FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 15-09-2010, n. 6924
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. - Con i provvedimenti impugnati in primo grado, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza ha valutato i Marescialli Ordinari inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 1997 - prima valutazione - per l'avanzamento "a scelta" al grado di Maresciallo Capo, giudicando l'odierno appellante non idoneo all'avanzamento al grado superiore, per non aver egli "bene assolto le funzioni del grado".

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'EMILIAROMAGNA, sede di Bologna, adìto dall'interessato per l'annullamento di detti atti, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione delle istruzioni impartite dal Comando Generale Guardia di Finanza con circolare 27 giugno 1997, n. 214732, indirizzata a tutti gli uffici dipendenti, nella parte in cui prevede che "non può essere giudicato inidoneo all'avanzamento per non avere bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado il militare valutato, in sede di documentazione caratteristica, eccellente o superiore alla media".

L'appellante Ministero, con il gravame in esame, ricostruita la normativa concernente l'avanzamento a scelta dei sottufficiali e rilevato come il T.A.R. abbia con l'impugnata pronuncia "disatteso l'orientamento dottrinario e la consolidata giurisprudenza in materia", ne ha chiesto la riforma, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Non si è costituito in giudizio l'appellato.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 4 giugno 2010.

2. - L'appello è fondato e va quindi accolto.

3. - Le conclusioni raggiunte dal T.A.R. vanno invero disattese laddove fanno derivare dalla constatazione che l'odierno appellato "... dalla promozione... al grado di Brigadiere... e quanto meno fino al contestato scrutinio di avanzamento... è stato valutato esclusivamente con le qualifiche finali di eccellente e superiore alla media" l'illegittimità dell'impugnato scrutinio per violazione del vincolo alla discrezionalità della Commissione scaturente a suo avviso dal punto 16 della Circolare del Comando Generale 27 giugno 1997 n. 214732, secondo il quale "non può essere giudicato inidoneo all'avanzamento per non avere bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado il militare valutato, in sede di documentazione caratteristica, eccellente o superiore alla media".

Rileva in proposito il Collegio come, per consolidata giurisprudenza, la Commissione di avanzamento gode di una amplissima discrezionalità nella formulazione dei giudizii di idoneità, vòlti ad accertare, non solo se il valutando abbia ben assolto le funzioni proprie del grado rivestito, ma anche se lo stesso possieda requisiti morali, intellettuali, fisici e culturali tali da metterlo in condizione di bene esercitare le funzioni superiori, proprie del grado cui aspira (v. art. 57, comma 1, e 58 del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 199); il che ne comporta la limitata sindacabilità, non potendo il Giudice amministrativo addentrarsi nel merito del giudizio istituzionalmente riservato alle Commissioni (Cons. St., IV, 19 giugno 2007, n. 3292; da ultimo, Cons. St., IV, 6 giugno 2008, n. 2697).

Ciò posto, gli elementi negativi, su cui può fondarsi, con riferimento al primo dei requisiti specificati al citato art. 57, comma 1, un eventuale giudizio di inidoneità, possono, a parere del Collegio, non solo concretarsi in eventuali giudizii finali di insufficienza nelle valutazioni caratteristiche (che l'interessato non ha in effetti nel caso di specie mai conseguito), ma anche essere ravvisati, come espressamente nel caso all'esame risulta nella motivazione dell'impugnata valutazione, in eventuali condanne penali riportate dall'interessato (nella fattispecie, condanna alla pena di due mesi e ventidue giorni di reclusione militare per il reato militare di "violata consegna da parte di militare di servizio aggravata e continuata").

Invero, la sanzione penale comminata al militare costituisce, ad un estrinseco riscontro di legittimità, sicura base logica oggettiva del giudizio di inidoneità in contestazione (v. Cons. St., IV, 21 aprile 2009, n. 2410), la cui prevalenza sugli elementi positivi contenuti nella documentazione personale del valutando (un elogio nell'anno 1993 e giudizii positivi nelle valutazioni caratteristiche) è frutto di un apprezzamento ampiamente discrezionale della Commissione di avanzamento, che, non essendo in discussione né l'esistenza del fatto storicomateriale valutato negativamente né la mancata considerazione dei citati elementi positivi (regolarmente indicati nella motivazione del contestato atto), non risulta viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, né da insufficienza della relativa motivazione; d'altra parte, non compete certo al Giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla
Commissione di avanzamento, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criterii seguiti in sede di scrutinio, con conseguente esclusione di ogni sindacato di merito sui giudizii di avanzamento, che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti, segnati dall'esigenza di rispettare la sottile linea, che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione discrezionale demandata istituzionalmente alla Commissione di Avanzamento.

In sostanza, sono nella fattispecie dunque assenti quelle palesi aberrazioni, solo in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità in cui si risolva il cattivo esercizio del potere amministrativo.

Ciò considerato, non può poi nemmeno ritenersi che il giudizio negativo contestato abbia violato quella "spontanea autolimitazione della discrezionalità", che il T.A.R. ha ritenuto di ravvisare nel testo della Circolare sopra menzionata.

Non può infatti in alcun modo attribuirsi, a parere del Collegio, valore di vincolo per l'attività di scrutinio, demandata dal legislatore all'autonomia della Commissione di avanzamento, alla rassegna di massime giurisprudenziali raccolte dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero delle Finanze diramata con la Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 214732 in data 27 giugno 1997, la quale riporta i "principi di costante e consolidata applicazione in materia di procedimento amministrativo" (fra cui quello, invocato nel presente giudizio, secondo cui "non può essere giudicato inidoneo all'avanzamento per non avere bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado il militare valutato, in sede di documentazione caratteristica, eccellente o superiore alla media") non per assumerli quali elementi di indirizzo e direzione (e quindi di vincolo) dell'attività di valutazione alle Commissioni di avanzamento in via esclusiva demandata, ma perché gli stessi
siano assunti quali utili elementi di conoscenza dagli ufficii dell'Amministrazione che curano l'istruttoria dei ricorsi amministrativi, "al fine di assicurare uniformità di indirizzo e di trattazione in merito alle problematiche inerenti l'attività di contenzioso amministrativo" (così la Circolare medesima).

Nessun vincolo ne poteva dunque validamente derivare all'attività di giudizio svolta nel caso in questione dalla competente Commissione, che non poteva in alcun modo ritenersi tenuta, ai fini dell'espressione dello scrutinio ad essa demandato, come preteso dall'originario ricorrente e condiviso dal T.A.R., alle sole valutazioni positive caratteristiche conseguite dall'interessato nel corso degli anni presi in considerazione, ma ha congruamente preso in esame e bilanciato, come s'è visto, il complesso di elementi (positivi e negativi) contenuti nella documentazione personale del sottufficiale.

Del resto, il provvedimento di non idoneità presuppone un giudizio complessivo sull'attività del dipendente, che riguarda le condotte tenute oltre che l'attività svolta e, quindi, è consentito alla Commissione valutare la situazione complessiva riferita al periodo di servizio considerato, con un giudizio storico, che può riguardare ogni fatto pregresso attinente al servizio prestato nel grado di provenienza, che si collochi in un momento anteriore alla valutazione, nonché il comportamento tenuto dall'interessato in tale periodo sia in servizio che fuori.

4. - Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene, come già detto, che il ricorso sia fondato e debba essere pertanto accolto, con conseguente reiezione, in riforma dell'impugnata sentenza del ricorso di primo grado.

5. - Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l'appellato alla rifusione di spese ed onorarii del doppio grado in favore dell'Amministrazione appellante, liquidandoli in Euro 4.000,00=.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.