la prescrizione quinquennale su somme che dovessero essere eventualmente riconosciute.

Nell’odierna pubblica udienza il Tenente Colonnello Vito Andrea Zaccaria, in rappresentanza della Guardia di Finanza, riportandosi alla memoria di costituzione ed alla giurisprudenza di questa Corte ha insistito per il rigetto del ricorso e, in subordine, per l’applicazione della prescrizione

La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1) La prima questione sottoposta al giudizio della Corte concerne la computabilità nella base pensionabile, con relativa conseguente maggiorazione del 18% di cui all’art. 16 della legge n. 177 del 1976, dell’assegno di funzione introdotto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge 16 settembre 1987 n. 379 (recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987 n. 468, e dall’art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), a favore, rispettivamente, degli appartenenti alle Forze Armate e degli appartenenti ai Corpi di Polizia.  

Al riguardo si deve ricordare che secondo l’art. 16 (Base pensionabile personale militare) della legge 29 aprile 1976, n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1986, n. 1092, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell’art. 54, penultimo comma, del citato d.P.R. n. 1092/73, la base pensionabile, costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili, integralmente percepiti, indicati nello stesso art. 16 [ a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall’art. 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall’art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all’art. 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751 ] è aumentata del 18% (primo comma); “agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile” (secondo comma).

Nella fattispecie va osservato che l’assegno funzionale in discussione non soddisfa alcuna delle due anzidette condizioni, non essendo compreso tra gli assegni e indennità di cui al primo comma e non essendo assistito dalla clausola espressa di valutabilità nella base pensionabile di cui al secondo dei commi succitati.

Né possono giovare le argomentazioni, favorevoli alla tesi del ricorrente, al riguardo svolte nella sentenza n. 66/99 della Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello di questa Corte dei Conti.

Tali argomentazioni, infatti, sono state espressamente disattese da successive sentenze (n. 314, n. 315, n. 317, n. 336 e n. 337 del 2 ottobre 2003) della medesima Sezione la quale, “rimeditata la complessa questione anche alla luce delle perspicue considerazioni svolte dalla Sezione del controllo nella deliberazione n. 52/2000” (cfr. sentenza n. 347 del 30 ottobre 2003), ha osservato che l’assegno funzionale in argomento, in quanto entità che si aggiunge ad un’altra (nella specie: R.I.A.), costituisce emolumento distinto e separato dalla stessa R.I.A. e non può, in ipotesi, affermarsi che esso è inglobato nella R.I.A. o essere considerato di natura analoga alla R.I.A.

Essendosi peraltro delineati, nella giurisprudenza di questa Corte, orientamenti interpretativi non univoci sulla inclusione o meno dell’assegno de quo nella base pensionabile, la questione controversa è stata deferita una prima volta nel dicembre 2003 alle Sezioni Riunite, che l’hanno dichiarata inammissibile sul rilievo che al momento del deferimento un contrasto giurisprudenziale esisteva soltanto tra le Sezioni di primo grado, “tenuto conto che in grado di appello era stato emessa una sola pronuncia in materia favorevole alla inclusione dell’assegno di funzione nella base pensionabile” e che la stessa Sezione Seconda d’appello aveva poi proceduto “ad una integrale rivisitazione della problematica affermando in maniera uniforme, in più pronunce, che l’assegno di cui trattasi non può essere incluso nella base pensionabile e, quindi, non è soggetto alla maggiorazione del 18%”, sicché una difformità di soluzioni interpretative si riscontrava soltanto tra le Sezioni regionali, venendo a difettare quella difformità di soluzioni giurisprudenziali in grado di appello – “cosiddetta orizzontale” – ritenuta idonea ad attivare presso le Sezioni Riunite il potere-dovere di rendere la pronuncia del punto di diritto sulla questione di massima (cfr. Corte dei Conti – Sezioni Riunite, 27 aprile 2004 n. 6/QM).

Successivamente, però, la giurisprudenza d’appello ha espresso due diversi ed opposti orientamenti, l’uno contrario e l’altro favorevole all’includibilità dell’assegno funzionale nella base pensionabile.

Da un lato, le Sezioni giurisdizionali centrali d’appello, con una serie costante di decisioni conformi, hanno statuito che, anche se pensionabile, l’assegno di cui si discute, pur aggiungendosi alla retribuzione individuale di anzianità, mantiene la sua natura di emolumento accessorio dello stipendio, non suscettibile di maggiorazione, in assenza di espressa previsione legislativa (ex multis: Sez. I, 6 febbraio 2006 n. 57/A; Sez. II, 2 settembre 2005 n. 304/A; Sez. II, 11 novembre 2004 n. 342/A; Sez. III, 24 marzo 2004 n. 205/A).

Per contro, alcune pronunce della Sezione giurisdizionale d’appello per la regione Sicilia – concordando con precedenti decisioni di primo grado - hanno affermato che l’assegno funzionale percepito ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 379 del 1987, presentando indubbio carattere di componente stipendiale, confluisce a pieno titolo nella base pensionabile, con conseguente applicabilità dell’incremento del 18% previsto dall’art. 53 d.P.R. n. 1092/1973, nel testo sostituito dall’art. 16 l. n. 177 del 1976 (cfr. sentenze 4 luglio 2005 n. 146/A e 17 marzo 2005 n. 66/A).

La questione è quindi tornata alle Sezioni Riunite le quali, con la sentenza n. 9/2006/QM del 28 settembre 2006, hanno affermato che “l’assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti alle Forze Armate dall'art. 1 comma 9 del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472, ancorché pensionabili, non sono inclusi nella base pensionabile e quindi non possono usufruire della maggiorazione del 18% in relazione all'art. 53, comma 1 del DPR 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177”.

Hanno, pertanto, conclusivamente statuito le Sezioni Riunite che << Nessun rilievo può al riguardo essere riconosciuto all’espressione “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità” utilizzata dal legislatore nell’istituire gli assegni in questione limitatamente agli appartenenti alle forse armate, che ha invece il significato di evidenziare la autonomia di tali emolumenti in ragione della diversa natura giuridica. Gli assegni funzionali in discorso non vanno infatti a confluire indistintamente nella retribuzione individuale di anzianità, ma invece si cumulano a questa nel confluire nello stipendio di base, senza restare assorbiti al suo interno, mantenendo così le loro caratteristiche peculiari >>.

Ritiene questo giudice che non vi siano decisive ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consacrato nella surrichiamata pronuncia, orientamento peraltro già adottato in precedenza dalla Sezione: la pretesa azionata dal ricorrente, volta ad ottenere l’inclusione nella base pensionabile – con conseguente maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sostitutivo dell’art. 53 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - dell’assegno funzionale di cui si discute, non è pertanto accoglibile.

2) Passando alla seconda questione controversa, essa riguarda la possibilità, in sede di riliquidazione del trattamento pensionistico, di includere anche l’indennità di ausiliaria tra le voci sulle quali viene applicata la discussa maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n. 177 del 1976.

A tale proposito si deve ricordare che per l’ultimo comma dell’art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul reclutamento, gli organici e l’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della Guardia di Finanza), allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria è liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonché dell'indennità di ausiliaria (di cui al precedente primo comma dello stesso art. 46).

Tanto premesso, si osserva come in passato questa Sezione si sia pronunciata in senso favorevole all’includibilità dell’indennità in argomento nella base pensionabile e, quindi, alla applicabilità anche su tale emolumento della maggiorazione del 18%.

Al tempo stesso, va però rilevato che nella giurisprudenza delle Sezioni giurisdizionali centrali di questa Corte si è andato consolidando un indirizzo di segno opposto che, privilegiando un’interpretazione strettamente legata al tenore letterale della normativa in questione, ha affermato l’impossibilità di computare l’indennità di ausiliaria nella “base pensionabile”, con conseguente esclusione della maggiorabilità (nella misura del 18%) dell’indennità medesima (ex pluribus Sezione I giurisdizionale centrale, 14 novembre 2007, n. 440; 29 ottobre 2007, n. 369; 18 ottobre 2007 n. 352; 17 ottobre 2007, n. 340; Sezione III giurisdizionale centrale, 8 gennaio 2007 n. 13).

A questo ultimo orientamento, ormai costante ed univoco, si ritiene di dovere aderire per evidenti ragioni di uniformità di indirizzo giurisprudenziale.

3) Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso de quo deve giudicarsi infondato e va, come tale, respinto; le difficoltà interpretative attinenti alle questioni prospettate giustificano, peraltro, la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

Respinge

il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna, addì 20 gennaio 2010.

Il giudice

Depositata in Segreteria il 4 marzo 2010

                        Il Direttore di Segreteria

 

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,

DISPONE

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

                                                                        Il Giudice Unico

                                                          

Depositato in Segreteria il giorno 4 marzo 2010

                                                Il Direttore della Segreteria

      

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti del dante causa e degli eventi causa.

Data 4 marzo 2010

                                                Il Direttore della Segreteria

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
EMILIA ROMAGNA Sentenza 262 2010 Pensioni 04-03-2010