Le notifiche delle multe a mezzo di società private sono inesistenti

 

Giudice di Pace di Lecce

Sentenza 3 giugno 2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE

nella persona dell'Avv. Silvano Trane

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 10235/09 R.G., avente ad oggetto opposizione a cartella di pagamento per violazione del Codice della Strada, discussa e passata in decisione all'udienza del 01/0412010           01/0412010      

vertente tra

 

@@@@@@@, da Lecce, difesa dall'Avv.

ricorrente

Comune di Lecce, in persona del Sindaco p.t., con delega,

resistente

Equitalia Lecce S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato p.t., con sede in Lecce, di persona,

resistente

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

@@@@@@@: come da verbale d'udienza del 01104/2010        01104/2010      

Comune di Lecce: come da verbale d'udienza del 01/04/2010

Equitalia Lecce S.p.A.: non comparsa; come da memoria di costituzione depositata in Cancelleria il 17/03/2010.

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

La domanda può trovare accoglimento.

Dalla documentazione esibita dal Comune di Lecce, su cui incombeva l'onere, risulta provato che il verbale di accertamento e contestazione, presupposto della cartella di pagamento impugnata, sia stato notificato a @@@@@@@, quale obbligata in solido ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., dalla @@@@@@@ @@@@@@@, con la conseguenza che la notifica va considerata inesistente perché non eseguita da appartenente all'organo accertatore, ma da soggetto privato, privo dei poteri per procedere alla notificazione di verbali di accertamento e contestazioni di violazioni del Codice della Strada.

Ed invero, in base all'art. 201, comma 3, D. Lgs. 285/1992 la notifica di detto verbale può eseguirsi o a "mezzo degli organi indicati nell'art. 12 o dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione [...1 ovvero a mezzo della posta [...]", sempre, comunque, ad opera di uno dei predetti soggetti.

Le spese e competenze di giudizio vanno compensate per la particolarità della`questione trattata.

 

P.Q.M.

 

il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da @@@@@@@ avverso la cartella esattoriale n @@@@@@@, così provvede:

- accoglie il ricorso;

- e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;

- spese compensate.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Lecce, oggi 01/04/20100.