REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 57890R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di @@@@@@@ @@@@@@@, nato a @@@@@@@ il -

Udite, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2010 la relazione del Primo Referendario dr.ssa -

Non costituito il convenuto.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato l' 11 giugno 2009, preceduto dall’invito a dedurre di cui all’art. 5 del d.l. 15 novembre 1993 n.453, convertito, con modificazioni, nella legge 19/94, la Procura Regionale presso questa Sezione conveniva in giudizio @@@@@@@ @@@@@@@ per sentirlo condannare al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della somma di € 969,74, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

2. Riferiva la Procura che il danno erariale sarebbe stato causato da un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta un’autovettura dell’Amministrazione, condotta, appunto, dal convenuto, ispettore della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato @@@@@@@ di @@@@@@@.

Circa la dinamica del sinistro, il requirente precisava che in data 12.8.2003 questi, alla guida dell’auto di servizio Fiat Punto Targata Polizia @@@@@@@, mentre transitava in Piazza Stazione a @@@@@@@, venendo da via Alamanni e andando verso Piazza Unità d’Italia, affiancava sulla destra un autobus di linea urbana ATAF targato @@@@@@@ che procedeva con la stessa provenienza e direzione. Raggiunto il tratto rettilineo, l’Isp. C. @@@@@@@ spostava bruscamente la propria marcia da destra verso sinistra superando l’autobus e tagliandogli di fatto la strada; i veicoli proseguivano in questa posizione per circa 30 metri quando, giunti all’altezza del civico n. 5, la vettura della polizia effettuava un’improvvisa e brusca interruzione di marcia; l’autobus di linea, di conseguenza, frenava, ma senza riuscire ad evitare l’impatto.

Sul luogo del sinistro arrivavano di lì a poco gli Agenti del Corpo di Polizia Municipale che redigevano il rapporto di servizio n.43323/01/2003/E2.

In conseguenza dell'incidente, la vettura di servizio riportava danni nel paraurti e sullo sportello posteriore, per la cui riparazione la Questura di @@@@@@@ aveva sostenuto la spesa di € 969,74, come risulta dalla fattura n. 150 del 29/10/2004 dell'Autocarrozzeria "M.Merciai", in atti.

1.2. Secondo la Procura, il comportamento del @@@@@@@ appariva connotato da colpa grave, in quanto posto in essere in violazione dei più elementari parametri di prudenza che devono essere attuati nella circolazione stradale, tanto più che nella fattispecie il convenuto è un operatore professionale abilitato alla guida di automezzi di polizia. La responsabilità amministrativa del convenuto si evinceva dalla constatazione che la manovra effettuata dall'Ispettore era connotata da colpa grave, in quanto l'evento era prevedibile ed evitabile, poiché il sorpasso da destra aveva coinvolto un mezzo evidentemente pesante, di scarsa agilità, che trasportava persone per pubblico servizio, che non avrebbe potuto arrestarsi repentinamente - ed in effetti così è avvenuto - come una qualunque autovettura senza creare una situazione di pericolo per i passeggeri trasportati. In sostanza, ad avviso del requirente, l'autobus non avrebbe potuto effettuare una brusca frenata, sia per impossibilità (si trattava, tra l'altro, di un "auto snodato" ) sia per non esporre a pericolo l'incolumità dei passeggeri.

La dinamica spericolata dell'incidente era stata, tra l’altro, riferita agli agenti dal sig.@@@@@@@ @@@@@@@, testimone oculare dell'incidente (cfr. verbale in atti). L'improvvisa frenata, non giustificata da alcuna emergenza o pericolo, aveva causato pertanto il tamponamento dell'autovettura di polizia da parte dell'autobus di linea.

2. L'Isp. C. @@@@@@@ aveva contestato la ricostruzione dei fatti prospettata dalla Procura nelle controdeduzioni scritte e in sede di audizione si era difeso sostenendo di aver tenuto una condotta rispettosa del codice della strada, in quanto, a suo dire, nella marcia egli aveva tenuto strettamente la destra dalla carreggiata, fino a quando la segnaletica stradale che regolava la viabilità di Piazza della Stazione all'epoca dell'incidente, gli aveva imposto il rientro a sinistra a causa dell'interruzione della corsia che stava percorrendo dovuta allo stazionamento degli autobus che in quel punto si trovavano al capolinea. Inoltre, aveva sostenuto di aver rallentato arrestando la corsa della Fiat Punto, in quanto l'autista dell'autobus aveva suonato il clacson e fatto il gesto delle corna nella sua direzione.

3. Il presidente di questa Sezione, con decreto 14.7.2009, determinava il ridotto importo del quantum debeatur in € 450,00, somma comprensiva di rivalutazione oltre gli interessi, assegnando al convenuto il termine di quindici giorni dalla notifica per il deposito in Segreteria della dichiarazione  di accettazione prescritta dall’art. 50 del R.D. n.1038/1933.

Poiché il @@@@@@@ non dava riscontro, in data 13 gennaio 2010 si teneva l’udienza di discussione del presente giudizio, nel corso della quale il convenuto risultava contumace e la Procura, invece, ribadiva le argomentazioni e le conclusioni esposte nella domanda introduttiva.

Considerato in

DIRITTO

1. La domanda azionata dalla Procura appare meritevole di accoglimento, perché pienamente fondata.

1.1. La ricostruzione dei fatti della Procura – peraltro confermata dal verbale dell’incidente e dalla testimonianza a cui si è fatto riferimento in fatto - appare condivisibile.

Non v’è dubbio che sussiste la responsabilità amministrativa dell’Isp. C. @@@@@@@, poiché il sinistro, da cui è derivato il danno all’erario, è stato causato da una condotta che si connota dalla grave colpa. In vero, non può essere sottaciuto che la dinamica dell’incidente è sintomatica di un comportamento altamente imprudente e pericoloso, per il quale il convenuto non è stato in grado di dare alcuna giustificazione credibile.

L’aver cambiato improvvisamente corsia per porsi davanti ad un autobus e fermarsi all’improvviso non può che essere intesa come una condotta spericolata, affatto rispettosa del codice della strada, che impone in via generale di fare uso della prudenza. In particolare, nel caso di cambio di corsia, la norma impone di eseguire la manovra senza creare intralcio agli utenti della strada, come previsto dall’art. 154, c. 5, del Codice della Strada, la cui violazione, peraltro, gli era stata contestata dagli agenti giunti sul luogo dell’incidente.

Del resto, le argomentazioni esposte dal convenuto nella fase preprocessuale non aggiungono nulla di nuovo alla prospettazione attorea; anzi, lasciano ritenere che la sua manovra costituisse una reazione impulsiva dopo aver sentito l’autista del bus suonare il clacson ed averlo visto fare il gesto delle corna: ciò non poteva affatto giustificare la condotta maldestra e dannosa ai danni dell’Erario. Anche il tal caso l’agente avrebbe dovuto fare uso della dovuta prudenza, trovandosi in uno spazio di manovra ove si muovevano e sostavano bus di linea con viaggiatori a bordo.

In conclusione, tale condotta si connota di colpa grave, sub specie di grave imprudenza nella guida di un autoveicolo di servizio, considerato che la manovra sconsiderata non è apparsa giustificata da alcuna necessità legata al servizio ovvero dalla condotta di terzi. 

Ne consegue che @@@@@@@ @@@@@@@ deve rispondere del danno provocato all’erario, consistente nella somma spesa dall’Amministrazione per la riparazione del veicolo della Polizia di Stato danneggiato nel sinistro.

2. Tutto ciò premesso e considerato, va, quindi, affermato che @@@@@@@ @@@@@@@ è responsabile del danno patrimoniale sopportato dal Ministero dell’Interno, che si quantifica nella somma di € 969,74 (novecentosessantanove/74). A tale somma devono aggiungersi le spese di giudizio, dovute ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,

C O N D A N N A

@@@@@@@ @@@@@@@, per la causale in narrativa, al pagamento in favore del Ministero dell’Interno della somma onnicomprensiva di € 969, 74 (novecentosessantanove/74). Condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, liquida in euro 135,07.=(Euro centotrentacinque/07.=)

Così deciso in @@@@@@@, nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2010.

      L'Estensore                                        Il Presidente 

-

 

Depositata in Segreteria il 17 MAGGIO 2010

                                                                  IL DIRIGENTE

                                                              F.to Francesco Perlo

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 188 2010 Responsabilità 17-05-2010